La successione legittima se il de cuius non lascia testamento


La successione legittima e le varie ipotesi che si avranno quando il de cuius non lascia testamento
La successione legittima se il de cuius non lascia testamento

Ai sensi dell’art. l'art. 565 c.c.  "Nella successione legittima, l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.


Si apre la successione legittima quando il de cuius:

1. lascia il testamento ma lo stesso è dichiarato illegittimo
oppure quando
2. il de cuius non provvede a redigere testamento.


Si avranno tali ipotesi:


•    Ipotesi A e B

In presenza del coniuge e dei discendenti, siano essi figli legittimi e/o naturali, al coniuge superstite è riservata la metà dell'eredità, qualora vi sia un solo figlio, legittimo o naturale, mentre, se il de cuius lascia più di un figlio ad essi il codice civile riserva i due terzi dell’eredità.


•    Ipotesi C

Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia il coniuge, gli ascendenti e/o i collaterali (quindi fratelli e/o sorelle), ma non lascia discendenti, al coniuge è riservata la quota dei due terzi dell'eredità, mentre a tutti gli altri è riservato un terzo dell’eredità.  L’art. 582 c.c sancisce che “Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità”. Così come stabilito dall’art. 544 c.c. "Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto".


•    Ipotesi D

Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia a succedergli solo ed esclusivamente il coniuge, ad esso va l'intera eredità, ai sensi dell’art. 583 c.c. “In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità”.


•    Ipotesi E

Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia a succedergli solo discendenti, ai figli va devoluta l'intero asse ereditario suddiviso ovviamente in parti uguali, ai sensi dell’art. 566 c.c “Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”.


•    Ipotesi F

Nell’ipotesi in cui il de cuius lascia a succedergli solo gli ascendenti e i collaterali, l'intera eredità va suddivisa tra questi ultimi in parti uguali, salvi sempre i diritti degli ascendenti ex art. 544 c.c ai sensi del quale “Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto".


•    Ipotesi G

Se il de cuius non lascia a succedergli coniuge, figli, ascendenti e/o collaterali, i primi chiamati all’eredità saranno i parenti fino al sesto grado.


•    Ipotesi H

L’ipotesi ultima in cui il de cuius non ha nessun parente e / o congiunti, parenti prossimi o remoti, e in mancanza ovviamente di un testamento, l'eredità viene totalmente devoluta allo Stato.


Alle ipotesi sopra descritte, ad esclusione di quelle in cui il de cuius non lascia a succedergli il coniuge, l'art. 540 c.c., sancisce il diritto di abitazione per il coniugeanche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni"..."A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 c.c. per il caso di concorso con i figli (art. 548 c.c.). Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

 

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di Avv. Moralvia Montis

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