Lasciare un figlio minore in auto


Abbandono di minore e situazione di pericolo
Lasciare un figlio minore in auto
Per la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, non ci sono dubbi: "...nel reato di abbandono di persone minori o incapaci l’elemento materiale è integrato da qualsivoglia condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo...".
Il dolo, ossia l’elemento psicologico del reato, ha carattere generico: consiste nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, il quale non ha la capacità di provvedere a sé stesso nella detta situazione di pericolo.
Aggiunge la Corte Suprema che non è necessario "che l’abbandono del soggetto passivo sia definitivo, talchè il reato sussiste anche nel caso della sua temporaneità e in difetto di un effettivo animus delinquendi".
Nell’argomentare la propria decisione, la Cassazione ha sottolineato l’inconferenza dell’argomentazione svolta dalla difesa dell’imputato, con la quale ha comparato il proprio caso con "l’esposizione di un minore al sole cocente dei mesi estivi, all’interno di un’auto in coda al traffico".
La Corte ha rilevato "come in quest’ultimo caso non verrebbe meno la continua vigilanza e cura del medesimo da parte del genitore, che potrebbe, ad esempio, accendere l’aria condizionata o abbassare i finestrini o, ancora, idratarlo". (sentenza n. 27705/18 depositata il 15 giugno 2018).

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di Avv. Gianna Manferto

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