La sospensione dell’esecuzione: quali garanzie per il creditore?

Come si rileva dalla prassi giudiziaria è sempre più frequente per il creditore, munito di titolo esecutivo, subire opposizioni da parte del debitore sia formali sia sostanziali (ex artt. 615 e 617 c.p.c.) nonché opposizioni da parte di terzi che affermano di essere proprietari dei beni pignorati.
Nella prima fase dell’opposizione la materia del contendere attiene esclusivamente all’istanza di sospensione che viene normalmente formulata dagli opponenti, istanza che deve essere fondata su gravi motivi, riferiti, cioè, al fumus boni iuris circa la proprietà del bene che dovrà essere accertata anche se nell’ambito di un giudizio sommario.
Proprio perché trattasi di una valutazione sommaria, che potrebbe essere modificata con le prove del giudizio di merito, il legislatore, al fine di contemperare le esigenze opposte delle parti, ha previsto la facoltà di disporre a carico dell’opponente (sia esso debitore, sia esso terzo proprietario del bene) un’idonea cauzione.
Non sono state, però, indicate condizioni o modalità per l’imposizione di una cauzione lasciando il tutto alla completa discrezionalità del Giudice, cauzione che comunque dovrà rimanere ferma e vincolata fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio di merito.
Anche in assenza di specifiche indicazioni, è fuor di dubbio che la cauzione dovrà assumere la forma della garanzia reale o quanto meno personale (fideiussione): in tal caso sarebbe opportuno specificare i caratteri dell’istituto di credito che dovrà emettere la suddetta garanzia onde evitare situazioni di dubbia validità della fideiussione e conseguente impossibilità per il creditore di escuterne l’importo.
Si deve, comunque, riconoscere in ogni caso la possibilità per il creditore di contestare, nell’ambito della stessa procedura esecutiva, la non conformità della fideiussione depositata rispetto alle disposizioni del Giudice.
Insomma, sarà necessario in qualche modo effettuare un accertamento giudiziale per garantire il creditore.
Al termine del giudizio di merito e in caso di vittoria del creditore, la cauzione se disposta in forma reale potrebbe essere assegnata dal Giudice direttamente al creditore a titolo di ristoro dei danni per avere subito un ingiusto ed illegittimo ritardo dell’iter esecutivo; mentre in caso di fideiussione potrebbe essere dato ordine dal Giudice all’istituto di credito di provvedere direttamente al pagamento della somma integrale e/o parziale a favore del creditore.
La soluzione qui prospettata, e cioè l’assegnazione al creditore procedente (eventualmente pro-quota con i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), potrebbe, sotto il profilo processuale, sembrare una conclusione un po’ al di fuori degli schemi dell’opposizione di terzo, il cui oggetto è delimitato all’accertamento della proprietà del terzo.
Tuttavia essa potrebbe trovare un fondamento giuridico nell’art. 88 c.p.c. in relazione all’art. 2043 c.c.: il terzo opponente ha agito violando il dovere di lealtà e probità processuale mediante accordi con il debitore esecutato finalizzati a sottrarre i beni alla garanzia del creditore (come, ad esempio, la classica simulazione della vendita).
In tali circostanze, il comportamento del terzo opponente potrebbe configurare gli estremi dell’atto illecito ex art. 2043 c.c. da accertare nell’ambito del medesimo giudizio di opposizione, trattandosi di un comportamento che si è manifestato nel suddetto giudizio con i relativi danni per il creditore.
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