Le nuove collaborazioni coordinate e continuative
Il D.Lgs 81/2015 riscrive la disciplina delle prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori, abrogando gli art. da 61 a 69-bis del D.Lgs n. 276/2003.
Dal 25 giugno 2015 scompaiono e non possono quindi più essere attivate:
· Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto
· Le c.d. mini co.co.co., vale a dire le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro.
· Le collaborazioni svolte dai percettori di pensione di vecchiaia;
· Le presunzioni di collaborazione coordinata e continuativa introdotte dalla Legge n. 92/2012 per i titolari di partita IVA che svolgono la prestazione secondo determinate modalità.
Con l’abrogazione delle suddette norme vengono altresì cancellati alcuni diritti «minimi» già previsti a favore dei collaboratori come la gravidanza, la malattia e l'infortunio (abrogato art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003).
In ogni caso gli artt. da 61 a 69-bis del Decreto Biagi restano transitoriamente operativi solo per disciplinare, fino a naturale scadenza, i contratti già attivati alla data di entrata in vigore della riforma.
Dal prossimo 1° gennaio 2016 vi sarà una nuova presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che risulteranno carenti di autonomia operativa in quanto "si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
I nuovi indicatori che faranno scattare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato sono:
• il fatto che la prestazione sia svolta in modo esclusivamente personale: resa, cioè, dal collaboratore senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell’apporto, sia pur minimo, altrui;
• il fatto che la prestazione sia svolta in via continuativa: quando la prestazione perduri nel tempo e comporti un impegno costante e abbastanza lungo del prestatore a favore del committente;
• il fatto che la prestazione sia etero organizzata dal committente: al collaboratore deve essere lasciata piena ed assoluta autonomia operativa con facoltà di decidere i tempi, le modalità e il luogo secondo cui svolgere la prestazione oggetto del contratto.
Nel rispetto sostanziale e formale, dunque, di tali indici le collaborazioni coordinate e continuative potranno essere in futuro ancora legittimamente svolte senza uno specifico risultato e, volendo, senza limiti di durata.
L’art. 2 della riforma prevede che restino comunque "salve" dalla riconduzione al lavoro subordinato:
Le collaborazioni normate dai CCNL in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (con specifica definizione del trattamento economico e normativo da applicare ai collaboratori);
Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi;
Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ex art. 90, Legge n. 289/2002).
Per tutelarsi i contraenti potrebbero richiedere alle commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, la certificazione dell’assenza nel contratto dei requisiti relativi all’esclusività personale, della continuità e della etero organizzazione da parte del committente.
Si fa presente, infine, che la nuova disciplina delle co.co.co. non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i co.co.co. o co.co.pro. ovvero titolari di partita IVA, potranno vedersi estinguere gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, salvo che rispettino due condizioni:
a) I lavoratori devono sottoscrivere atti di conciliazione in «sede protetta»
b) Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi (salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).
· Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto
· Le c.d. mini co.co.co., vale a dire le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro.
· Le collaborazioni svolte dai percettori di pensione di vecchiaia;
· Le presunzioni di collaborazione coordinata e continuativa introdotte dalla Legge n. 92/2012 per i titolari di partita IVA che svolgono la prestazione secondo determinate modalità.
Con l’abrogazione delle suddette norme vengono altresì cancellati alcuni diritti «minimi» già previsti a favore dei collaboratori come la gravidanza, la malattia e l'infortunio (abrogato art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003).
In ogni caso gli artt. da 61 a 69-bis del Decreto Biagi restano transitoriamente operativi solo per disciplinare, fino a naturale scadenza, i contratti già attivati alla data di entrata in vigore della riforma.
Dal prossimo 1° gennaio 2016 vi sarà una nuova presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che risulteranno carenti di autonomia operativa in quanto "si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
I nuovi indicatori che faranno scattare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato sono:
• il fatto che la prestazione sia svolta in modo esclusivamente personale: resa, cioè, dal collaboratore senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell’apporto, sia pur minimo, altrui;
• il fatto che la prestazione sia svolta in via continuativa: quando la prestazione perduri nel tempo e comporti un impegno costante e abbastanza lungo del prestatore a favore del committente;
• il fatto che la prestazione sia etero organizzata dal committente: al collaboratore deve essere lasciata piena ed assoluta autonomia operativa con facoltà di decidere i tempi, le modalità e il luogo secondo cui svolgere la prestazione oggetto del contratto.
Nel rispetto sostanziale e formale, dunque, di tali indici le collaborazioni coordinate e continuative potranno essere in futuro ancora legittimamente svolte senza uno specifico risultato e, volendo, senza limiti di durata.
L’art. 2 della riforma prevede che restino comunque "salve" dalla riconduzione al lavoro subordinato:
Le collaborazioni normate dai CCNL in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (con specifica definizione del trattamento economico e normativo da applicare ai collaboratori);
Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione negli appositi albi;
Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ex art. 90, Legge n. 289/2002).
Per tutelarsi i contraenti potrebbero richiedere alle commissioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, la certificazione dell’assenza nel contratto dei requisiti relativi all’esclusività personale, della continuità e della etero organizzazione da parte del committente.
Si fa presente, infine, che la nuova disciplina delle co.co.co. non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i co.co.co. o co.co.pro. ovvero titolari di partita IVA, potranno vedersi estinguere gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, salvo che rispettino due condizioni:
a) I lavoratori devono sottoscrivere atti di conciliazione in «sede protetta»
b) Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi (salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).
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