Le novità del D.P.C.M. 3 novembre 2020


Ecco quali sono le regole e le novità contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020
Le novità del D.P.C.M. 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio ha firmato il D.P.C.M. 03.11.2020 che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e sarà valido fino al 3 dicembre 2020.

Sono previste misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Il territorio nazionale è stato suddiviso in tre fasce:

  • zone non caratterizzate da un livello di rischio alto (c.d. “zone gialle”);
  • zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (c.d. “zone arancioni”);
  • zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. “zone rosse”).

L’estensione di queste aree verrà aggiornata con cadenza settimanale dal Ministero della Salute.

Nella tabella che segue sono riportate le previsioni valide per tutto il territorio nazionale.

 

INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Centri commerciali

Chiusura nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte soltanto le attività essenziali (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole).

Esercizi commerciali, locali pubblici o aperti al pubblico

È obbligatorio esporre, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti.

Apposite linee guida disciplinano l’attività di commercio al dettaglio.

Strutture ricettive

L’attività è ammessa, nel rispetto delle linee guida individuate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e, comunque, in coerenza con l’allegato 10 al D.P.C.M..

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Chiusi, anche se svolti all’interno di locali nei quali è esercitata una differente attività (come, ad esempio, bar e tabaccherie).

Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche

Sospesi, anche se le attività sono svolte all’aperto.

Sale da ballo, discoteche, feste e sagre

Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso.

Vietate le feste, anche all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose.

Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili.

Convegni, congressi e altri eventi

Sono sospese le prove concorsuali e quelle di abilitazione all’esercizio della professione, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario. Sono consentite valutazioni in modalità telematica e correzioni delle prove scritte da remoto.

Trasporto pubblico

È ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

Musei e luoghi di cultura

Sospese le mostre e chiusi i musei e altri luoghi di cultura.

 

 

Nella tabella che segue sono riportate le disposizioni valide per le diverse zone identificate.

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE

ZONA ROSSA

SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE)

Consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.

Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo (salvo il caso in cui siano tutti conviventi).

Dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi aperti al pubblico.

Non sono invece previsti limiti di orario per la ristorazione negli alberghi e strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.

Ammesse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Chiusi (restano aperte soltanto le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli).

Chiusi (restano aperte soltanto le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli).

RISTORAZIONE CON CONSEGNA D’ASPORTO

Ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO

Sempre ammessa.

Sempre ammessa.

Sempre ammessa.

SERVIZI ALLA PERSONA (PARRUCCHIERI, ESTETISTE, ECC.)

L’attività è ammessa, a condizione che le Regioni e le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica e individuino protocolli e linee guida.

L’attività è ammessa, a condizione che le Regioni e le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica e individuino protocolli e linee guida.

Sospese tutte le attività diverse da quelle individuate all’allegato 24 del D.P.C.M.

Non sono quindi sospese le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

SPOSTAMENTI

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi.

Vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ammessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza.

Ammesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.

Vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio ed entro gli stessi territori, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Ammesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ammessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza.

Ammesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.

SCUOLA

Continua a svolgersi in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Chiuse le Università, salvo specifiche attività.

I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.

Continua a svolgersi in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Chiuse le Università, salvo specifiche attività.

I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.

In presenza: asili nido, elementari e prima media.

A distanza: seconda e terza media e le altre scuole superiori.

 

 

Articolo del:


di Matteo Venturato

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