La tutela penale del diritto di visita dei nonni


In caso di separazione o divorzio, i nonni hanno un autonomo diritto di visita dei nipoti? Come possono tutelarsi penalmente?
La tutela penale del diritto di visita dei nonni

Quando l’unione familiare viene meno e i coniugi decidono di separarsi, a farne le spese, si sa, sono quasi sempre i figli, soprattutto se minori.

Si assiste sovente alla strumentalizzazione del minore per far leva sul senso di colpa altrui o semplicemente per dare sfogo alla propria legittima frustrazione rispetto al fallimento del progetto familiare.

Ancor più spesso, ci si nasconde dietro il paravento dei bisogni dei minori per modificare abitudini e frequentazioni parentali consolidatesi nel tempo ma, magari, mai del tutto gradite all’uno o all’altro genitore.

Tuttavia, se grazie ad un atteggiamento coscienzioso o per intervento legale, si addiviene più o meno celermente ad un accordo tra le parti in ordine ad affidamento dei figli, diritto di visita ed oneri di mantenimento, non altrettanto celere né lineare può essere la gestione dei rapporti tra i minori e gli altri parenti diversi dal genitore.

Nonni, zii e cugini, con i quali bambini e ragazzi potevano essere abituati ad una frequentazione continua, alla condivisione dei momenti di crescita e alla massima partecipazione alla propria vita quotidiana, finiscono spesso con il farne le spese e vedere fortemente compresso il loro bisogno affettivo.

E allora, che fare?

Sin dal 2014 esiste un autonomo diritto di visita dei nonni, previsto dal nostro codice civile all’art. 317 bis c.c., ma occorre aver ben chiaro un principio: il diritto di visita degli ascendenti non appartiene ai nonni ma ai nipoti. Ciò significa che è nel loro interesse che il rapporto con i parenti può o non può essere mantenuto, sempre che sia funzionale alla regolare crescita ed equilibrio del minore.

La norma preserva il diritto dei nipoti a conservare i rapporti con gli ascendenti in presenza di qualsiasi circostanza (liti/separazione/divorzio) che possa rendere difficile la frequentazione. Al contempo anche i nonni hanno diritto a vedere e trascorrere del tempo significativo, qualitativamente rilevante, con i propri discendenti quando non è possibile ricomporre i legami familiari in maniera pacifica.

Cosa prevede la disciplina comunitaria?

Anche la Corte di Giustizia europea si è espressa in ordine al diritto di visita dei nonni verso i nipoti in caso di separazione o divorzio, sollecitando la emissione di un regolamento europeo sul punto.

Nell’attesa di una disciplina organica della materia, la Corte di Giustizia Europea ha sancito il principio secondo il quale non solo i genitori devono mantenere dei rapporti con i figli, in caso di scissione familiare, ma ai minori va garantita la frequentazione anche di tutte le altre persone la cui relazione può essere fonte di crescita e positività. E tra queste, in primis, ci sono, appunto, i nonni.

E la normativa italiana?

La previsione normativa italiana, recependo tale orientamento comunitario e prevedendo un autonomo diritto di visita dei minori con i gli ascendenti, consente ai nonni cui viene impedito di frequentare i nipoti, di adire il Tribunale localmente competente (ossia quello del luogo dove risiede il minore), per richiedere la adozione degli opportuni provvedimenti. Il tutto, sia chiaro, nell’esclusivo interesse dei minori. Il Tribunale, previa audizione delle parti e, se necessario, anche del minore, provvederà alla adozione dei provvedimenti che ritiene necessari al benessere psicofisico del minore, avendo come primario obiettivo la tutela delle sue necessità.

Ne discende logicamente che un nonno, anche se animato da buoni sentimenti, non potrà pretendere di avere libero accesso alla casa in cui abita il nipote qualora il Tribunale ritenga che questa frequentazione possa nuocere l’interesse, la crescita e l’equilibrio del minore, anche se in tal guisa era abituato prima della separazione. La frequentazione con i nonni deve essere coerente con il progetto educativo dei genitori e i valori impartiti dalla famiglia e può essere limitata, se non addirittura esclusa, in presenza di serie e comprovate ragioni.

E se viene comunque impedita la frequentazione?

Nel caso in cui sia necessario ricorrere al Tribunale per la disciplina del diritto di visita dei minori con gli ascendenti, i provvedimenti adottati dalla A.G. saranno, ovviamente, vincolanti e se ne potrà, pertanto, pretendere la osservanza.

Ne discende la possibilità di denunciare alla Procura della Repubblica localmente competente, la condotta del genitore che inibisca il diritto di visita sancito dal Tribunale nell'interesse dei nonni, atteso che tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi del reato p.e p. dall’art. 388 co. 2 c.p.

La norma in esame punisce con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da € 103 a € 1032 chiunque eluda l’ordine di protezione previsto dall’art. 342 ter cc, ovvero un provvedimento di egual contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento della A.G. è integrato da una condotta libera (quindi non codicisticamente prescritta) e sorretto dal dolo generico della coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del Giudice.

La elusione prescritta dalla norma non si sostanza nel mero rifiuto ma spesso deve coincidere anche con un vero e proprio facere, salvo ipotesi particolari. La trasgressione deve consistere in qualcosa in più della mera inottemperanza.

Occorre precisare, tuttavia, che qualora la condotta contraria alla previsione giudiziaria sia finalizzata a tutelare l’interesse morale e materiale del minore, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il reato non risulta integrato. Ad esempio, il dolo di elusione è stato escluso dalla Corte di Cassazione nel caso di un genitore affidatario che portava via con sé il minore a seguito del notevole ritardo dell’altro genitore al luogo dell’appuntamento prefissato per il prelevamento.

 

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di Avv. Francesca Pengo

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