Lavoratori disabili e obbligo di assunzione


Come cambiano le sanzioni dopo il correttivo al Jobs Act
Lavoratori disabili e obbligo di assunzione
Dall’8 ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove sanzioni per mancata assunzione di lavoratori disabili.
Con il d.lgs. 185/2016, correttivo al Jobs Act, sono state introdotte delle novità in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili.

La principale riguarda l’apparato sanzionatorio previsto per i datori di lavoro che non rispettino la cd. "quota di riserva", ovvero l’obbligo di assunzione di lavoratori portatori di handicap in una determinata percentuale prevista dalla legge (L. 68/1999).
In particolare, dalla data di entrata in vigore del decreto (8 ottobre 2016) il datore di lavoro che, pur essendone obbligato, non ottemperi al predetto obbligo di avviamento al lavoro di lavoratori disabili o "soggetti equiparati" (orfani e vedove dei caduti per lavoro), deve pagare una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

La sanzione è stata quindi più che raddoppiata, passando da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno di "scopertura".
Si ricorda che l’obbligo in questione riguarda tutti i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti ed il numero dei disabili da inserire in organico cresce per le aziende di dimensioni maggiori nella seguente misura:
Dipendenti computabili: da 15 a 35 - Quota disabili: 1
Dipendenti computabili: da 36 a 50 - Quota disabili: 2
Dipendenti computabili: oltre 50 - Quota disabili: 7% dei lavoratori occupati

Dal momento in cui insorge l’obbligo (es. viene assunto il 15° dipendente; si dimette un dipendente disabile; etc.) il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo per mettersi in regola.
Occorre tuttavia fare una precisazione riguardo le aziende con organico pari a 15, per le quali fino alla fine dell’anno continuerà ad applicarsi il cd. "regime di gradualità". In pratica fino al 31 dicembre 2016 le imprese con 15 dipendenti dovranno attivarsi solo in caso di una nuova assunzione, cioè la 16.ma, ed in questo caso avranno comunque 12 mesi di tempo a disposizione per mettersi in regola. Da gennaio 2017, invece, anche le imprese dimensionate sui 15 dipendenti scatterà l’obbligo di assunzione entro 60 giorni.

Per non infierire troppo sulle imprese "inosservanti", visto l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie, il Decreto ha introdotto la procedura di diffida (art. 13 del D.Lgs. 124/2004) mediante la quale il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare la posizione della propria impresa versando un importo pari a 1/4 della sanzione massima prevista. Le condizioni per poter accedere alla diffida sono, alternativamente
1. presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione
2. stipula del contratto di lavoro con il disabile già avviato

Ultima novità da segnalare riguarda la computabilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, che ora possono essere inclusi, riducendo così il numero di assunzioni obbligatorie, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa "pari o superiore al 60%".

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di Alberto Ciuccoli

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