Le novità in tema di società di comodo


Si assiste ad un allungamento del periodo di osservazione per le società in perdita sistematica
Le novità in tema di società di comodo
Nonostante la Legge Delega Fiscale abbia previsto una revisione della disciplina delle societa' di comodo, attualmente, gli unici interventi legislativi si sono concretizzati in un allungamento del periodo di osservazione per le societa' in perdita sistematica. In base alle modifiche introdotte dall'art.18 del DLGS 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) il periodo di osservazione e' stato infatti esteso dagli originali 3 anni agli attuali 5. Lo stesso articolo 18 ha ampliato il periodo di osservazione per le societa' in perdita sistematica che e' passato da tre a cinque periodi di imposta.

Dal 2014 le societa' potranno esser considerate in perdita sistematica e, quindi, renderanno applicabili tutte le penalizzazioni previste per le societa' di comodo solo nel caso in cui:
- sia stata riportata una perdita fiscale in cinque periodi di imposta;
- oppure, siano state registrate perdite per quattro periodi e un reddito inferiore a quello minimo presunto nell'altro.

L'allungamento del periodo di riferimento comporta dei benefici per le società alle quali si rende applicabile la disciplina in quanto:
- e' piu' ampio il periodo entro il quale la societa' puo' registrare un risultato positivo per sfuggire alle penalizzazioni previste dalla norma;
- le cause di disapplicazione si rendono applicabili in un più lungo lasso di tempo e quindi è più probabile che possano esser rilevate in uno degli esercizi di osservazione;
- l'effetto interruttivo che deriva dalla presenza di una causa di disapplicazione ha effetti per un maggior numero di esercizi.

In considerazione del consueto appuntamento annuale con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata su un importante aspetto relativo alle nuove societa' di nuova costituzione. Infatti l'Agenzia ha chiarito che in virtu' della specifica causa di disapplicazione prevista dall'art.1 lettera m, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giungo 2012, il primo periodo astrattamente utile per l'applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione.

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di Comm. EMANUELA CAROCCI

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