Le pene per droghe leggere vanno riviste


Questa la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che riduce la condanna per il reato di spaccio di droghe leggere
Le pene per droghe leggere vanno riviste
Anche il Tribunale di Nocera Inferiore si adegua alla nuova norma in materia di stupefacenti, così come riformulata a seguito della sentenza di illegittimità costituzione della c.d. Legge "Fini-Giovanardi". Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di rivedere il trattamento sanzionatorio inflitto in materia di droghe leggere, ha rivisto la pena al ribasso.

La vicenda processuale prende le mosse da una istanza di un soggetto condannato per il reato ex art. 73 DPR 300/1990 ad anni 6 di reclusione oltre alla multa per il possesso ai fini di spaccio di sostanza del tipo hashish. A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della "Fini- Giovanardi" il soggetto condannato ha richiesto la applicazione di una pena inferiore. Difatti la sentenza n°32/14 della Corte Costituzionale, recante declatoria di illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 49/2006, operava la modifica dell’art.73 commi 1 e 4 del DPR 309/90, con conseguente distinzione in punto di trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti. Per cui il condannato, mediante il c.d. "incidente di esecuzione" ha prospettato la sopraggiunta illegittimità/illegalità della pena inflitta, in corso di esecuzione a suo carico, e basata sulla normativa della legge Fini-Giovanardi.
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore, nel riformulare la pena, applicando un trattamento sanzionatorio, ha accolto il principio di diritto secondo cui non può darsi esecuzione ad una pena divenuta illegale per effetto della dichiarazione di incostituzionalità.

In questo modo, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato, è possibile riformulare la pena. Il principio ha trovato derivazione sia dalla sentenza della Cedu (la nota sentenza Scoppola) e, soprattutto, ha trovato conferma in una recente decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29/05/2014 di cui al momento non si conoscono le motivazione, in quanto non ancora depositate.

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di Avv. Vincenzo Guida

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