La verifica dell'idoneità tecnico professionale


Rappresenta un'attività propedeutica per stabilire se vi siano i presupposti per l'affidamento di un incarico
La verifica dell'idoneità tecnico professionale
La Corte di Cassazione Penale Sezione III, giusto ricorso presentato da un committente gravato da ammenda per la mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale di un’impresa affidataria, precisa, con la sentenza n. 10014 del 01 marzo 2017, che la verifica de quo è indipendente dal rapporto contrattuale fra le parti in quanto esame preliminare della possibilità dell'esecutore di svolgere qualsivoglia attività per il Committente, compreso il sopralluogo esplorativo della tipologia del lavoro da svolgere e del materiale da utilizzare.

Si ricava, dunque, da detta sentenza che la verifica dell'idoneità tecnico professionale rappresenta un'attività di tipo propedeutico atta a stabilire se vi siano o no i presupposti per l'affidamento di un incarico indipendentemente dal rapporto intercorrente fra le parti poiché, come chiarisce la stessa sentenza, "non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art. 90 che parla di ‘affidamento dei lavori’ e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all’appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d’opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste".

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di Andrea Freni

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