Le nuove retribuzioni convenzionali 2015
Determinazione ed individuazione delle retribuzioni convenzionali -
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini previdenziali e fiscali
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini previdenziali e fiscali

La progressiva internazionalizzazione degli scambi commerciali ha portato numerose aziende italiane, anche di piccole e medie dimensioni, ad intensificare le relazioni con l’estero e ad ampliare il proprio mercato di riferimento.
Una delle principali conseguenze di tali processi interessa la mobilità del lavoratore italiano, chiamato a svolgere, seppur per periodi circoscritti, la propria attività lavorativa all’estero.
L’ordinamento italiano e la pratica aziendale hanno previsto diversi istituti per gestire tale mobilità, ognuno rispondente ad esigenze differenti, quali la trasferta, il distacco, il trasferimento, l’assunzione locale.
Le criticità più rilevanti collegate alla gestione del personale assegnato all’estero riguardano il coordinamento delle legislazioni potenzialmente in grado di regolare il rapporto lavorativo. Trattasi di una analisi da condurre con estrema attenzione, che riguarda non solo la definizione delle regole nel periodo pre-assegnazione, ma anche durante e dopo l’invio del lavoratore all’estero, dovendosi analizzare i risvolti amministrativi, previdenziali, fiscali e, più in generale, la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, non sempre coincidente con quella italiana, nonché i costi connessi alla mobilità transnazionale.
Nell’ambito delle complesse questioni legate alla movimentazione transnazionale del lavoratore dipendente, che saranno comunque oggetto di successivi approfondimenti, sono state individuate, con il decreto 14 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le retribuzioni convenzionali mensili utili al calcolo dei contributi e delle imposte dovute in Italia dai dipendenti assegnati all’estero, ad eccezione dei lavoratori in trasferta, per i quali continuano ad applicarsi le ordinarie disposizioni.
Criteri di determinazione ed individuazione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali sono individuate, ogni anno, con decreto e determinate in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.
Tali retribuzioni riguardano le seguenti categorie di lavoratori subordinati:
- operai e impiegati;
- quadri;
- dirigenti;
- giornalisti;
impiegati nei seguenti settori omogenei di riferimento:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- assicurazioni;
- commercio;
- trasporto aereo;
- agricoltura;
- industria cinematografica;
- spettacolo;
- artigianato.
Trattasi di importi forfettari da prendere a riferimento - nelle ipotesi circoscritte individuate dalla normativa - per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute in Italia; indipendentemente dagli importi effettivamente corrisposti dal lavoratore, non sono assoggettati a imposte e contributi gli emolumenti che eccedono la retribuzione convenzionale di riferimento.
Nell’individuare la retribuzione convenzionale mensile di riferimento per un lavoratore assegnato all’estero occorre:
- determinare la retribuzione nazionale del lavoratore;
- raffrontarla con la tabella allegata al decreto.
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini previdenziali
Come anticipato, le retribuzioni convenzionali debbono essere utilizzate in casi specifici come base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti in Italia.
Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari e dalla legge n. 398/1987, tali retribuzioni si applicano in caso di assegnazione in Paesi extra UE nei quali non trovi applicazione la disciplina comunitaria e che risultino non convenzionati con l’Italia, ovvero per i paesi convenzionati, ma con riferimento alle assicurazioni non contemplate dalla convenzione applicabile.
I 28 Stati membri UE
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Berthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibiliterra), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria
Stati SEE nei quali trova applicazione la normativa comunitaria
Norvegia, Islanda, Liechtenstein
Stati convenzionati con l’Italia
Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Provincia dell’Ontario, Provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini fiscali
Le retribuzioni convenzionali utilizzate ai fini contributivi fungono, a partire dal 2001, anche come riferimento per la determinazione della base imponibile IRPEF (in precedenza era previsto un criterio di esenzione).
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 51, comma 8-bis), per l’applicabilità delle retribuzioni convenzionali, prevede il rispetto di 5 condizioni:
- sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente;
- residenza fiscale in Italia;
- esclusività della prestazione lavorativa all’estero;
- soggiorno all’estero superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
L’amministrazione finanziaria richiede inoltre la sussistenza di ulteriori due requisiti quali la stipula di uno specifico accordo con il lavoratore che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e la collocazione del dipendenti in uno speciale ruolo estero.
