Le prestazioni occasionali: distinguo da operare


Esiste una netta distinzione tra "prestazioni occasionali di lavoro autonomo" e le "collaborazioni occasionali"
Le prestazioni occasionali: distinguo da operare
Le prestazioni occasionali sono sostanzialmente classificabili in due categorie:

Prestazioni di lavoro autonomo a carattere occasionale
Collaborazioni occasionali.

Si fa spesso confusione nell’utilizzo della terminologia, per cui è quanto mai opportuno procedere a degli approfondimenti in materia. Entrambe le categorie sono relative a prestazioni eseguite da soggetti non economici, ovvero senza partita IVA e assenza di iscrizione al Registro imprese di competenza.

Iniziamo quindi dalla prima categoria:

il lavoro autonomo a carattere occasionale, rientra nelle casistiche indicate dall’art. 2222 del codice civile: "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vicolo di subordinazione nei confronti del committente, ..." di seguito andiamo ad analizzare il significato dell’enunciato.

I punti fermi posti dal citato articolo, sono: 1) la pattuizione di un corrispettivo in cambio della realizzazione di un’opera o la fornitura di un servizio; 2) la prevalenza del proprio lavoro (... professionalità) nella fornitura da effettuare; 3) l’assoluta mancanza di subordinazione.

Pattuizione di un corrispettivo in cambio della realizzazione di un’opera o la fornitura di un servizio.

Alla base deve essere concordato un corrispettivo che prescinde dal tempo resosi effettivamente necessario all’esecuzione dell’impegno assunto dal prestatore d’opera. Questo anche ad indicare che il corrispettivo deve essere forfettario e non a tempo. Il corrispettivo deve essere stabilito in cambio dell’esecuzione di un’opera o della prestazione di un servizio.

La prevalenza del proprio lavoro.
L’inciso sta ad indicare che la maggior componente dell’opera da realizzare deve riferirsi necessariamente alla manodopera apportata dal prestatore, necessaria alla sua realizzazione. L’eventuale prevalenza della componente materiale può far sorgere il dubbio che non si tratti di fornitura.
L’assoluta mancanza di subordinazione.

Il prestatore d’opera deve eseguire la propria prestazione in assoluta autonomia lavorativa, senza sottostare a direttive della committente che potrebbero configurarsi come disposizioni subordinative. Meglio se il compito affidato viene svolto con i mezzi a disposizione del prestatore d’opera. La committente potrà tuttalpiù fornire i materiali necessari alla realizzazione dell’opera commissionata. Generalmente l’opera da eseguire o il servizio da prestare vengono svolti in una struttura a disposizione dell’appaltatore; l’eventuale utilizzo di locali o strumenti dell’appaltante devono essere giustificati da motivi ben fondati.

Si potrebbero elencare innumerevoli esempi: uno studente, un dipendente o un pensionato, che alla sera, a casa propria, in cantina o nell’autorimessa effettui un lavoro commissionatogli. Il lavoro può essere, ad esempio, l’elaborazione di un business-plan, quindi, ferme restando le esclusive attribuite ai Dottori Commercialisti: il prestatore d’opera, con propri strumenti e propria professionalità, redige il business-plan e lo consegna alla committente che paga il corrispettivo pattuito; oppure, avendone gli strumenti, la realizzazione di un manufatto in cui la componente lavoro sia prevalente sul corrispettivo concordato: una porta, un mobile, un paio di scarpe, un vestito, ecc.

C’è solo da rilevare un problema etico, in quanto, nel caso di un dipendente, la prestazione potrebbe essere effettuata in concorrenza con l’azienda nella quale si è assunti.

Il carattere di occasionalità non è ben definito, per cui non si comprende se un committente che commissiona due - tre volte nell’arco dell’anno un servizio o un’opera mantenga il carattere di occasionalità o sia configurabile come continuativa, ovvero professionale. Sicuramente la redazione di una contabilità esula dall’occasionalità, in quanto viene svolta in maniera continuativa durante tutto l’arco dell’anno. In questa ultima fattispecie, sempre fatte salve le riserve attribuite ai Dottori Commercialisti, l’esecutore dovrebbe aprire la partita IVA.

Dal punto di vista fiscale, è assoggettabile ordinariamente ad IRPEF ai sensi della lettera L del 1° comma dell’art. 67 del TUIR. Il comma 2 dell’art. 71 del Tuir afferma che dall’importo da dichiarare è possibile dedurre le spese relative alla produzione del reddito, tipo: i materiali e i costi energetici resesi necessari alla realizzazione dell’opera, l’acquisto di computer, software, toner e consumabili vari per la redazione del business-plan, e così via. Ovviamente, tutti i costi devono essere supportati da documenti fiscalmente riconosciuti, come fatture, ricevute fiscali intestate, ecc.

