Le norme ci sono; ma… chissenefrega!


Parere relativo alla vicenda dei dirigenti illegittimi, pubblicato dalla FNC.
Le norme ci sono; ma… chissenefrega!


La patria del diritto non è l’Italia!
L’erede culturale del Diritto Romano ha definitivamente abdicato, lasciando lo scettro a chi conosce i diritti dei cittadini, li rispetta profondamente e li garantisce tramite una Magistratura di Legittimità che assicura la Giustizia, facendo rispettare le leggi in vigore; non, dandone distorte interpretazioni soggettive che mettono in dubbio persino i pronunciamenti della Corte Costituzionale. Se ancora fosse rimasta qualche timida riserva in proposito, l’articolo pubblicato lo scorso 15 novembre dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti di cui diamo conto, ha provveduto a cancellarla definitivamente.
Non intendiamo certo criticare le Autorevoli parole di un Presidente Emerito della Suprema Corte: sia perché siamo perfettamente consci dei nostri limiti rispetto a tale figura istituzionale, sia perché - a differenza di altri - noi siamo assolutamente rispettosi dei ruoli e della scala gerarchica. Per quanto ci consta, il terzo grado del Giudizio, l’ultimo (fortunatamente, solo in Italia; c’è sempre Strasburgo), ovverossia la Cassazione, è sovraordinato rispetto alla Magistratura di Merito. Così come detta Corte, a sua volta, dovrebbe essere (a quanto pare, solo in teoria), subordinata alle Leggi (che non ha il potere di modificare) e alla Consulta, per l’appunto, unico Giudice delle Leggi previsto nel nostro Ordinamento.
Dobbiamo premettere che non amiamo scrivere dei "post" costruiti sul virgolettato altrui; ci piacerebbe sempre esprimere sinceramente la nostra libera opinione, ben sapendo che - in quanto tale - è del tutto soggettiva, per nulla scevra da errori e pronta a essere eventualmente contraddetta da coloro che non la pensano come noi. D’altronde, il dialogo è sempre costruttivo e foriero di reciproco apprendimento.
Ciononostante, la nostra onestà intellettuale ci impone di fare un’eccezione nel caso in oggetto, atteso che saremmo fin troppo di parte e il nostro intervento risulterebbe inevitabilmente influenzato da alcuni - per noi - inaccettabili dati di fatto.
Innanzitutto, sono in crescente numero le sentenze della Giurisprudenza di Legittimità che, a seconda del Collegio giudicante, esprimono principi difformi (per non dire, opposti) rispetto ad altre precedenti, senza che nel frattempo siano intervenute delle modifiche nelle norme di riferimento; tanto che:
1. appare davvero arduo riferirsi a un fantomatico "orientamento consolidato", oramai pressoché inesistente;
2. la Magistratura di Merito incomincia a decidere indipendentemente dai pronunciamenti affermati della Suprema Corte sullo stesso fatto (tanto, qualche sentenza di Legittimità dello stesso segno, prima o poi, la si ritrova);
3. aumentano vertiginosamente i casi in cui sono chiamate a esprimersi le Sezioni Unite.
Insomma, tutti fatti che, solo una decina di anni orsono, sarebbe stato inconcepibile anche solo ipotizzare.
E, per carità, con un Legislatore miope, incompetente, utilitarista e farraginoso come il nostro, comprendiamo bene che il compito della Magistratura sia improbo. Ciò non toglie che appaia comunque lecito porsi delle domande su quale sia l’effettivo grado di preparazione che determinati Organi Giudicanti dimostrano di possedere, nel momento in cui emettono talune decisioni perlomeno "ardite". L’attuale sistema interno in base al quale, poi, i Magistrati arrivano a ricoprire i seggi della Cassazione, certo non aiuta a dissipare tali interrogativi.
Detto ciò, con espresso riferimento all’Autore dell’approfondimento i cui principali contenuti ci apprestiamo a riportare, la nostra obiettività ha già subito alcune violente "picconate": le ordinanze in materia di trust dello scorso mese di febbraio sono, infatti, ancora vanamente in cerca di una loro logica giuridica; e le parole pronunciate al riguardo, in occasione di un recentissimo convegno a Napoli, lasciano letteralmente esterrefatti: "Sapete, la Cassazione può anche cambiare idea".
Ci limiteremo, pertanto, a riportare alcuni "passi" che abbiamo avuto occasione di leggere nel documento pubblicato dalla Fondazione del nostro Ordine, vale a dire quell’organo scientifico che dovrebbe fungere da "guida spirituale" della materia per tutti gli associati.
Con le recentissime sentenze 22800, 22813, 22803/2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di validità degli atti di accertamento emessi da dirigenti della Agenzia delle Entrate la cui nomina risultasse illegittima.
Confessiamo la nostra ignoranza, ma noi abbiamo letto ripetutamente che tutto il "mondo" (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze, Magistratura di Merito e, soprattutto, contribuenti), erano in trepidante attesa delle prime pronunce di Legittimità sulla questione. Francamente, questo consolidato orientamento precedente, non lo conoscevamo.
La soluzione trova - come già accennato - sostegno, in precedenti specifici della Corte.
Ma quali sono questi precedenti? Perché non ce li fa conoscere? L’uso del plurale presuppone che ve ne sia più d’uno: noi, però, non ne conosciamo nemmeno uno.
Un orientamento di fondo esclude che gli atti tributari emessi in violazione di legge siano invalidi (sub specie nullità o annullabilità poco importa).
Come, poco importa? Questo mette in discussione qualunque certezza del diritto.
A parte ciò, eravamo consci del fatto che, nel campo tributario, la procedura consentisse inconcepibili presunzioni pro-Fisco e inusitati ribaltamenti dell’onere della prova; però, che fossero anche legittimi degli atti emessi in violazione della legge, siamo sinceri, questo proprio non ce lo aspettavamo.
Nel diritto tributario la Corte di Cassazione ritiene invalidi solo gli atti emanati in violazione di una disposizione di legge o di un principio che comportino (esplicitamente o in via interpretativa) la invalidità degli stessi.
Quindi, ricapitolando, in generale, gli atti emessi in violazione della legge sono leciti, salvo non intervenga un principio interpretativo che ne decreta l’invalidità. In soldoni, non è la norma a stabilire l’invalidità di un atto, bensì l’interpretazione che ne dà la Cassazione. Nella nostra beata ignoranza, ci parrebbe quasi che i problemi non stiano tanto nelle Leggi del Diritto Tributario, quanto nelle decisioni della Giurisprudenza di Legittimità.
La Cassazione ha affermato che, in tema di verifiche tributarie, il termine (trenta giorni prorogabili di altri trenta) di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio.
Se non erriamo, pronunce analoghe la Sezione Tributaria della Cassazione le aveva espresse anche in merito al termine dei sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del Contribuente), prima che fossero costrette a intervenire la Corte Costituzionale e le Sezioni Unite della stessa Cassazione per confutare tali errate precedenti decisioni.
Arrivati a questo punto, potremmo allora concludere per deduzione che: sì, le norme ci sono; ma, tutto sommato, se le viola l’Amministrazione... chissenefrega!

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di Dr. Paolo Soro

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