Le acque provenienti da attività produttive sono acque reflue industriali

Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque reflue industriali e non in quello di acque domestiche.
ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo.
Exscursus giurisprudenziale (Cassazione Penale, Sez. III n.51889 del 6 dicembre 2016; Cassazione Penale Sez. III n.5751 del 8 febbraio 2017; Cassazione Penale Sez. III del 30 ottobre 2018).
Con queste pronunce il giudice di legittimità parte dalla definizione di acque reflue industriali, di cui all’art.74, comma 1, lett.h) del D.lgs. n.152/06, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4, secondo la quale le acque reflue industriali sono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e ne traccia la differenza, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.
Basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale, in tale nozione rientrano tutti i reflui che non derivano dal metabolismo umano e dalle attività domestiche e sicuramente vi rientrano quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi proprio perché queste hanno una composizione qualitativa diversa dalle acque domestiche.
Con la prima pronuncia in commento, la suprema Corte conclude che le acque provenienti da un’attività di autolavaggio non sono da ricollegare alla realtà domestica del metabolismo umano in quanto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi proprio in considerazione degli inquinanti contenuti in tali reflui quali residui di oli minerali e sostanze chimiche contenute nelle vernici e nei detersivi usati per la pulizia dei veicoli.
Agli stessi risultati giungeva la medesima Sezione Penale III con la seconda pronuncia avente ad oggetto la corretta qualificazione e conseguente gestione delle acque reflue provenienti da una attività di officina meccanica; in particolare, il giudice di merito aveva accertato che i reflui erano raccolti in una vasca di lavaggio ubicata nell’area di lavoro e che essi contenevano varie sostanze inquinanti quali oli sintetici e combustibili derivanti da petrolio.
Risulta evidente che tale composizione dei reflui rende impossibile assimilarli alle acque provenienti dai servizi igienici, cucine e mense, ubicati nel medesimo insediamento produttivo.
Con la più recente pronuncia in commento, la n.49693 del 30 ottobre 2018, il supremo giudice di legittimità ha sancito, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che le acque meteoriche di dilavamento sono quelle costituite esclusivamente dalle acque piovane che cadendo al suolo non devono subire contaminazione con altre sostanze presenti sul piazzale, le quali, inquinandole, ne determinano il passaggio tra i reflui industriali di cui all’articolo 74, lett. h) del D.lgs.152/06.
Nel caso in specie, il giudice di merito aveva accertato che le acque meteoriche di dilavamento di un piazzale erano state contaminate dalla presenza sul medesimo piazzale di uno stoccaggio abusivo di rifiuti speciali pericolosi e non, i quali essendo privi di idonea copertura, avevano determinato il riversamento sul suolo dei componenti inquinanti dell’attività produttiva. In conclusione, il giudice di legittimità con queste pronunce consolida l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale le acque reflue proveniente dallo svolgimento di attività produttive tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano quelle derivanti da attività di autolavaggio e di officina meccanica, nonché quelle che provengono da attività produttive che insistono su piazzali all’aperto su cui si raccolgono acque meteoriche di dilavamento, sono da considerarsi reflui industriali e non acque domestiche ed in quanto tali il loro sversamento sul terreno integra la fattispecie incriminatrice di scarico abusivo di cui all’art.137,comma 1, D.lgs. n.152/06, in applicazione del quale viene sanzionato colui che effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.
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Leonardo Di Cunzolo
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