La tutela del minore rispetto alla diffusione della sua immagine

Con un parere reso in data 25 agosto 2020, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito (con un parere reperibile sul sito ufficiale al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9450010) che «In considerazione di alcuni episodi recentemente verificatisi di esposizione di minori sui mezzi di informazione, anche in occasione di resoconti relativi alle vacanze estive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda a tutti i mezzi di informazione che la normativa sulla protezione delle informazioni personali in ambito giornalistico pone specifiche garanzie a tutela dei minori.
In particolare, al fine di tutelarne la personalità, è richiesta l’adozione di particolari cautele volte ad evitare di esporre i minori alla diffusione delle informazioni che li riguardano, ivi compresa la loro immagine, con conseguenze negative che possono riverberarsi sul loro sviluppo sereno all’interno del proprio contesto di vita.
Il diritto del minore alla riservatezza ricorda il Garante - deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Anche qualora, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso" (art. 7 - Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019)».
Il citato articolo 7 stabilisce che «1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"».
Il Garante, come sempre, non fa alcun riferimento a specifici casi i quali possano avere generato la necessità di un suo intervento ma, stante la funzione di garanzia e, quindi, di attualità, che è propria della funzione da esso esercitata, è ragionevole pensare che l'intervento in oggetto sia originato dal caso, noto alle cronache, della recente pubblicazione, sulla copertina di un popolare settimanale di costume e spettacolo, delle foto di un notissimo campione dello sport insieme alla figlia tredicenne, colti entrambi in un momento di vacanza al mare.
Particolare valore ha il parere reso dall’Autorità Garante, richiamando la necessità di presidiare un’area di interesse che riguarda la dimensione privata della vita del minore e che deve andare ad aggiungersi, completandola in fase preventiva, alla salvaguardia della sua sicurezza: la tutela del minore rispetto alla diffusione della sua immagine deve completarsi di un indispensabile presupposto che preserva il sereno sviluppo della sua personalità nel proprio contesto di vita ancor prima che si verifichi il pericolo circa l'uso di quella stessa immagine e che correttamente la giurisprudenza qualifica come «potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non [Tribunale Rieti, Ord., 07/03/2019]».
Il diritto del minore a vedere tutelato il proprio equilibrato e sano sviluppo psicofisico merita questa limpida ed esplicita considerazione anche oltre il pur giustificato interesse riservato alle diatribe circa il consenso, reso o negato, in ordine alla diffusione di immagini che lo riguardino e da parte dei genitori esercenti la responsabilità su di esso, previamente rilevando proprio la salvaguardia del contesto di vita nel quale il minore vive e forma la propria personalità.
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