LE DONAZIONI
DONAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
Nell’ordinamento giuridico italiano sono contemplate due grosse tipologie di donazioni:
dirette, quando cioè un soggetto dona a un altro soggetto (normalmente un erede) un bene che può configurarsi come un bene immobile (terreni e/o fabbricati), un bene mobile registrato (veicoli), un bene mobile (arredamento o complementi d’arredo di pregiato valore), di aziende o ancora una somma di denaro (sotto forma di assegno, libretto postale, titoli/azioni etc.);
indirette, quando cioè un soggetto sostiene una spesa in nome e per conto di un altro soggetto (normalmente un erede) o ne procura un beneficio come ad esempio il pagamento di un debito verso terzi, il pagamento di formalità (la rata del mutuo, il prezzo della casa etc.), la rinuncia a un credito, la vendita di un bene in favore altrui e così via.
Per le donazioni indirette non è richiesto un atto formale con cui si dichiara che rappresenti una donazione in favore di un erede, ma il verificarsi di una donazione lo si deduce dal fatto che si è verificato un arricchimento di un erede ed un impoverimento del donatore. La non necessità di un atto formale (ad esempio un atto notarile di donazione) è in virtù del fatto che esiste uno stretto legame tra l’impoverimento del donante e la spesa o l’obbligazione che sostiene in favore del ricevente.
Per le donazioni dirette, invece, è richiesto un vero e proprio rogito scritto con cui si trasferisce il bene dal donatore al donatario e non è richiesta una stretta relazione tra il donante e lo scopo modalità con cui l’arricchimento sarà utilizzato.
Dunque, quando l’oggetto di una donazione è una somma di denaro che il donante dispone in favore di un altro soggetto senza che vi sia una spesa o uno specifico scopo non può configurarsi una donazione indiretta. Perché quest’ultima sia configurabile, il reimpiego della somma donata non dovrà rimanere estraneo alla previsione del donante, altrimenti si tratta sempre di una donazione diretta (da eseguire con atto formale, registrato e trascritto). Date le prescrizioni del Codice Civile in materia di collazione (articolo 737), quando si verificano delle donazioni in favore di uno solo degli eredi (o di un soggetto estraneo agli eredi legittimi), gli eredi che ne sono stati esclusi (ed eventualmente lesi) hanno la possibilità di fare in modo che gli sia riconosciuta la propria quota di spettanza accrescendo le quote su altri beni o facendo restituire il bene donato, in quote o nella sua interezza, di modo che per ciascun erede sia riconosciuta la corretta quota di spettanza senza che vi siano favoritismi di alcun genere. In sostanza, nell’ambito di una successione, le precedenti donazioni eseguite in vita possono rientrare a comporre l’asse ereditario causando una maggiorazione di quello che si conosce in apparenza. Ma tornando all’argomento centrale, le donazioni, bisognerà prestare la massima attenzione su come agire, poiché per la mera donazione di somme di denaro senza la previsione di un riutilizzo mirato da parte del ricevente occorrerà procedere con la stipula di un rogito notarile che configuri una donazione diretta. Senza considerare come, inoltre, eventuali formalità non correttamente registrate o trascritte possano condurre a sanzioni per i vari soggetti. Se non si eseguono le dovute formalità, le donazioni, soprattutto per quelle indirette, possono rappresentare una causa di litigio nella futura successione poiché non sempre è chiaro cosa sia stato donato (eventualità che sarebbe invece impossibile in presenza di una donazione diretta tramite formale rogito notarile). Pertanto è quanto mai necessario uno studio approfondito di caso in caso, per evitare che la donazione di oggi possa causare problematiche nella successione di domani.
dirette, quando cioè un soggetto dona a un altro soggetto (normalmente un erede) un bene che può configurarsi come un bene immobile (terreni e/o fabbricati), un bene mobile registrato (veicoli), un bene mobile (arredamento o complementi d’arredo di pregiato valore), di aziende o ancora una somma di denaro (sotto forma di assegno, libretto postale, titoli/azioni etc.);
indirette, quando cioè un soggetto sostiene una spesa in nome e per conto di un altro soggetto (normalmente un erede) o ne procura un beneficio come ad esempio il pagamento di un debito verso terzi, il pagamento di formalità (la rata del mutuo, il prezzo della casa etc.), la rinuncia a un credito, la vendita di un bene in favore altrui e così via.
Per le donazioni indirette non è richiesto un atto formale con cui si dichiara che rappresenti una donazione in favore di un erede, ma il verificarsi di una donazione lo si deduce dal fatto che si è verificato un arricchimento di un erede ed un impoverimento del donatore. La non necessità di un atto formale (ad esempio un atto notarile di donazione) è in virtù del fatto che esiste uno stretto legame tra l’impoverimento del donante e la spesa o l’obbligazione che sostiene in favore del ricevente.
Per le donazioni dirette, invece, è richiesto un vero e proprio rogito scritto con cui si trasferisce il bene dal donatore al donatario e non è richiesta una stretta relazione tra il donante e lo scopo modalità con cui l’arricchimento sarà utilizzato.
Dunque, quando l’oggetto di una donazione è una somma di denaro che il donante dispone in favore di un altro soggetto senza che vi sia una spesa o uno specifico scopo non può configurarsi una donazione indiretta. Perché quest’ultima sia configurabile, il reimpiego della somma donata non dovrà rimanere estraneo alla previsione del donante, altrimenti si tratta sempre di una donazione diretta (da eseguire con atto formale, registrato e trascritto). Date le prescrizioni del Codice Civile in materia di collazione (articolo 737), quando si verificano delle donazioni in favore di uno solo degli eredi (o di un soggetto estraneo agli eredi legittimi), gli eredi che ne sono stati esclusi (ed eventualmente lesi) hanno la possibilità di fare in modo che gli sia riconosciuta la propria quota di spettanza accrescendo le quote su altri beni o facendo restituire il bene donato, in quote o nella sua interezza, di modo che per ciascun erede sia riconosciuta la corretta quota di spettanza senza che vi siano favoritismi di alcun genere. In sostanza, nell’ambito di una successione, le precedenti donazioni eseguite in vita possono rientrare a comporre l’asse ereditario causando una maggiorazione di quello che si conosce in apparenza. Ma tornando all’argomento centrale, le donazioni, bisognerà prestare la massima attenzione su come agire, poiché per la mera donazione di somme di denaro senza la previsione di un riutilizzo mirato da parte del ricevente occorrerà procedere con la stipula di un rogito notarile che configuri una donazione diretta. Senza considerare come, inoltre, eventuali formalità non correttamente registrate o trascritte possano condurre a sanzioni per i vari soggetti. Se non si eseguono le dovute formalità, le donazioni, soprattutto per quelle indirette, possono rappresentare una causa di litigio nella futura successione poiché non sempre è chiaro cosa sia stato donato (eventualità che sarebbe invece impossibile in presenza di una donazione diretta tramite formale rogito notarile). Pertanto è quanto mai necessario uno studio approfondito di caso in caso, per evitare che la donazione di oggi possa causare problematiche nella successione di domani.
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