La vigilanza ispettiva in materia di lavoro
Il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro. I poteri degli Ispettori del Lavoro, degli Enti Previdenziali e degli altri enti

1. Quadro normativo.
L’attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza era inizialmente disciplinata dal D.P.R. n. 520/1955 e dalla L. n. 628/1961, nonchè da altre specifiche disposizioni, successivamente è stata oggetto di riforma con il D.Lgs. n. 124/2004, attuativo della L. 30/2003 (c.d. Legge Biagi). Con il Jobs Act l’attività ispettiva è stata ulteriormente riformata: la legge delega del Jobs Act, infatti, all’ articolo 1, comma 7, lettera I) della legge 183/14), ha conferito al Governo la delega al riordino dell'attività ispettiva e di tutela, prevedendo, a tal fine, l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro, l’ "Ispettorato Nazionale del Lavoro". In attuazione della delega è stato successivamente emanato il D.Lgs. 149/2015, rubricato "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". E’ stata quindi istituita una "Agenzia unica", che però non ha eliminato le competenze degli altri soggetti già operanti, per i quali sono state stabilite disposizioni di coordinamento. Successivamente è intervenuto il D.P.R. n. 109 del 26/05/2016, recante lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ora mancano soltanto alcuni decreti ministeriali di dettaglio e la stipula della convenzione con la quale il Ministro del Lavoro dovrà definire gli obiettivi dell’lspettorato e le attività ad esso demandate. In ogni caso, anche quanto l’Ispettorato nazionale diverrà operativo, rimarrà la ripartizione e frammentazione delle competenze, attesa la mancata soppressione degli Ispettorati INPS e INAIL; rimarranno altresì vigenti altre discipline, comprese quelle del D.lgs. n. 124/2014, abrogate o modificate solo parzialmente. Con riguardo al personale ispettivo appartenente ad INPS e INAIL, esso continuerà ad operare fino ad esaurimento, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. I poteri di tali ispettori sono stati parificati a quelli degli ispettori del lavoro e anch’essi hanno acquisito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004. Il decreto, inoltre, mantiene i servizi e il personale ispettivo degli altri enti previdenziali (es. Enasarco), che continueranno ad operare sulla base delle norme già vigenti, senza parificazione agli Ispettori del lavoro.
Permangono altresì le competenze di altri soggetti pubblici, tra i quali: gli Ispettori dello S.P.I.S.A.L., il personale degli Uffici di sanità aerea e marittima e delle Autorità marittime, portuali e aeroportuali, gli ARPA regionali; la Guardia di Finanza; l’Agenzia delle entrate; le Strutture operanti nelle Regioni e Province autonome. Per quanto attiene al contingente dell’Arma dei Carabinieri, già operante in base alla previgenti discipline, il Comando Ispettorato del lavoro, esso viene mantenuto presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro dall’INPS e dall’INAIL; le attribuzioni sono indicate dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015. Inoltre, ex art. 6, comma 6, del medesimo decreto, quando l’INL sarà effettivamente operativo, cesseranno di operare le Direzioni interregionali (DIL) e le Direzioni territoriali (DTL) del lavoro, e saranno trasferiti alle sedi territoriali dell’INL i compiti già assegnati a tali Direzioni.
2. Gli ispettori del Lavoro e degli Enti Previdenziali.
Gli Ispettori del Lavoro sono Pubblici ufficiali. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, tali Ispettori, unitamente a quelli di INPS e INAIL, sono anche Ufficiali di polizia giudiziaria. Essi hanno poteri di accesso, ispezione, interrogatorio e, qualora nel corso dell’attività ispettiva emergano notizie di reato, possono compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, per ricercarne gli autori e per impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori, nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice di procedura penale per le attività di polizia giudiziaria (cfr. art. 8, d.p.r. n. 149/1955; artt. 347-357 c.p.p.). Gli Ispettori degli enti previdenziali compiono invece attività di verifica degli obblighi previdenziali e contributivi, coordinandosi con gli Ispettori del Lavoro; sono Pubblici Ufficiali ma, se operano presso Istituti diversi da INPS e INAIL, non hanno qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Possono accedere a tutti i locali delle aziende, stabilimenti, laboratori, cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare libri di matricola e paga (ora LUL), documenti equipollenti ed ogni altra documentazione compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni; assumere da datori lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali e patronati dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rappresentanti di lavoro, a retribuzioni, adempimenti contributivi e assicurativi e erogazione delle prestazioni, esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza agli isp. del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni. Si evidenzia che, ai sensi dello stesso art. 3, d.l. n. 463/1983 sono soggetti a sanzione amministrativa i datori di lavoro e loro rappresentanti che impediscano agli ispettori del lavoro e di quelli degli enti previdenziali l'esercizio dei poteri di vigilanza, o che forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva. Possono inoltre assumere rilievo anche ulteriori fattispecie, che, in concreto, possono risultare penalmente sanzionabili in base a varie disposizioni del codice penale (es. art. 496 c.p., false generalità a pubblico ufficiale). Con riguardo agli Ispettori dello S.P.I.S.A.L., anch’essi sono pubblici ufficiali e, se appositamente nominati, sono anche Ufficiali di Polizia giudiziaria; hanno poteri di accesso, diffida e disposizione degli Ispettori del lavoro, tuttavia, in assenza di apposita nomina hanno solo il potere di accesso. Svolgono attività di vigilanza sull’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ed esercitano un controllo in materia di infortuni sul lavoro e malattie; rilasciano le concessioni sull’agibilità dei luoghi di lavoro.
