Le polizze assicurative di tipo Unit Linked: nullità e restituzione
Le assicurazioni e le banche iniziano a posizionarsi su una serie di sconfitte nei tribunali, non solo italiani. L'oggetto di questo nuovo contenzioso è la polizza unit linked.
Queste cause condividono tutte le medesime due richieste da parte dei ricorrenti:
• la dichiarazione di invalidità (quasi sempre nullità) del contratto di polizza unit linked.
• la restituzione di quello che il cliente ha versato per la polizza, non più giustificato dopo l'accoglimento della prima richiesta.
Cosa sono le polizze unit linked?
Con unit linked si intende la polizza in cui il premio versato dall'assicurato (solitamente utilizzato per pagare l'assunzione del "rischio" da parte dell'assicuratore) viene investito in fondi di investimento o in Sicav. Al realizzarsi dell'evento oggetto del rischio (solitamente la morte dell'assicurato) la somma viene poi versata agli eredi (o chi altri sia indicato nella polizza) nel valore che essa ha assunto all'esito delle operazioni finanziarie in cui è stata è impiegata.
A differenza delle polizze "a gestione separata", anche esse a contenuto finanziario, nelle unit linked l'investimento non è solitamente su obbligazioni o altri titoli a bassa volatilità, bensì come detto su quote di fondi d'investimento o di Sicav nei quali il rendimento è più alto, ma meno sicuro.
Dove sorge il problema?
Le polizze unit linked sono contratti ad alto contenuto finanziario poiché l'entità di quanto verrà pagato al verificarsi dell'evento oggetto del rischio è direttamente dipendente dall'andamento del fondo sul mercato finanziario. Inoltre, i costi sono tutti a carico dell'assicurato e non vengono garantiti né il rendimento minimo né il consolidamento dei risultati di gestione; di fatto, l'assicuratore non sopporta nessun rischio, spostando esso direttamente sull'assicurato.
Tutta questa serie di caratteristiche (alto contenuto finanziario e mancanza di rischio) induce, dunque, a domandarsi se non sia più corretto qualificare questi contratti non come polizze assicurative bensì come prodotti finanziari.
Cosa ne deriva? La parola ai giudici
Da qualche anno le polizze unit linked sono sotto la lente di ingrandimento dei giudici, i quali sempre più si orientano sulla stessa soluzione: se, infatti, si tratta in sostanza di un prodotto finanziario "mascherato" da assicurazione, esso deve sottostare alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, possono essere individuate due violazioni principali: da una parte la violazione del Regolamento della Consob n. 11522 del 1998, il quale contiene all'art. 23 le disposizioni sulla forma che simili contratti dovrebbero avere, naturalmente non rispettata in questi casi; dall'altra l'art. 1 lett. f) del TUF (Testo Unico Finanziario), il quale prevede che per svolgere questo tipo di servizi sia necessaria un'autorizzazione, in tali casi mancante.
Tutto ciò considerato, i tribunali sempre più si stanno allineando nel dichiarare nulle le polizze unit linked e, di conseguenza, nel concedere il risarcimento di quanto pagato dagli assicurati. Alcune decisioni, meglio di altre, valgono la pena di essere citate per la loro chiarezza nel percorso argomentativo, in particolare la sent. del Tribunale di Lucca, la n. 30 del 10 gennaio 2018 e l'ordinanza del Tribunale di Verona, la n. 4286 del 27 giugno 2018.
Se vuoi rimanere aggiornato su altre novità o approfondire altri argomenti visita le nostre pagine Facebook e Linkedin.
Per ricevere assistenza legale non esitare a visitare il nostro sito web oppure a compilare il form di contatto.
Articolo del: