Le nuove dichiarazioni integrative "a favore" .
Dichiarazioni integrative "a favore" per le persone fisiche dopo il D.L. 193/2016.

A seguito dell'approvazione del D.L. 193/2016 , di cui siamo in attesa di pubblicazione in G.U., le persone fisiche avranno la possibilita' di presentare una dichiarazione" integrativa a favore" entro gli stessi termini previsti per la dichiarazione integrativa " a sfavore" e cioe' entro il quarto anno da quando e' avvenuta la presentazione della dichiarazione. Questo comporta che entro il 31/12/2016 sara' possibile apportare delle modifiche a Unico 2012 e cosi' via via per gli anni successivi ( Unico 2013 entro il 31/12/2017 , Unico 2014 entro il 31/12/2018 ecc. ecc.). Una eventuale correzione " a favore" determinera' la formazione di un credito il cui utilizzo potra' variare in base al momento di presentazione dell'integrativa ed in particolare:
1) per una dichiarazione integrativa " a favore " dell'anno "n" presentata entro il termine di invio della dichiarazione relativa all'anno successivo "n+1", utilizzo del credito seguendo le regole ordinarie.
2) per una dichiarazione integrativa " a favore" presentata oltre il termine di invio della dichiarazione relativa al periodo "n+1" (ma non oltre i 48 mesi) , utilizzo del credito " solo in compensazione con debiti maturati dal periodo successivo a quello in cui e' stata presentata l'integrativa" quindi dal periodo "n+2".
Da questo si evince che un eventuale credito determinatosi entro il 31/12/2016 a correzione di Unico 2012, potra' essere utilizzato solo a copertura di imposte maturate dall'1/1/2017 quali pagamenti iva del 2017 o imposte di acconto sullo stesso anno .
1) per una dichiarazione integrativa " a favore " dell'anno "n" presentata entro il termine di invio della dichiarazione relativa all'anno successivo "n+1", utilizzo del credito seguendo le regole ordinarie.
2) per una dichiarazione integrativa " a favore" presentata oltre il termine di invio della dichiarazione relativa al periodo "n+1" (ma non oltre i 48 mesi) , utilizzo del credito " solo in compensazione con debiti maturati dal periodo successivo a quello in cui e' stata presentata l'integrativa" quindi dal periodo "n+2".
Da questo si evince che un eventuale credito determinatosi entro il 31/12/2016 a correzione di Unico 2012, potra' essere utilizzato solo a copertura di imposte maturate dall'1/1/2017 quali pagamenti iva del 2017 o imposte di acconto sullo stesso anno .
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