Le prescrizioni alle misure alternative


Accoglimento della istanza di affidamento in prova al servizio sociale – Richiesta e accoglimento della modifica delle prescrizioni
Le prescrizioni alle misure alternative
Lo Studio si è recentemente occupato del caso di un giovane condannato con sentenza del Tribunale di Milano alla pena di anni due e mesi 4 di reclusione in relazione alla quale la Procura in fase di esecuzione procedeva alla notifica dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale sospensione del medesimo.

Pertanto, l’assistito forniva al difensore tutta la documentazione necessaria ad avanzare richiesta di misura alternativa alla detenzione, in particolare per la richiesta di affidamento.
Il Tribunale di Sorveglianza alla udienza di trattazione verificava la sussistenza di tutti i requisiti necessari e di conseguenza accoglieva la richiesta del giovane.

A distanza di quasi due mesi dall’udienza veniva notificata all’assistito Ordinanza di accoglimento della richiesta con indicazione delle prescrizioni, ovvero:

Prendere contatto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della ordinanza con il UEPE competente (presso il quale devono essere sottoscritte le prescrizioni indicate);
Fissare la propria dimora (ovvero indicare dove risiederà nel corso della esecuzione della misura);
Divieto di abbandonare la regione;
Divieto di compiere viaggi notturni e all’estero;
Divieto di frequentare pregiudicati, tossicodipendenti e anche ambienti frequentati dagli stessi;
Divieto di lasciare la propria dimora prima delle ore 6,00 del mattino onde recarsi a lavoro e per altre esigenze di vita e dovrà farci ritorno entro le ore 23,00 con divieto di uscire in altri orari fino al mattino successivo, se non per comprovate gravi necessità, preventivamente comunicate alle Forze de’’Ordine e da documentare tempestivamente all’UEPE.
Predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli da parte delle Forze dell’Ordine (ad esempio indicazione del nominativo sul citofono);
Adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
Portare sempre con sé copia del provvedimento;
Richiedere almeno un mese prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni modifica delle prescrizioni;
Gli spostamenti in giornata fuori dal territorio per motivi di lavoro o di salute o familiari, gli ampiamenti di orari per contingenze specifiche inerenti esigenze familiari (es. matrimoni), pranzi o cene di lavoro, gli eventi luttuosi o particolarmente gravi di natura familiare, la partecipazione alle udienze civili o penali sarà autorizzata dal Direttore dell’UEPE a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza.
In caso di violazione delle suddette prescrizioni o violazioni di legge, la misura potrà essere sospesa e successivamente revocata.
Preso atto delle prescrizioni di cui sopra, l’assistito comunica che nel lasso di tempo intercorso dalla data dell’udienza a quella di sottoscrizione delle prescrizioni - ovvero al momento del primo contatto con il UEPE dopo la notifica dell’Ordinanza - era stato costretto a vendere l’abitazione nella quale risiedeva e a spostare il domicilio presso l’abitazione di un amico che ne aveva dato nell’immediatezza la disponibilità.
Di tale circostanza - prima ancora delle notifica dell’Ordinanza - ne era stata data comunicazione alle forze dell’Ordine preposte ai controlli.
Pertanto, al fine di incorrere nella sospensione della misura e nella successiva revoca della misura alternativa alla detenzione, il difensore depositava al Magistrato di Sorveglianza competente comunicazione di variazione domicilio corredata da tutta la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuta vendita dell’appartamento, la dichiarazione di disponibilità dell’ospitante, l’attestazione di comunicazione alle Forze dell’Ordine.
Ciò posto, il Magistrato di Sorveglianza - preso atto della necessità del richiedente di spostare il domicilio, nonché di vendere l’abitazione per sopraggiunte esigenze di natura economica - autorizzava la variazione del domicilio.
Tramite la suddetta istanza veniva prontamente evitato che la violazione di una delle prescrizioni indicate dell’ordinanza del Tribunale potesse comportare la revoca della misura e la conseguente carcerazione.
Tuttavia, a tal proposito è bene ricordare che tutte le variazioni delle prescrizioni devono essere prontamente comunicate circa un mese prima al fine permettere al Magistrato di Sorveglianza di delegare lo svolgimento di tutti gli accertamenti e alla conseguente autorizzazione.



Articolo del:


di Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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