La sottoscrizione dei contratti bancari in modalità semplificata


L’art 4 del Decreto Legge 23 del 2020 ha previsto che la firma elettronica semplice acquista la medesima efficacia probatoria riconosciuta alla firma digitale
La sottoscrizione dei contratti bancari in modalità semplificata

 

L’art 4 del Decreto Legge 23 del 2020, contenete ulteriori misure per la gestione della situazione di emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Sars-cov2, ha previsto, per la sola sottoscrizione dei contratti bancari, una modalità semplificata.

Il testo dell’articolo è il seguente: “1. Ai  fini  degli  articoli   117,   125-bis,   126-quinquies   e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di  conclusione  dei contratti mediante strumenti informativi o telematici,  i  contratti, conclusi  con  la  clientela  al  dettaglio   come   definita   dalle disposizioni della Banca d'Italia in  materia  di  trasparenza  delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel  periodo  compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il  termine dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia  di cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  anche  se  il  cliente  esprime  il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di  posta  elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di  un  documento  di  riconoscimento  in corso  di  validità del  contraente,  facciano  riferimento  ad  un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme  al contratto medesimo con modalità tali  da  garantirne  la  sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

L’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa  a  disposizione del cliente di copia del testo del  contratto su supporto  durevole.

L’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.”

Analizziamo in dettaglio il contenuto della norma.

L’art 4 – che, come detto sopra, si riferisce unicamente alla sottoscrizione dei contratti bancari – stabilisce che i contratti conclusi attraverso modalità telematiche, hanno l’efficacia probatoria di cui all’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), anche se il cliente esprime il proprio consenso tramite email o altro strumento idoneo.

Ricordiamo che il predetto art 20 del Codice dell’amministrazione digitale dispone che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”

In altri termini la firma elettronica semplice acquista, in virtù dell’articolo in commento, la medesima efficacia probatoria riconosciuta alla firma digitale e/o alla firma elettronica avanzata alle seguenti condizioni:
• tra le parti contraenti vi sia una valida manifestazione di consenso;
• venga allegato un documento di identità;
• il contratto ed i documenti siano conservati con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

La suddetta norma, pertanto, costituisce un sicuro passo avanti nell’auspicabile cammino verso la digitalizzazione dei procedimenti aventi valore legale, ma presta il fianco ad alcune critiche.

Ed invero, pur comprendendo l’esigenza sottesa alla normativa (ossia quella di permettere ai soggetti che intendono accedere alla liquidità bancaria garantita dallo Stato di farlo in totale sicurezza e mantenendo il distanziamento sociale) non possiamo fare a meno di rilevare il rischio connesso alla trasmissione con modalità digitale a mezzo email dei documenti d’identità ed alla conseguente possibilità di furto d’identità digitale.

In ogni caso la norma in esame non è l’unica ad avere previsto una procedura digitale “semplificata”.

In materia fiscale, infatti, l’art 25 del DL 23/2020 prevede la possibilità di inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.  In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione   della   delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Infine, nell’ambito della conversione del DL 18/2020 è stato inserito un emendamento che prevede che, nei procedimenti civili, la sottoscrizione della procura alle liti possa essere apposta su un documento cartaceo scannerizzato, trasmesso al difensore anche con la posta elettronica, insieme alla scansione di un documento di identità, con la necessità, per il legale, di firmare digitalmente la copia informatica della procura.

 

Articolo del:


di Avv. Davide Meloni

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