In ogni caso le retribuzioni convenzionali non trovano applicazione:
- in caso di trasferta del lavoratore all’estero;
- nei confronti dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera;
- nei confronti dei lavoratori appartenenti al personale di volo alle dipendenze dei datori di lavoro indicati dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 317/1987;
- nei confronti dei lavoratori appartenenti alla pubblica amministrazione.
Una delle principali conseguenze di tali processi interessa la mobilità del lavoratore italiano, chiamato a svolgere, seppur per periodi circoscritti, la propria attività lavorativa all’estero.
L’ordinamento italiano e la pratica aziendale hanno previsto diversi istituti per gestire tale mobilità, ognuno rispondente ad esigenze differenti, quali la trasferta, il distacco, il trasferimento, l’assunzione locale.
Le criticità più rilevanti collegate alla gestione del personale assegnato all’estero riguardano il coordinamento delle legislazioni potenzialmente in grado di regolare il rapporto lavorativo. Trattasi di una analisi da condurre con estrema attenzione, che riguarda non solo la definizione delle regole nel periodo pre-assegnazione, ma anche durante e dopo l’invio del lavoratore all’estero, dovendosi analizzare i risvolti amministrativi, previdenziali, fiscali e, più in generale, la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, non sempre coincidente con quella italiana, nonché i costi connessi alla mobilità transnazionale.
Nell’ambito delle complesse questioni legate alla movimentazione transnazionale del lavoratore dipendente, che saranno comunque oggetto di successivi approfondimenti, sono state individuate, con il decreto 14 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le retribuzioni convenzionali mensili utili al calcolo dei contributi e delle imposte dovute in Italia dai dipendenti assegnati all’estero, ad eccezione dei lavoratori in trasferta, per i quali continuano ad applicarsi le ordinarie disposizioni.
Criteri di determinazione ed individuazione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali sono individuate, ogni anno, con decreto e determinate in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.
Tali retribuzioni riguardano le seguenti categorie di lavoratori subordinati:
- operai e impiegati;
- quadri;
- dirigenti;
- giornalisti;
impiegati nei seguenti settori omogenei di riferimento:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- assicurazioni;
- commercio;
- trasporto aereo;
- agricoltura;
- industria cinematografica;
- spettacolo;
- artigianato.
Trattasi di importi forfettari da prendere a riferimento - nelle ipotesi circoscritte individuate dalla normativa - per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute in Italia; indipendentemente dagli importi effettivamente corrisposti dal lavoratore, non sono assoggettati a imposte e contributi gli emolumenti che eccedono la retribuzione convenzionale di riferimento.
Nell’individuare la retribuzione convenzionale mensile di riferimento per un lavoratore assegnato all’estero occorre:
- determinare la retribuzione nazionale del lavoratore;
- raffrontarla con la tabella allegata al decreto.
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini previdenziali
Come anticipato, le retribuzioni convenzionali debbono essere utilizzate in casi specifici come base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti in Italia.
Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari e dalla legge n. 398/1987, tali retribuzioni si applicano in caso di assegnazione in Paesi extra UE nei quali non trovi applicazione la disciplina comunitaria e che risultino non convenzionati con l’Italia, ovvero per i paesi convenzionati, ma con riferimento alle assicurazioni non contemplate dalla convenzione applicabile.
I 28 Stati membri UE
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Berthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibiliterra), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria
Stati SEE nei quali trova applicazione la normativa comunitaria
Norvegia, Islanda, Liechtenstein
Stati convenzionati con l’Italia
Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Provincia dell’Ontario, Provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini fiscali
Le retribuzioni convenzionali utilizzate ai fini contributivi fungono, a partire dal 2001, anche come riferimento per la determinazione della base imponibile IRPEF (in precedenza era previsto un criterio di esenzione).
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 51, comma 8-bis), per l’applicabilità delle retribuzioni convenzionali, prevede il rispetto di 5 condizioni:
- sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente;
- residenza fiscale in Italia;
- esclusività della prestazione lavorativa all’estero;
- soggiorno all’estero superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi.
L’amministrazione finanziaria richiede inoltre la sussistenza di ulteriori due requisiti quali la stipula di uno specifico accordo con il lavoratore che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero in via esclusiva e la collocazione del dipendenti in uno speciale ruolo estero.
In ogni caso le retribuzioni convenzionali non trovano applicazione:
- in caso di trasferta del lavoratore all’estero;
- nei confronti dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera;
- nei confronti dei lavoratori appartenenti al personale di volo alle dipendenze dei datori di lavoro indicati dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 317/1987;
- nei confronti dei lavoratori appartenenti alla pubblica amministrazione.
Articolo del: