Cosa fare se l'ex coniuge non paga l'assegno di mantenimento


Le azioni da intraprendere per il recupero dell’assegno di mantenimento sono l'azione espropriativa, il sequestro, l'ordine di pagamento e l'ipoteca
Cosa fare se l'ex coniuge non paga l'assegno di mantenimento

Il nostro ordinamento offre diversi strumenti coercitivi agli aventi diritto nei confronti del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento dei figli o dell’altro coniuge, fissati a seguito di separazione o divorzio. La fonte di tale obblighi si può rinvenire nell’articolo 337-ter c.c. come novellato dal D.lgs. 154/2013. Vediamoli brevemente.

 

L'azione espropriativa

In caso di mancato o anche di ritardo nel pagamento dell’assegno è possibile procedere con un’azione espropriativa poiché la sentenza di divorzio, il verbale di separazione e tutti i provvedimenti dei Tribunali per il mantenimento dei figli dei genitori non sposati rappresentano un titolo esecutivo.

Rivolgendosi a un legale, costui dovrà predisporre un atto di precetto, ovvero l’intimazione fatta all’obbligato per l’assegno di mantenimento al rispetto dell’obbligo, entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, ove ciò non avvenga, si procederà all’esecuzione forzata.

A questo punto, trascorso il termine suindicato senza che l’obbligato provveda al pagamento, si potrà dar corso entro 90 giorni dal mancato pagamento entro il termine stabilito, al pignoramento di beni mobili o immobili (locali, abitazioni, terreni...) e /o al pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti, crediti, canoni di locazioni…).

 

Il sequestro conservativo

Un’altra azione esperibile è il sequestro conservativo previsto dall’articolo 2905 del codice civile e dall’articolo 671 del codice di procedura civile.

Il giudice, infatti, su istanza del creditore che ha fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili.

Gli effetti del sequestro sono simili a quelli del pignoramento.  La richiesta di sequestro può avvenire anche prima della sentenza di divorzio che stabilirà l’esatto importo dell’assegno.

Ciò che risulta necessario è che vi sia fondato timore che il coniuge che dovrà versare l’importo non disporrà, al momento della sentenza, dei mezzi necessari.

Questo è quanto accaduto recentemente a un uomo che, separatosi dalla moglie e in attesa della sentenza di divorzio, ha visto accogliere dal Tribunale di Torino (1 agosto 2016) la richiesta dell’ex partner del sequestro conservativo della sua casa.  

 

L'ordine di pagamento

Costituisce, inoltre, una modalità di pagamento dell’assegno, il cosiddetto ordine di pagamento.

Infatti, con la legge n. 219 del 2012, all’articolo 3 comma 2, si legge che il giudice può ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. 

I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile. 

Tale mezzo di tutela può essere chiesto nel corso del procedimento con semplice istanza riportata nel processo verbale, ovvero con ricorso separato, oppure concluso il giudizio di merito, utilizzando il rito della camera di consiglio (Cass. Civ.n. 9671/2013). Sarà, quindi, il Giudice ad ordinare la distrazione soltanto a seguito di tale ordine.  

 

L’ipoteca giudiziale

In conclusione, ulteriore strumento di garanzia è rappresentato dall’ipoteca giudiziale prevista dal coniuge creditore per le ipotesi di inadempienza del coniuge obbligato.

Con la legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) si stabilì che il Tribunale potesse imporre una garanzia reale o personale, che la relativa sentenza costituisse titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell’obbligato potesse essere versata direttamente agli aventi diritto.

L'aspetto interessante è che risulta possibile procedere all'iscrizione ipotecaria a prescindere da un inadempimento del coniuge obbligato, essendo rimessa alla discrezionale scelta dell'altro coniuge che legittimamente potrebbe, il giorno dopo il provvedimento, trascrivere il vincolo su un bene immobile dell'ex coniuge.

 

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di Avv. Manila Potenziani

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