Lavoro e festività infrasettimanali
Lavoro dipendente, giornifestivi e prestazione lavorativa

La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo il quale "Ai lavoratori deve essere riconosciuto il diritto soggettivo, derogabile solo per accordo tra le parti, di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, non potendosi applicare in via analogica la normativa relativa al riposo settimanale".
Pertanto, lo svolgimento di attività lavorativa in dette festività deve derivare da un accordo specifico, siglato nel contratto individuale, non avendo a tal scopo rilevanza il CCNL.
Se il lavoratore sceglierà di non prestare attività lavorativa durante le festività infrasettimanali, non perderà il diritto al relativo trattamento economico, essendo un diritto soggettivo inderogabile.
Il datore, che nel contratto individuale indichi l’obbligatorietà della prestazione nei giorni festivi ove ricorrano esigenze aziendali, dovrà provare la ricorrenza di dette esigenze.
Sussistendo le condizioni invocate, il lavoratore che si rifiuti di prestare la propria attività adotterà un comportamento illegittimo.
Pertanto, lo svolgimento di attività lavorativa in dette festività deve derivare da un accordo specifico, siglato nel contratto individuale, non avendo a tal scopo rilevanza il CCNL.
Se il lavoratore sceglierà di non prestare attività lavorativa durante le festività infrasettimanali, non perderà il diritto al relativo trattamento economico, essendo un diritto soggettivo inderogabile.
Il datore, che nel contratto individuale indichi l’obbligatorietà della prestazione nei giorni festivi ove ricorrano esigenze aziendali, dovrà provare la ricorrenza di dette esigenze.
Sussistendo le condizioni invocate, il lavoratore che si rifiuti di prestare la propria attività adotterà un comportamento illegittimo.
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