Le collaborazioni onerose nelle ASD e/o SSD


La previsione di limiti quantitativi è finalizzata ad evitare che si realizzi indirettamente la distribuzione degli utili
Le collaborazioni onerose nelle ASD e/o SSD
Le finalità costitutive delle associazioni sportive dilettantistiche ASD e le Società sportive dilettantistiche SSD sono l’assenza di fini di lucro e la realizzazione della pratica sportiva dilettantistica per scopi di rilevanza sociale. Il riconoscimento ai fini sportivi della attività sportiva dilettantistica passa per l’obbligo di conformarsi alle direttive CONI e per l’iscrizione in un Registro ad hoc tenuto, appunto dal CONI. L’iscrizione de quo e la trasmissione dell’elenco al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - costituiscono gli atti propedeutici alla fruizione di benefici fiscali.

Collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo - gestionale
La corresponsione di un compenso per lo svolgimento di una pratica sportiva dilettantistica è tema delicato poiché, in sede di controllo, l’ Amministrazione Finanziaria può avanzare obiezioni in termini di distribuzione indiretta degli utili con conseguente perdita dei benefici fiscali legati alla pratica sportiva dilettantistica.
I compensi connessi alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo - gestionale rese alle ASD e/o SSD possono assumere due diverse connotazioni, la prima di programmazione e la seconda di pianificazione, alle quali corrispondono diverse conseguenze fiscali, previdenziali e assistenziali

Novero dei compensi nei redditi diversi - Compensi per la programmazione delle attività istituzionali
Ai fini della riconducibilità dei compensi in parola nel novero dei redditi diversi ex articolo 67 del Tuir, è necessario il concorso dei requisiti a seguire.

Requisito soggettivo. I compensi devono essere erogati in favore di dirigenti dell’associazione, atleti dilettanti, allenatori, istruttori, preparatori atletici e tecnici, arbitri, giudici di gara e commissari speciali, ovvero di quei soggetti che durante le gare o manifestazioni dilettantistiche, partecipano, visionano o giudicano l’operato di altri.

Requisito oggettivo. La manifestazione sportiva per avere carattere dilettantistico deve essere inserita nel novero delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti.

Requisito tipizzante l’attività prestata. Nelle attività in commento sono comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. A parere di chi scrive, il requisito comprende quelle attività di programmazione dirette al conseguimento dell’oggetto sociale entro il limite temporale dell’ anno sociale . Questo tipo di attività sono poste e realizzate da soggetti che:
× partecipano direttamente alla concretizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico,
× svolgono attività funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica.

L’eventuale compenso è soggetto ad agevolazioni di natura fiscale nelle modalità a seguire:
× fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
× oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta (Aliquota23%);
× oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto (Aliquota23%).

Non scaturiscono obblighi previdenziali e/o assistenziali, scaturiscono obblighi dichiarativi (Certificazioni Uniche e Modello 770)
Novero dei compensi nei redditi da lavoro assimilati al lavoro dipendente - Compensi per la pianificazione delle attività istituzionali

I compensi connessi alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo - gestionale rese alle ASD e/o SSD possono assumere la connotazione di pianificazione di medio lungo periodo; da questa connotazione scaturiscono obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. A parere di chi scrive, sono rappresentate dalle collaborazioni onerose rese dai componenti degli Organi di programmazione e rappresentanza delle Associazioni. Tali collaborazioni sono sovra ordinate e reggenti la realizzazione dello scopo associavo, presentano i tratti distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative genuine ai sensi del dell’art. 409 cpc e dell’art 2 del D.Lvo n. 81/2015:
× assenza di subordinazione
× carattere esclusivamente personale della prestazione che deriva direttamente dal mandato alla programmazione e al coordinamento delle attività sociali di medio / lungo periodo;

L’erogazione di tali compensi comporta:
× la comunicazione preventiva del rapporto di lavoro;
× l’iscrizione e la tenuta nel LUL (Libro Unico del Lavoro)
× la determinazione di oneri previdenziali e assistenziali
× la definizione di obblighi dichiarativi (Certificazione Unica e Modello 770)
L’art. 90, comma 18, della L. 289/2002 prevede che per le Società e le Associazioni Sportivo Dilettantistiche ci sia l'assenza di fini di lucro, e che i proventi dell’attività sportiva non possano essere suddivisi fra gli associati, pena la decadenza dai benefici fiscali

L’apparato normativo previsto per le ASD e/o SSD, nel prevedere forme di agevolazione fiscale assume il ruolo di facilitatore dei processi di promozione sociale e, proprio per questo, non può che prevedere forme di contrasto a comportamenti elusivi. La previsione dei limiti quantitativi è finalizzata ad evitare che, attraverso l’impropria corresponsione di compensi e/o cessioni realizzi una indiretta distribuzione dei proventi.

Il supporto del Consulente, nella redazione degli atti contenuti nei rendiconti e nei libri sociali, può agevolare l’individuazione e la descrizione di compensi e/o cessioni comunque fondamentali al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non comportanti la decadenza dai benefici fiscali.

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di Dott.ssa Franca Minchillo

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