Pensioni d'oro, ecco come vengono ridotte


Previste dal 1° gennaio 2019 la riduzione delle pensioni superiori a 100 mila euro annue e la riduzione in percentuale delle rivalutazioni annue delle pensioni
Pensioni d'oro, ecco come vengono ridotte

L’art. 1, commi 260 e da 261 a 268 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. “Legge di Stabilità 2019") sanciscono rispettivamente: il comma 260 la riduzione delle pensioni superiori a 100.000 euro e gli altri commi la riduzione in percentuale delle rivalutazioni annue delle pensioni.

Le norme attuative di tali commi sono fornite principalmente dalle seguenti circolari INPS, n. 44 del 22 marzo 2019 che tratta la rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019 e la n. 62 del 7 maggio 2019 che tratta, invece, la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.

Esaminiamo cosa dispongono la normativa e i documenti di prassi fin qui citati.

 

In merito alla rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019  

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (tale trattamento ammonta, per il 2019, ad € 513,01), nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; — 45 — 31-12-2018 Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

 

In sintesi

Periodo

Fasce

Indice di perequazione

% aumento

Importo trattamenti

Dal 1° gennaio 2019

Fino a 3 volte il TM

100%

1,1%

fino a euro 1.522,26

Fascia di garanzia *

   

oltre euro 1.522,26 e fino a euro 1.522,76 sono garantiti 1.539,00

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

97%

1,067%

oltre euro 1.522,26 e fino a euro 2.029,68

Fascia di garanzia *

   

oltre euro 2.029,68 e fino a euro 2.034,10 sono garantiti euro 2.051,34

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM       

77%

0,847%

oltre euro 2.029,68 e fino a euro 2.537,10

Fascia di garanzia*

   

oltre euro 2.537,10 e fino a euro 2.544,04 sono garantiti euro 2.558,59

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

52%

0,572%

oltre euro 2.537,10 e fino a euro 3.044,52

Fascia di garanzia*

   

oltre euro 3.044,52 e fino a euro 3.046,19 sono garantiti euro 3.061,93

Oltre 6 e fino a  8 volte il TM

47%

0,517%

oltre euro 3.044,52 e fino a euro 4.059,36

Fascia di garanzia*

   

oltre euro 4.059,36 e fino euro 4.060,25 sono garantiti euro 4.080,35

Oltre 8 e fino a 9 volte il TM

45%

0,495%

oltre euro 4.059,36 e fino a euro 4.566,78

Fascia di garanzia*

   

oltre euro 4.566,78 e fino a euro 4.569,28 sono garantiti euro 4.589,39

Oltre 9 volte il TM

40%

0,44%

oltre euro 4.569,28

 

 

__________________________________________

Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore alla fascia precedente perequato.

Si segnala che le fasce sono costruite in base all’importo del trattamento minimo mensile dell’anno 2018, pari ad 507,42 euro.     

    
In merito alla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia (che così dispone: “Per effetto dell’applicazione dei commi da 261 a 263, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua”) di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell’ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

 

Articolo del:


di Dott. Salvatore Freni

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