La titolarità delle opere realizzate sulla superficie demaniale


Le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento della scadenza della concessione
La titolarità delle opere realizzate sulla superficie demaniale

Con sentenza n. 229 del 13 gennaio 2022, il Consiglio di Stato, affrontando la questione della commisurazione dei canoni per l’occupazione dell’area demaniale in concessione, ha esaminato quella sull’appartenenza dei manufatti ivi insistenti.

Sul punto, dopo un primo orientamento giurisprudenziale, a mente del quale alla scadenza della concessione i beni sono ipso facto acquisiti al demanio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2012, n. 5123), ha fatto seguito un indirizzo opposto, oramai consolidato, che è stato ribadito: s’è chiarito che il principio dell’accessione gratuita, fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti, dovrebbe ritenersi riferito all’effettiva cessazione e non alla mera scadenza del rapporto concessorio, in relazione all’esigenza di assicurare che le opere “non amovibili”, destinate a restare sul territorio o ad essere rimosse con inevitabile distruzione, siano nella piena disponibilità dell’ente proprietario dell’area, ai fini di una sua corretta gestione per prevalenti finalità di interesse pubblico. Esigenza che non risulta ancora attuale quando il titolo concessorio, anziché andare in scadenza o essere anzitempo revocato per l’utilizzo improprio dell’area, sia al contrario rinnovato in modo automatico e senza soluzione di continuità rispetto alla data naturale di scadenza della concessione (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6043).

In definitiva, il principio dell'accessione gratuita di cui all’art. 49, R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non trova applicazione quando il titolo concessorio è stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del "nomen iuris", come una piena proroga dell'originario rapporto e senza soluzione di continuità (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 729; Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1146).

Sicché le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell’art. 952 c.c., d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione: per essi non è dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall'art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Consiglio di Stato ha infine rilevato che la continuità della vicenda concessoria risulta interrotta a seguito del subentro nella titolarità di essa. Il subentro, per atto inter vivos o mortis causa, comporta, ai sensi dell’art. 46 c.n., la novazione soggettiva del rapporto che prosegue senza soluzione di continuità con l’amministrazione concedente e il soggetto subentrante.

A cura di Avv. Andrea de Bonis - Studio Legale de Bonis - Partner 24 Ore Avvocati - www.studiolegaledirittoamministrativo.com

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