Lavoro e sicurezza: doveri delle parti


Tutela dai rischi alla salute e all’incolumità personale nelle attività produttive, sportive, di volontariato etc. esclusi solo i lavoratori domestici
Lavoro e sicurezza: doveri delle parti
Il D. Lgs. n. 106/2009 detta i doveri a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per la tutela della salute e dell’incolumità delle persone.

Sono "datori di lavoro" i titolari delle organizzazioni produttive e tutti i loro collaboratori che nell’ organizzazione produttiva hanno potere di decisione e di spesa; imprese familiari, associazioni in partecipazione, lavoratori autonomi, strutture sportive, di volontariato etc.

Sono "lavoratori" tutti coloro che, anche non retribuiti (ad es. allievi di corsi professionali che usino attrezzature di lavoro in genere) lavorano nell’organizzazione produttiva.

I casi dubbi impongono approfondito esame per evitare vincoli non necessari, ma anche per rispettarli quando esistono.

Sono specificamente considerate e regolate le imprese agricole piccole e medie, con diversi obblighi a seconda che occupino fino a 5 od oltre 5 dipendenti.

OBBLIGHI del DATORE di LAVORO:
1) nomina del responsabile della sicurezza e prevenzione (RSPP);
2) nomina del medico competente;
3) redazione, d’intesa con il RSPP e con il medico competente, del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
4) Formazione ed informazione ai lavoratori.

Il ruolo di responsabile della sicurezza può essere svolto dal datore di lavoro nelle aziende artigiane, industriali e commerciali che non superino i 30 dipendenti, in quelle agricole che non superino i 10, con diverse indicazioni per le aziende di altri settori (quali ad es. quelle del settore ittico). Considerata la vastità e la complessità della materia, si è affermata la figura professione di RSPP, esterno all’azienda.

Il medico competente deve essere scelto dall’elenco tenuto presso il Ministero della salute. Collabora alla redazione e/o alle modifiche del D.V.R., effettua la sorveglianza sanitaria (visita medica preventiva, visita medica periodica, normalmente annuale, verifica idoneità, se cambiano le mansioni, alla cessazione del rapporto di lavoro, prima della ripresa del lavoro dopo una malattia di durata complessiva superiore ai 60 giorni, verifica, con esami specifici, l’assenza di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti). Annota l’esito delle visite sulle cartelle cliniche di ciascun addetto, con allegati gli esiti degli accertamenti. Il datore non ha accesso all’esame delle cartelle cliniche.

Il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) individua i rischi dell’attività, dei locali, dei materiali ed attrezzature, inclusi, ad es. laboratori chimici delle scuole professionali, le misure di sicurezza da applicare. Per datori di lavoro che occupino fino a 10 e, in talune ipotesi, fino a 50 addetti esistono procedure standardizzate, recepite con decreto ministeriale. Previsioni specifiche riguardano le attività particolarmente pericolose (opere edili, miniere) o che espongono gli addetti a sostanze pericolose od a radiazioni nocive. Il documento deve essere conservato in azienda e, comunque, sul luogo di lavoro, va aggiornato con le nuove attrezzature o diversa organizzazione produttiva.

DOVERI dei LAVORATORI (art. 20):
I lavoratori debbono osservare tutte le norme di sicurezza di cui vengono informati inizialmente ed in successivi incontri formativi, che devono frequentare, sottoporsi ai controlli sanitari, aver cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul lavoro, osservare le disposizioni, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, i dispositivi di protezione, non alterare i dispositivi di sicurezza e segnalare deficienze degli strumenti di lavoro, etc.

Il mancato adempimento di tali doveri è punito penalmente, oltre che sanzionato disciplinarmente dal datore di lavoro.

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di Dora Mignano

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