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Pignoramento, la tutela del creditore nell’opposizione del terzo


Quando il pignoramento può essere sospeso se un terzo dichiara di essere il vero proprietario dei beni pignorati al debitore?
Pignoramento, la tutela del creditore nell’opposizione del terzo

Ottenere il pagamento di quanto dovuto dai nostri debitori è diventato sempre più difficile in parte a causa della crisi economica, che ha sottratto liquidità al circuito monetario, in parte per le difficoltà oggettive circa il reperimento di beni da sottoporre ad esecuzione e in parte per le problematiche che sorgono durante le procedure esecutive.

A volte trattasi di questioni pratiche (come, ad esempio, quando il debitore-custode sottrae i beni pignorati), a volte di questioni relative alla proprietà dei suddetti beni.

E’ diventato sempre più frequente per il creditore procedente subire, nell’imminenza della vendita dei beni alle aste giudiziarie, un’opposizione da parte di un terzo che afferma, dichiara e, in qualche modo cerca di dimostrare, di essere il proprietario esclusivo di tali beni e chiede, di conseguenza, al Tribunale di dichiarare la nullità del pignoramento e, comunque, l’illegittimità dell’azione esecutiva.

Già nella fase cautelare il creditore subisce una prima limitazione del proprio diritto essendo spesso preminente, nella prassi, l’interesse del terzo che viene tutelato disponendo l’immediata sospensione: non si tratta solo di attendere e, quindi, di prolungare le già lunghe procedure esecutive, ma di rischiare anche una vera e propria perdita economica per il deterioramento del bene, se non addirittura per il deperimento e/o la perdita definitiva: anche se si tratta di beni durevoli è pacifico che, ad esempio, un’autovettura perde valore anche se non utilizzata e anche se ben conservata, in relazione all’anno di immatricolazione rispetto alla data della vendita.

Anche se il creditore dovesse, poi, risultare vittorioso rispetto al terzo opponente, non sussiste nel nostro ordinamento giuridico uno strumento di tutela, ad eccezione forse della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata.

Proprio per le conseguenze dannose e non riparabili derivanti dalla sospensiva, il legislatore ha subordinato l’adozione del suddetto provvedimento all’esistenza di “gravi motivi” lasciando, così, al Giudice di valutare qualunque situazione di fatto (e di diritto) che possa risultare rilevante, anche al di fuori di quanto specificamente dedotto dal terzo opponente.

Normalmente, il concetto di “gravi motivi” viene ricondotto al fumus boni iuris circa la proprietà del terzo opponente: una circostanza di fatto sicuramente importante (anche se non sufficiente per dare la prova della proprietà) è riferita al possesso del bene pignorato da parte del terzo, tanto più se si considera che il possesso è “l’immagine della proprietà”.

Per accertare il possesso si dovrà fare riferimento innanzitutto al verbale dell’ufficiale giudiziario ove viene indicato il luogo esatto nel quale sono stati rinvenuti i beni, verbale che in quanto atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti ex art. 2700 c.c.

Al contrario, se il terzo opponente non era, all’atto del pignoramento, in possesso dei beni, l’istanza di sospensione dovrà essere vagliata con maggiore attenzione, soprattutto se i beni si trovavano in possesso del debitore che, pur essendo presente al pignoramento, nulla ha dichiarato all’ufficiale giudiziario.

Anche se il nostro ordinamento giuridico non conferisce rilevanza al silenzio, esso dovrà essere valutato quanto meno come indizio dell’appartenenza dei beni al debitore.

E’, però, di fatto difficilmente eseguibile un pignoramento di beni che non si trovano nel possesso del debitore/esecutato: l’ufficiale giudiziario, infatti, è autorizzato a ricercare le cose da pignorare esclusivamente nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti ai sensi dell’art. 513 c.p.c.

Come si rileva, l’appartenenza del luogo ove si trovano i beni, soprattutto con riferimento alle pertinenze di un’abitazione, come ad esempio il cortile o l’appezzamento di terreno circostante l’abitazione del debitore o un altro immobile detenuto dal debitore a titolo di comodato e/o di locazione, acquista rilevanza nella decisione sulla sospensiva.

Si dovrà anche fare riferimento all’attendibilità del titolo di acquisto della proprietà e verificare se sussistono quelle circostanze che normalmente si accompagnano all’acquisto come, ad esempio, la consegna del bene, il pagamento del prezzo e l’esecuzione degli ulteriori adempimenti come la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate, l’emissione della fattura e la contabilizzazione della medesima sia da parte dell’acquirente sia da arte dell’alienante.

I gravi motivi necessari per ottenere la sospensiva vanno riferiti, oltre al fumus boni iuris circa il diritto di proprietà, anche al danno irreparabile che potrebbe derivare al terzo dalla vendita all’asta: è evidente che la vendita all’asta determina in modo definitivo la perdita del diritto di proprietà per il terzo opponente, ma ciò non significa che il danno sia irreparabile, a meno che il bene da vendere abbia un valore non solo economico ma anche morale, personale per il terzo opponente.

E’ onere dell’opponente che formula l’istanza di sospensione fornire la prova dei fatti posti a fondamento dei gravi motivi o quanto meno fornire indizi di una certa rilevanza.

Del resto, il rigetto della sospensiva e la conseguente vendita all’asta dei beni pignorati potrebbe condurre a un irreparabile danno per il terzo proprietario dei beni.

In conclusione: pare opportuno richiamare l’attenzione degli operatori del diritto che si occupano delle esecuzioni promosse dai creditori su tutte le circostanze di fatto che riguardano il pignoramento dei beni, eventualmente assumendo sommarie informazioni tramite l’ufficiale giudiziario o tramite l’istituto addetto alle vendite anche per accertare le modalità della custodia dei beni, la loro deperibilità fisica nonché la loro perdita di valore economico.

In pratica, la valutazione deve essere fatta contemperando l’interesse del creditore (soprattutto se munito di titolo esecutivo definitivo) ad una rapida procedura con l’interesse del terzo che afferma di essere proprietario dei ben pignorati.

 

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