Le perizie tecniche all'Agenzia delle Entrate
Perchè produrre una perizia tecnica per annullare o ridurre l'ammontare dell'accertamento comunicato in ambito di compravendita?

La domanda può sembrare insolita: "Perchè resistere all'Agenzia delle Entrate producendo ad essa una perizia tecnica per annullare o ridurre l'ammontare dell'accertamento che mi è stato comunicato, nel caso di accertamento di valore sulla compravendita di immobili?" Di seguito si delineano alcune ragioni e motivazioni per elaborare una perizia tecnica, che hanno prodotto in taluni casi ottimi risutati nelle procedure di accertamento da parte della Agenzia Fiscale, favorendo il contribuente forse ingiustamente tassato.
Per propria Clientela privata, lo scrivente si è occupato anche di predisporre alcune perizie tecniche relative ad immobili (terreni o fabbricati) oggetto di recenti trasferimenti per i quali, non sussistendo i requisiti di applicazione della valutazione automatica (art. 52 del DPR 131/86), l'Agenzia delle Entrate ha disposto per le Parti intervenute in atto, obbligate in solido, a comunicare specifico "Avviso di rettifica e liquidazione" di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, rideterminando secondo loro parametri, il valore venale dei beni indicati in atto.
All'interno di procedure di accertamento con adesione che il Professionista fiscale ha eseguito per il Cliente, lo scrivente architetto, consultato in merito e intravvenendone i presupposti tecnici, estimativi ed urbanistici, ha redatto specifica perizia tecnica prodotta poi all'Ufficio Territoriale competente unitamente alla procedura fiscale di rito, che ha di fatto rideterminato il valore venale calcolato dall'Agenzia delle Entrate, rimodulandolo al ribasso (ed in una caso con forte risultato) secondo una stima "più tecnica e più aderente alle sistuazioni urbanistiche" ed estimative rilevabili.
Conseguentemente anche la determinazione delle imposte, sanzioni ed interessi calcolata dall'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui mi sono occupato, si è rimodulato con grandi vantaggi e soddisfazioni per il Cliente. In un caso si è corretto il DOCFA (l'accatastamento, in parole meno tecniche) del negozio riducendone la superficie catastale omogeneizzata e dunque il valore venale finale, in un altro caso ho rilevato che le destinazioni urbanistiche dei terreni degli atti presi a riferimento dalla Agenzia delle Entrate erano normati da norme diverse da quelle oggetto di trasferimento, in una altro caso si sono rilevate condizioni di fatto non edificabili dei terreni contrariamente a quanto supposto dall'Agenzia, ecc. Ovviamente non sempre ogni procedura può comportare un risultato simile, ma talvolta la ri-valutazione e un giudizio di stima (= valore venale) eseguito sotto un profilo più strettamente tecnico-urbanistico può aiutare a resistere contro la Agenzia delle Entrate.
Per propria Clientela privata, lo scrivente si è occupato anche di predisporre alcune perizie tecniche relative ad immobili (terreni o fabbricati) oggetto di recenti trasferimenti per i quali, non sussistendo i requisiti di applicazione della valutazione automatica (art. 52 del DPR 131/86), l'Agenzia delle Entrate ha disposto per le Parti intervenute in atto, obbligate in solido, a comunicare specifico "Avviso di rettifica e liquidazione" di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, rideterminando secondo loro parametri, il valore venale dei beni indicati in atto.
All'interno di procedure di accertamento con adesione che il Professionista fiscale ha eseguito per il Cliente, lo scrivente architetto, consultato in merito e intravvenendone i presupposti tecnici, estimativi ed urbanistici, ha redatto specifica perizia tecnica prodotta poi all'Ufficio Territoriale competente unitamente alla procedura fiscale di rito, che ha di fatto rideterminato il valore venale calcolato dall'Agenzia delle Entrate, rimodulandolo al ribasso (ed in una caso con forte risultato) secondo una stima "più tecnica e più aderente alle sistuazioni urbanistiche" ed estimative rilevabili.
Conseguentemente anche la determinazione delle imposte, sanzioni ed interessi calcolata dall'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui mi sono occupato, si è rimodulato con grandi vantaggi e soddisfazioni per il Cliente. In un caso si è corretto il DOCFA (l'accatastamento, in parole meno tecniche) del negozio riducendone la superficie catastale omogeneizzata e dunque il valore venale finale, in un altro caso ho rilevato che le destinazioni urbanistiche dei terreni degli atti presi a riferimento dalla Agenzia delle Entrate erano normati da norme diverse da quelle oggetto di trasferimento, in una altro caso si sono rilevate condizioni di fatto non edificabili dei terreni contrariamente a quanto supposto dall'Agenzia, ecc. Ovviamente non sempre ogni procedura può comportare un risultato simile, ma talvolta la ri-valutazione e un giudizio di stima (= valore venale) eseguito sotto un profilo più strettamente tecnico-urbanistico può aiutare a resistere contro la Agenzia delle Entrate.
Articolo del: