Le multe e le auto a noleggio senza conducente


Casi di responsabilità suddivisa tra locatario e società di noleggio nonché la esatta procedura di notifica della sanzione amministrativa
Le multe e le auto a noleggio senza conducente
L’art. 201 del Codice della Strada (C.d.S.), relativo ai termini di notifica di una sanzione amministrativa da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.) al preteso trasgressore, dal 2010 vede ridotti i precedenti 150 giorni a 90 giorni, che decorrono non dalla data dell'infrazione, ma dalla data del suo accertamento. A tal proposito, la circolare del ministero dell’Interno n. 0016968 del 7.11.2014 e poi giurisprudenza di merito (GdP Milano, sent. n. 1189/2015) hanno specificato che i due momenti, la data dell’infrazione e la data dell’accertamento, devono considerarsi coincidenti allorquando si tratti di infrazioni rilevate con dispositivi elettronici.

Negli altri casi, ovvero quando l’infrazione e l’accertamento vengono ad assumere date differenti, in caso di ricorso giurisdizionale, il Giudice di Pace potrà vagliare se il lasso di tempo trascorso tra le due possa essere congruo o meno, in base alla concreta attività che la P.A. poteva e doveva essere in grado di svolgere.
Va precisato, innanzitutto, che nella più parte dei casi i soggetti responsabili in solido delle sanzioni amministrative sono costituiti dal proprietario del veicolo e dal suo conducente.
Il caso che ci occupa, invece, rappresenta un’eccezione poiché, dalla lettura dell’art. 196, co. 1°, e dell’art. 84 del C.d.S., si evince che i soggetti tenuti solidalmente a rispondere dell’eventuale infrazione sono rappresentati dal locatario (colui che sottoscrive il contratto di noleggio) e dal conducente. Va da sé che ove il locatario sia anche conducente dell’auto, vi sarà un solo soggetto obbligato.
Tornando all’ipotesi specifica richiamata nel titolo, pare sempre saggio controllare la procedura e la tempistica utilizzate dalla P.A. attinenti alla notificazione del verbale di accertamento.
In primis, la P.A. in possesso della targa del trasgressore dovrà consultare le banche dati pubbliche, come il PRA, al fine di risalire al nominativo del proprietario. Di poi, una volta appurato che quest’ultimo è costituito da una società di noleggio, la P.A. si dovrà attivare per notificare a quest’ultima il verbale di accertamento e/o l’intimazione a fornire informazioni o documenti di cui all’art. 180, co. 7, C.d.S. Tale incombente andrà svolto dalla P.A. entro il termine di 90 giorni dalla data in cui "avrebbe potuto" identificare il proprietario con le modalità sopra indicate, dunque senza attardarsi. A tal proposito, la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 198/1996 ha stabilito tale decorrenza "mobile" per evitare notificazioni eccessivamente ritardate ed ingiustificate rispetto alla data della effettiva violazione e, dunque, per difendere i cittadini dalle lungaggini della P.A.

La società di noleggio, a questo punto, è tenuta a collaborare e a fornire le esatte generalità del locatario entro il termine intimato, così da permettere la notificazione del verbale di contestazione da parte della P.A. al soggetto che realmente deteneva il bene in base al contratto di noleggio.
Dopo aver ricevuto le generalità del locatario, la P.A. provvederà alla seconda notificazione del verbale di contestazione proprio a quest’ultimo essendo tenuta ad indicare nel verbale la data della visura e la data della prima notifica alla società di noleggio.
Ciò si rivela necessario affinché sia il cittadino, sia il Giudice di Pace, in ipotesi di ricorso giurisdizionale, possano verificare, da un lato, la congruità del tempo trascorso tra la rilevata violazione e lo svolgimento della visura nonché, dall’altro, il rispetto del termine de quo di 90 giorni tra la data della visura e la notificazione alla società di noleggio.
All’esito di un’eventuale disamina, il Giudice di Pace potrà ritenere (o meno) tempestive tutte le attività poste in essere dalla P.A. nelle varie fasi sopra descritte, ritenendola conseguentemente legittimata (oppure decaduta dal diritto) a pretendere l’importo di cui alla sanzione pecuniaria.
Si conclude, chiarendo che, comunque, risponderà della sanzione la società locatrice in caso di: 1) circolazione del veicolo non in regime di locazione, 2) omissione o carente/errata o tardiva comunicazione delle generalità del locatario, 3) sanzione attinente non a regole di comportamento durante la circolazione stradale bensì alle qualità del veicolo e/o alla sua documentazione.
Tanto esplicitato, prima di sottoscrivere un contratto, è bene accertare anche quali siano i costi addebitati direttamente su carta di credito dalla società operante con riferimento all’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle generalità di cui sopra.

Infine, si aggiunge che alla procedura di notificazione de qua non si applicano i termini per la sospensione feriale, decorrenti dal 6 al 31 agosto di ogni anno, in vigore dall’anno 2015.

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di avv. Tania Mancini

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