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Le nuove prestazioni occasionali in agricoltura


Il nuovo contratto di prestazione occasionale in agricoltura, sostitutivo dei "vecchi voucher"
Le nuove prestazioni occasionali in agricoltura
L’art.54-bis della L.96/2017 ha definito la disciplina di 2 nuovi strumenti sostitutivi dei "vecchi voucher": uno per le famiglie e uno per le aziende. Chi esercita un’attività professionale di impresa può acquisire prestazioni di lavoro occasionale (di seguito PrestO) entro i seguenti limiti: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5000€; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000€[1]; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500€; ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, non potrà svolgere più di 280 ore di lavoro occasionale nello stesso anno civile.
Il mancato rispetto dei suddetti limiti implicherà la trasformazione del rapporto di PrestO in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per gli utilizzatori è consentito ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non è superiore a 5. La norma dispone, inoltre, che non possono essere acquisite PrestO da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o cessato da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. Il prestatore di lavoro occasionale potrà godere del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale.
Alle imprese operanti nel settore agricolo è consentito il ricorso al contratto di PrestO esclusivamente a favore di soggetti appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchiaia/invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado/Università; disoccupati;percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La misura minima del compenso orario è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22/10/2014, a cui si aggiunge il terzo elemento retributivo previsto per gli operai a tempo determinato. In particolare: per l'area professionale 1:€9,65;per l'area professionale 2:€8,8;per l'area professionale 3:€6,56.
Il costo orario minimo a carico dell’utilizzatore è calcolato sommando alla misura minima del compenso orario: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%del compenso; il premio per l’assicurazione Inail, nella misura del 3,5%del compenso;oneri diversi di gestione pari all’1%del costo orario complessivo. Gli utilizzatori devono registrarsi, anche tramite intermediario, nella piattaforma informatica INPS e versare anticipatamente, tramite F24elide, le somme necessarie a compensare le prestazioni.
Al pagamento del compenso al prestatore provvederà l’INPS entro il giorno 15 del mese successivo alla data di cessazione della prestazione. Gli utilizzatori dovranno, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, trasmettere una dichiarazione contenente: i dati anagrafici del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione;la data e l’ora di inizio e termine della prestazione; il compenso pattuito che, per prestazioni di durata non superiore a 4ore, non potrà essere inferiore a: per l’area professionale1: €38,6;per l’area professionale 2: €35,2; per l’area professionale 3: €26,24.Entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa, l’utilizzatore può confermare, o revocare, tramite piattaforma INPS, l’effettuazione della prestazione. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o del divieto all’attivazione per gli utilizzatori con più di 5dipendenti a tempo indeterm., sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 2.500€ per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Si attende l’attivazione della piattaforma INPS tramite la quale procedere all’attivazione dei suddetti nuovi contratti.

[1] Per il calcolo di tale limite, i compensi dei prestazioni occasionali aventi i requisiti per operare in agricoltura devono essere computati al 75% del loro importo.

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