L’attività ispettiva in materia di lavoro e previdenza era inizialmente disciplinata dal D.P.R. n. 520/1955 e dalla L. n. 628/1961, nonchè da altre specifiche disposizioni, successivamente è stata oggetto di riforma con il D.Lgs. n. 124/2004, attuativo della L. 30/2003 (c.d. Legge Biagi). Con il Jobs Act l’attività ispettiva è stata ulteriormente riformata: la legge delega del Jobs Act, infatti, all’ articolo 1, comma 7, lettera I) della legge 183/14), ha conferito al Governo la delega al riordino dell'attività ispettiva e di tutela, prevedendo, a tal fine, l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro, l’ "Ispettorato Nazionale del Lavoro". In attuazione della delega è stato successivamente emanato il D.Lgs. 149/2015, rubricato "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". E’ stata quindi istituita una "Agenzia unica", che però non ha eliminato le competenze degli altri soggetti già operanti, per i quali sono state stabilite disposizioni di coordinamento. Successivamente è intervenuto il D.P.R. n. 109 del 26/05/2016, recante lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ora mancano soltanto alcuni decreti ministeriali di dettaglio e la stipula della convenzione con la quale il Ministro del Lavoro dovrà definire gli obiettivi dell’lspettorato e le attività ad esso demandate. In ogni caso, anche quanto l’Ispettorato nazionale diverrà operativo, rimarrà la ripartizione e frammentazione delle competenze, attesa la mancata soppressione degli Ispettorati INPS e INAIL; rimarranno altresì vigenti altre discipline, comprese quelle del D.lgs. n. 124/2014, abrogate o modificate solo parzialmente. Con riguardo al personale ispettivo appartenente ad INPS e INAIL, esso continuerà ad operare fino ad esaurimento, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. I poteri di tali ispettori sono stati parificati a quelli degli ispettori del lavoro e anch’essi hanno acquisito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004. Il decreto, inoltre, mantiene i servizi e il personale ispettivo degli altri enti previdenziali (es. Enasarco), che continueranno ad operare sulla base delle norme già vigenti, senza parificazione agli Ispettori del lavoro.
Permangono altresì le competenze di altri soggetti pubblici, tra i quali: gli Ispettori dello S.P.I.S.A.L., il personale degli Uffici di sanità aerea e marittima e delle Autorità marittime, portuali e aeroportuali, gli ARPA regionali; la Guardia di Finanza; l’Agenzia delle entrate; le Strutture operanti nelle Regioni e Province autonome. Per quanto attiene al contingente dell’Arma dei Carabinieri, già operante in base alla previgenti discipline, il Comando Ispettorato del lavoro, esso viene mantenuto presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro dall’INPS e dall’INAIL; le attribuzioni sono indicate dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015. Inoltre, ex art. 6, comma 6, del medesimo decreto, quando l’INL sarà effettivamente operativo, cesseranno di operare le Direzioni interregionali (DIL) e le Direzioni territoriali (DTL) del lavoro, e saranno trasferiti alle sedi territoriali dell’INL i compiti già assegnati a tali Direzioni.
2. Gli ispettori del Lavoro e degli Enti Previdenziali.
Gli Ispettori del Lavoro sono Pubblici ufficiali. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, tali Ispettori, unitamente a quelli di INPS e INAIL, sono anche Ufficiali di polizia giudiziaria. Essi hanno poteri di accesso, ispezione, interrogatorio e, qualora nel corso dell’attività ispettiva emergano notizie di reato, possono compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, per ricercarne gli autori e per impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori, nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice di procedura penale per le attività di polizia giudiziaria (cfr. art. 8, d.p.r. n. 149/1955; artt. 347-357 c.p.p.). Gli Ispettori degli enti previdenziali compiono invece attività di verifica degli obblighi previdenziali e contributivi, coordinandosi con gli Ispettori del Lavoro; sono Pubblici Ufficiali ma, se operano presso Istituti diversi da INPS e INAIL, non hanno qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Possono accedere a tutti i locali delle aziende, stabilimenti, laboratori, cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare libri di matricola e paga (ora LUL), documenti equipollenti ed ogni altra documentazione compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni; assumere da datori lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali e patronati dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rappresentanti di lavoro, a retribuzioni, adempimenti contributivi e assicurativi e erogazione delle prestazioni, esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza agli isp. del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni. Si evidenzia che, ai sensi dello stesso art. 3, d.l. n. 463/1983 sono soggetti a sanzione amministrativa i datori di lavoro e loro rappresentanti che impediscano agli ispettori del lavoro e di quelli degli enti previdenziali l'esercizio dei poteri di vigilanza, o che forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva. Possono inoltre assumere rilievo anche ulteriori fattispecie, che, in concreto, possono risultare penalmente sanzionabili in base a varie disposizioni del codice penale (es. art. 496 c.p., false generalità a pubblico ufficiale). Con riguardo agli Ispettori dello S.P.I.S.A.L., anch’essi sono pubblici ufficiali e, se appositamente nominati, sono anche Ufficiali di Polizia giudiziaria; hanno poteri di accesso, diffida e disposizione degli Ispettori del lavoro, tuttavia, in assenza di apposita nomina hanno solo il potere di accesso. Svolgono attività di vigilanza sull’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ed esercitano un controllo in materia di infortuni sul lavoro e malattie; rilasciano le concessioni sull’agibilità dei luoghi di lavoro.
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