La telematica nel processo tributario


Anche la Giustizia tributaria si vale della videoconferenza
La telematica nel processo tributario

 

La telematica è entrata nel processo tributario sin dal 2011 con l’art. 39, comma 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 attuato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, seguito dal decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015 che ha reso telematico tale processo, nel senso tutte le attività dello stesso (notifica delle memorie difensive alla controparte, costituzione in Commissione, consultazione degli atti del processo, notifiche da parte delle Commissioni alle parti etc.) vengono effettuate dal computer dello studio del difensore per mezzo di apposito programma.

Tale innovazione, inizialmente limitata alle Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell’Umbria sin dal 1° dicembre 2015 lentamente si estendeva a tutte le Commissioni tributarie del nostro Paese dal 15 giugno 2017.

Inoltre l’art. 16 del D. L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al quale segue la circolare 1/DF del 4 agosto 2019, dà la possibilità di effettuare la discussione in pubblica udienza in videoconferenza.

Ricordiamo che la discussione in pubblica udienza permette di dibattere la controversia in contraddittorio dinanzi ad collegio giudicante che, alla fine, emetterà una sentenza sulla base del suo (del collegio giudicante) convincimento circa i fatti che gli sono stati rappresentati dai difensori delle parti. Tale discussione (che viene celebrata a richiesta di parte) è alternativa alla decisione in Camera di consiglio senza la presenza delle parti.
Esaminiamo appresso gli aspetti principali di tale innovazione.

 

La notifica degli atti per via telematica

Dal 1° luglio 2019 le comunicazioni sono effettuate con l’utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.), per questo motivo occorre che nel ricorso o nel primo atto difensivo le parti indichino un indirizzo P.E.C. La comunicazione così effettuata si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno un destinatario.

Nell’ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo P.E.C. negli atti suddetti ed ove lo stesso indirizzo non sia reperibile dai pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di P.E.C. per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria competente.

Le parti, i consulenti e gli organi tecnici notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giudiziali esclusivamente con modalità telematiche.

In regime di comunicazione telematica l’indicazione dell’indirizzo P.E.C. valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Fanno eccezione alla regola delle notifiche e i depositi telematici fin qui illustrati:

•    i ricorsi dei soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (cioè che si autopatrocinano) ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (i soggetti il cui ricorso ha un valore fino a 3.000 euro, interessi ed eventuali sanzioni escluse. Nel caso di ricorsi aventi per oggetto interessi e sanzioni, il valore del ricorso è rappresentato da questi);

•    i ricorsi presentati fino al 30 giugno 2019.

I ricorrenti che si trovano in una delle condizioni testé descritte hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le descritte modalità telematiche, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo P.E.C. al quale ricevere i suddetti atti per via telematica.


L’udienza a distanza

Dal 24 ottobre 2019 è possibile effettuare la discussione della controversia fiscale in videoconferenza. Tale modo di discussione deve essere oggetto di specifica richiesta di una delle parti in lite nel ricorso o nel primo atto difensivo. In questo caso la discussione si svolgerà in collegamento audiovi-sivo tra l’aula delle udienze ed il domicilio delle parti; di conseguenza le parti si collegheranno dallo studio del difensore o dal domicilio del contribuente, se questi sta in giudizio senza assistenza tecnica, oppure dall’ufficio (dell’Ente impositore e del concessionario della riscossione); mentre il collegio giudicante esercita la propria funzione presso la sede della Commissione tributaria.

Il collegamento audiovisivo tra l’aula delle udienze e il luogo di collegamento delle parti deve, comunque, assicurare la contestuale effettiva reciproca visibilità delle persone presenti nei suddetti luoghi e la possibilità di udire ciò che viene detto.

Almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.  

 

Il pagamento telematico del contributo unificato tributario (CUT)

Al pari delle fasi del processo in parola fin qui rappresentate anche il pagamento del contributo unificato diventa telematico. Ferma restando l’opzione per il pagamento nella forma tradizionale, come si dirà appresso, il presente pagamento per via telematica avviene utilizzando il sistema pagoPA attivando la procedura dal sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) all’interno dell’applicazione “processo tributario telematico” (PTT) e può essere reso operante sia dalla mail di conferma dell’avvenuta presentazione del ricorso (o dell’appello), selezionando l’apposito link in essa presente, sia dalla linea pagamento tramite pagoPA della sezione “pagamento contributo unificato tributario”.

Nel primo caso, l’utente:

1.    deposita il ricorso (o l’appello) tramite il processo tributario telematico (PTT);

2.    ad avvenuto deposito riceve una e-mail di conferma unitamente al codice RGR/RGA e il link per procedere al pagamento;

3.    clicca sul link e, dopo essersi autenticato, accede alla pagina dl SIGIT “Pagamento CUT” ove visualizza i dati del ricorso (o dell’appello) ai fini del pagamento del CUT;

4.    inserisce gli ulteriori dati richiesti per perfezionare il pagamento;

5.    clicca su “Paga”.

L’e-mail di conferma non è contestuale al deposito del ricorso.

Nel secondo caso l’utente:

1.    accede alla sezione “Pagamenti Contributo unificato Tributario” e seleziona “pagamento tramite pagoPA”;

2.    indica Regione, Commissione, Registro generale, Tipologia atto e clicca su “Ricerca”;

3.    seleziona l’icona dettaglio dell’atto individuato;

4.    eventualmente modifica alcuni dati e poi clicca su “Paga”.


Giova ricordare che, se il pagamento è effettuato tramite pagoPA, non va prodotta alcuna ricevuta.
Se, invece, il pagamento in parola viene effettuato in forma “cartacea”, esso può avvenire in uno dei seguenti modi:

1.    mediante il modello F23 o sul conto corrente postale 1010376927 intestato a “Tesoreria di Viterbo-Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011”; la ricevuta deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso/appello;

2.    con contrassegno acquistato presso una rivendita autorizzata di generi di monopolio e di valori bollati, che va apposto sul modello “Comunicazione di versamento del contributo unificato, il quale deve essere scansionato, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello.


Salvatore Freni

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di Dott. Salvatore Freni

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