L'inadempimento contrattuale ai tempi del Coronavirus (SARS-COV-2)


Ecco quali sono gli istituti giuridici che assumono un'importante rilevanza e gli effetti riflessi sui contratti alla luce del Decreto Cura Italia
L'inadempimento contrattuale ai tempi del Coronavirus (SARS-COV-2)

La recente cronaca ci mostra l’importanza e gli effetti della pandemia sulla popolazione mondiale in ampi aspetti, da quello economico a quello scolastico, fino a giungere ad una analisi sociale.

Il crescente numero di contagi da Covid 19 ha indotto il Governo ad emanare, in forza della tutela della salute pubblica ed al fine del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, diversi provvedimenti studiati “ad hoc”; provvedimenti che stesso Primo ministro, Giuseppe Conte, ha definito come volti a fronteggiare un’emergenza “mai conosciuta dal dopoguerra ad oggi”.

Più precisamente il Governo ha introdotto, a mezzo di decreti legge, diverse limitazioni alla libertà personale ed alla libertà di circolazione ed hanno, al contempo, disposto la sospensione e poi la chiusura di gran parte delle attività commerciali e produttive in genere.

In tale ottica, è opportuna una valutazione circa l’impatto che le suddette misure di contenimento della attuale pandemia avranno sui contratti stipulati prima della attuale emergenza e pertanto ancora pendenti ed efficaci.

L’art. 1218 c.c., costituisce la norma cardine in materia di responsabilità contrattuale ove a rilevare è l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, atteso che le limitazioni introdotte dai decreti, potrebbero fortemente incidere sulla possibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il nostro ordinamento aggiunge il disposto dell’art.1256, comma 1 c.c. che si sofferma su due elementi: impossibilità sopravvenuta della prestazione e non imputabilità di detta impossibilità a fatto del debitore, collegando due effetti: da un lato, l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato; dall’altro, il debitore, pur non avendo eseguito la prestazione, non è tenuto al risarcimento dell’eventuale danno.

Il codice civile prevede, poi, che, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione comporta altresì che il debitore liberato non possa a sua volta chiedere la controprestazione e debba, invece, restituire quella che abbia eventualmente già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (art. 1463 c.c).

Consolidata giurisprudenza ritiene che per configurarsi come tale, la causa non imputabile consiste in “impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”.

Affinché assurga a causa non imputabile deve pertanto trattarsi di un “evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio e alle condizioni del mercato”, che trascende la sfera del debitore, e cioè “non dipendente da dolo o da colpa” dello stesso.

Occorre tenere presente il principio di buona fede contrattuale che ormai assume il carattere di fonte integrativa del contratto e concerne il rapporto contrattuale dalla sua esistenza ed in ogni sua fase, impone allo stesso tempo, però, di considerare impossibile non solo quella prestazione che non può essere eseguita dal debitore neanche utilizzando la massima diligenza, ma anche quella che implichi un impiego di forze psicofisiche o di costi economici particolarmente gravoso, tenuto conto del programma contrattuale originari: ciascun contraente è infatti tenuto “a salvaguardare l'interesse o l'utilità dell'altra parte”, ma sempre “nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio”.

E’ la stessa giurisprudenza a richiamare il “caso fortuito e la forza maggiore” come limite alla diligenza normalmente richiesta e alla possibilità concreta di richiedere l’adempimento.

Caso fortuito e forza maggiore, concretizzandosi in forze impeditive non altrimenti vincibili e fuori da ogni controllo e prevedibilità umana, inducono a configurare la presente pandemia da Coronavirus come una calamità naturale e pertanto una causa di esonero da responsabilità contrattuale.

Il debitore può non eseguire la prestazione dovuta, se l’adempimento è impedito da un atto di pubblica autorità che sia esso di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria.
La giurisprudenza ha chiarito che sono solo due le condizioni che possano giustificare l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Per soddisfare la prima condizione è “necessario che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza; il che vuoi dire che, di fronte all'intervento dell'autorità, il debitore non deve restare inerte né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti segnati dal criterio dell'ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità”.

La seconda condizione richiede che il debitore “non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza”.

Per maggiore chiarezza e a titolo esemplificativo, le possibili attività che rientrerebbero nella prima condizione sono: asili nido, obbligati a rimanere chiusi per ordine della Pubblica Autorità e che, pertanto, non possono in alcun modo adempiere alle obbligazioni assunte al momento della iscrizione presso l’asilo dei propri alunni.

Vale lo stesso per i bar ed i servizi di ristorazione, impossibilitati a svolgere la propria attività e che pertanto sono legittimamente autorizzati a rifiutare qualsiasi tipo di rifornimento ed adempimento concernente i contratti di somministrazione.

Ai sensi dell’art. 1256, comma 2 c.c., l’impossibilità temporanea esonera il debitore da ogni responsabilità per il ritardo nell’adempimento, salvo che l’impossibilità perduri “fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

Nelle ipotesi di inadempimento contrattuale, l’unica impossibilità che di regola ne determinerebbe l’estinzione è l’impossibilità definitiva.

Infatti, cessata la causa di impossibilità temporanea, il debitore è tenuto ad adempiere la prestazione, ed in caso di impossibilità parziale o divenuta impossibile troveranno applicazione gli artt. 1258 e 1464 c.c.  Secondo la prima   norma, “il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile”.

Tuttavia, in caso di contratto a prestazioni corrispettive l’art. 1464 c.c. introduce un correttivo, sempre al fine di salvaguardare il sinallagma, statuendo che in tale ipotesi “l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”.

L’interesse creditorio a veder soddisfare la propria pretesa ed a ricevere la prestazione viene meno per effetto della sopravvenuta oggettiva impossibilità di utilizzarla da parte del debitore verificandosi in tal modo l’estinzione dell’obbligazione e “dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto”.

