Le "multe pazze" del Comune di Milano


Gli autovelox e i varchi elettronici delle ztl fanno strage di automobilisti disattenti, ma le notifiche sono spesso tardive.
Le "multe pazze" del Comune di Milano
Nel marzo 2014 il Comune di Milano ha installato una serie di nuovi autovelox che hanno generato una quantità enorme di multe, tante che l’amministrazione stessa non è riuscita a tenern il passo con notifiche tempestive.
Il Comune di Milano ha allora tentato di adottare una interpretazione "innovativa" dell’art. 201 C.d.S. che permettesse di inviare (ed incassare) le multe pur tardive e la applicava, inserendo nei verbali la dicitura "Il verbalizzante ... in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia Locale di Milano in data ....., data dalla quale decorrono i termini i notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato....in data.....alle ore....ha commesso le seguenti violazioni...".

Il Comune gioca sulla parola "accertamento" per arrivare ad sostenere che quando si tratta di infrazione rilevata con apparecchi a distanza (eccessi di velocità o violazioni ZTL), l'accertamento dell'infrazione non si ha nel momento in cui questa viene commessa e fotografata dall'apparecchio, ma solo successivamente, quando l'agente - magari a mesi di distanza - provvede a scaricare le fotografie di infrazione dall'apparecchio, sostenendo che è solo quello il momento in cui la P.A. viene a conoscenza dell'infrazione, e quindi "accertata".
Diciamo chiaro che questa interpretazione appare inaccettabile e con essa il Comune di Milano svuota di fatto di qualsiasi senso la norma stessa, cercando di procurarsi un tempo illimitato - meglio, di fatto limitato solo dalla prescrizione quinquennale dettata dall’art. 28 L. 689/81 - per poter provvedere con proprio comodo alla notifica delle multe.

Ricordiamo che il termine previsto dall'art. 201 C.d.S. è un termine a difesa, ossia un termine previsto proprio per consentire al cittadino multato la possibilità di difendersi, contestando la contravvenzione, motivando e documentando le ragioni per cui questa sia da ritenersi errata o "giustificata"; ma una simile possibilità viene tanto più ridotta quanto più tempo passa tra i fatti e la notifica della multa. Tanto è palese questa ratio della norma che lo stesso legislatore, nel 2010, l'ha rimarcata con la legge 120 del 29.7.2010, con la quale ha modificato l'art 201 C.d.S. riducendo il termine a disposizione della P.A. per provvedere alla notifica dagli originari 150 giorni agli attuali 90, proprio sulla scorta della considerazione che 90 giorni fossero il tempo corretto, sufficiente ed equilibrato, per contemperare le due esigenze, da un lato della P.A. per provvedere all'attività di accertamento e notifica e, dall'altro, del cittadino per potersi plausibilmente difendere.

E' vero che lo stesso art. 201 C.d.S. prevede uno "slittamento" del termine, disponendo, nel caso i destinatari siano identificati successivamente all'infrazione, che questo inizi a decorrere "dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione", ma è evidente che qui si contemplano cause ostative all'identificazione del destinatario della multa esterne alla P.A., non interne ad essa. Quel passo dell'articolo considera situazioni, quali ad es. auto a noleggio, auto in leasing, auto aziendali, oppure auto appena vendute o il cui proprietario abbia trasferito la residenza con il passaggio ancora in corso di registrazione. In tali casi, infatti la P.A. notifica a chi individua come proprietario nei pubblici registri e, quando successivamente scopre che quello a cui ha notificato non era il destinatario corretto, il termine inizia nuovamente a decorrere per una nuova notifica all'effettivo destinatario dal momento della successiva individuazione.
Si evidenzia poi che, come già riportato dagli organi di stampa (si veda Corriere della Sera Milano del 26.11.2014), già il Prefetto di Milano, vistosi investire da numerosi ricorsi, aveva espresso le sue perplessità al Ministero degli Interni, il quale, con comunicazione del 7.11.2014, citando la stessa sentenza di Corte Costituzionale già ricordata, ha ribadito che l'art. 201 C.d.S. consente agli organi accertatori di superare il termine dettato solo per ragioni legate a fattori esterni, e non per prassi organizzative interne. Non solo, lo stesso Ministero argomenta che "in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa infrazione".

Articolo del:


di Avv. Andrea Missaglia

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse