Lavoro nero: aumento del regime sanzionatorio 2019


L’innalzamento delle sanzioni si applica alle condotte illecite riferibili all'anno in corso
Lavoro nero: aumento del regime sanzionatorio 2019

Con la circolare n. 2 del 14/01/2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha comunicato che l’innalzamento delle misure sanzionatorie introdotto dalla legge di bilancio 2019, si applica a tutte le condotte illecite riferibili all'anno in corso; restano invece escluse da questo campo di applicazione quelle relative agli anni precedenti, indipendentemente dalla data dell’accertamento e/o della contestazione.


L’aumento del 20% sulle sanzioni previste al 31 dicembre 2018 si applica alle seguenti disposizioni di legge:


a) all’articolo 3 del Dl 12/2002 (convertito dalla legge 73/2002) afferente alla maxisanzione per lavoro nero (elevata da 1.500 a 9mila euro per occupazione in nero fino a 30 giorni, elevata da 3mila a 18mila euro per occupazione in nero da 31 a 60 giorni, elevata da 6mila a 36 mila euro per periodo di lavoro in nero superiore a 60 giorni).


b) all’articolo 18 del Dlgs 276/2003, che punisce l’irregolare e abusiva somministrazione di manodopera, la sanzione viene elevata a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. (Sanzione minima 6mila euro e massima 60mila euro)


c) all’articolo 12 del Dlgs 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale di lavoratori (Anche in questa ipotesi subirà l’aumento la sanzione amministrativa, già da 150 a 500 euro per lavoratore interessato, nonché da 500 e 3mila euro ad addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti)


d) ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del Dlgs 66/03 che sanzionano le violazioni in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e ferie.


Infine, la legge di bilancio 2019 prevede, al contempo, un aumento del 10% per tutte le violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08).

 

Articolo del:


di Alessandra Cracolici

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