I contratti a prestazione corrispettive, con effetti destinati a durare nel tempo, in particolare i contratti ad esecuzione continuata e periodica, ovvero ad esecuzione differita, subiscono al verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che ne alterino in maniera significativa l’equilibrio economico originario in quanto non rientranti “nell’alea normale del contratto”. Gli articoli 1467 e ss.cc. consentono, al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che ne alterino in maniera significativa l’equilibrio economico originario in quanto non rientranti “nell’alea normale del contratto” non esistenti, dunque, al momento della stipula, di sciogliere il vincolo contrattuale.

Al verificarsi dei suddetti casi, la parte obbligata ad eseguire la prestazione e a causa di tali fattori divenuta “eccessivamente onerosa” non è di regola liberata automaticamente, ma ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. La parte creditrice, se vuole evitare la risoluzione può offrire una modifica equa delle condizioni del contratto, ripristinando così l’originario equilibrio delle prestazioni.

In casi non emergenziali, se la crescente svalutazione monetaria e le fluttuazioni del mercato, sono considerate dalla giurisprudenza eventi che ne giustificherebbero l’aumento e ne impedirebbero la risoluzione contrattuale, con la nuova normativa che riveste il carattere della straordinarietà e imprevedibilità e diretta a fronteggiare l’emergenza, questi fattori potrebbero prendere il sopravvento sui normali divieti e nello specifico indurre ad un’alterazione dell’assetto concordato dalle parti tale da svantaggiare eccessivamente, dal punto di vista economico, uno dei due contraenti.

Vi rientrerebbero ad esempio tutte quelle attività produttive inserite in una determinata catena settoriale, impossibilitate a reperire sul mercato materie prime o semilavorati se non ad un prezzo raddoppiato ed eccessivo che apparrebbe giustificato dalla scarsità del bene in presenza della emergenza sanitaria in corso.

L’autonomia contrattuale consente alle parti di inserire negli accordi, per le fattispecie fin ora analizzate, apposite clausole disciplinanti le modalità di gestione e della persistenza delle obbligazioni contrattuali in caso di forza maggiore o eccessiva onerosità sopravvenuta.

La clausola, qualora convenuta nel rispetto delle prescrizioni di legge, è valida ed ha forza di legge tra le parti. Prevarrà pertanto su quanto previsto dall’ordinamento.
Si indicano, nello specifico, le clausole di rinegoziazione, nella quale rientrano sia le clausole contrattuali di forza maggiore sia quelle c.d. di “hardship” o eccessiva onerosità.

La responsabilità del debitore è valutata dalle previsioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ed, in particolare, la specifica previsione contenuta nell’art. 91, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che aggiunge all’art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis, secondo cui: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

La suddetta norma così come evidenziato dalla relazione illustrativa è volta a chiarire che “il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c., nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Viene espressamente riconosciuto alla legge la rilevanza delle misure di contenimento della pandemia ed alla emanazione della normativa di emergenza quale causa di esclusione della responsabilità del debitore.

Alla luce della vigente normativa di emergenza, l’impossibilità della prestazione divenuta tale proprio in virtù del rispetto delle norme di contenimento di cui al Decreto Legge,  potrà essere utilmente invocata dal debitore per impedire l’inadempimento, la decadenza   o ogni altro effetto penale connesso a ritardi o omessi adempimenti.

L’art. 88 (rubricato “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”) è volto a regolare i contratti di soggiorno e quelli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

Il comma 1 estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 ai “contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti” emanati ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, vale a dire le misure di contenimento adottate dalle autorità competenti (all’epoca con riferimento a specifiche aree del territorio nazionale).

La norma richiamata (rubricata “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”) prevede esplicitamente, al comma 1, che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati” dai soggetti, elencati in maniera dettagliata, che per effetto delle misure di contenimento o della stessa diffusione del virus non abbiano potuto usufruire della prestazione.

Aggiunge poi al comma 5 che i medesimi soggetti “possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi” interessati dalle misure finalizzate a contenere l’emergenza sanitaria.

Il Decreto c.d. “Cura Italia” al 2 comma prevede, ancora, che a seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020, con cui è stata disposta la sospensione delle attività culturali di seguito menzionate, e a decorrere dalla data di adozione del medesimo Decreto, “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”. Al 3 comma troviamo invece disciplinate le modalità di rimborso.

Al 4 comma viene specificato le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno si applicheranno fino alla data di efficacia delle misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6.

In conclusione, il momento che stiamo affrontando assume dei caratteri di novità ed emergenza, non di facile contenimento, superamento e limitazione nel nostro stato democratico.

La larga ed inaspettata diffusione del virus ha indotto il Governo ad emanare una serie di provvedimenti che si connotano per la loro “eccezionalità ed urgenza” in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, evento, quest’ultimo, eccezionale ed imprevedibile tanto dalla popolazione quanto dalle parti contrattuali al momento della stipula del contratto.

Appare dunque necessario esonerare il debitore dalla responsabilità contrattuale in presenza di una tale emergenza senza eguali, seppure la valutazione circa la possibilità di esonerare il debitore, al di fuori dei casi previsti dall’art. 88, necessita di una valutazione caso per caso, posto che lo stesso articolo 91 del Decreto esclude qualsiasi automatismo.

In conclusione, sembra ragionevole osservare che possano comunque trovare applicazione i principi generali sia normativi che giurisprudenziali ad essi ricollegabili in virtù della emergenza sanitaria e della possibilità di invocare la situazione di pandemia quale causa non imputabile ai casi di inadempimento contrattuale riconducibili tanto al ritardo nell’esecuzione della prestazione quanto alla mancata o inesatta esecuzione della stessa.

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di Avv. Irene Carta Cerrella

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