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Le prestazioni autonome a carattere occasionale non sottostanno ad alcun tetto reddituale massimo, per cui possono essere percepite somme ampiamente superiori al limite previdenziale sopra indicato. Ad esempio: per l’esecuzione del business-plan possono essere percepiti 20 - 30.000 euro, tutti da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20%, e solo per la parte eccedente €. 5.000 a contribuzione INPS - gestione separata.

Per quanto non sia previsto dalla normativa in vigore, è bene, anche a superare eventuali presunzioni e/o accertamenti ispettivi, che il rapporto commerciale-occasionale sia stato formalizzato in forma scritta, possibilmente con l’apposizione di data certa (il solito francobollo timbrato in Posta).

Diverso è il discorso relativo alle collaborazioni occasionali.

Le collaborazioni occasionali non soggiacciono alle disposizioni del Codice Civile e hanno in comune con i primi solamente la (presunta) definizione del carattere di occasionalità.

Le collaborazioni occasionali sono rapporti di lavoro che legano un lavoratore autonomo e un datore di lavoro e che non presentano le caratteristiche della continuità e per questo si differenziano dalle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) e dalle collaborazioni a progetto (co.co.pro). Sono consentite soltanto se la durata della collaborazione non supera dei livelli stabiliti dalla legge e se la retribuzione che percepisce il lavoratore non supera i 5.000 euro all'anno.

Da questa prima esposizione, abbiamo già delineato un primo quadro che ci dice che il collaboratore occasionale opera in collaborazione con il datore di lavoro, anche se in ampia autonomia. Mancando questa, si configurerebbe altrimenti come lavoratore dipendente.

Le collaborazioni non possono durare più di 30 giorni (lavorativi di 8 ore giornaliere), non possono superare l’importo complessivo annuo di €. 5.000,00, anche se da un solo datore di lavoro. Se solo uno dei parametri venisse sforato, diventerebbe a tutti gli effetti collaborazione a progetto.

Abbiamo quindi delineato un secondo quadro: la prestazione può essere retribuita con una paga oraria, in quanto non è il risultato che conta, bensì l’effettuazione della prestazione, ancorché in autonomia. Il carattere di occasionalità è formato da due elementi: il primo relativo alla durata che non può eccedere i 30 giorni annuali di effettivo lavoro pari a 240 ore lavorative, il secondo relativo al compenso che non può eccedere €. 5.000,00 complessivi annuali.

Rimane da risolvere un dilemma: come può un collaboratore operare all’interno della struttura del datore di lavoro e non essere considerato lavoratore dipendente?

In primo luogo non deve possedere una qualifica o una specializzazione tale che possa permettere confusione con i dipendenti dell’azienda, e in secondo luogo deve possedere la prescritta autonomia.

Ad esempio: un’azienda chimica o metalmeccanica commissiona a Tizio, disoccupato o pensionato o studente, il rifacimento del giardino antistante gli uffici. Il collaboratore-giardiniere non può certo essere confuso con i dipendenti impiegati e operai in quanto questi posseggono qualifiche diverse dal primo; egli eseguirà l’opera secondo le istruzioni impartite dal datore di lavoro e con gli attrezzi e i materiali da questi forniti, ma non sarà vincolato al rispetto degli orari stabiliti per i dipendenti dell’azienda bensì potrà stabilirne dei suoi in funzione delle ore di luce e del tempo metereologico; infine, terminata l’opera e pagato il compenso, il rapporto è da considerarsi concluso.

A voler ben guardare, anche una persona che esegue tutto l’anno le pulizie presso un ufficio, non superando i 30 giorni di lavoro, quindi le 240 ore e il tetto di €. 5.000,00 potrebbe rilasciare delle notule per prestazioni di collaborazione occasionale, senza sottostare all’obbligo dell’assunzione.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 16920 del 09/10/2014 (prot. 37/0016920/MA007.A001) ha chiarito che il rapporto occasionale, è un rapporto di lavoro caratterizzato dall’assenza di obblighi documentali quali la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto stesso ai competenti Centri per l’impiego.

Con la nota citata, il Dicastero ha voluto dare una più precisa interpretazione del concetto di "valida documentazione fiscale" comprovante il rapporto lavorativo occasionale. La documentazione che viene ritenuta idonea è la seguente:

Regolare versamento delle ritenute d’acconto tramite il mod. F24;
Rilevazioni contabili regolarmente e puntualmente effettuate;
Rilascio della certificazione delle ritenute effettuate;
Indicazione del percipiente nel mod. 770/s annuale;
Corretta applicazione della trattenuta INPS e versamento alla gestione separata in caso di superamento della soglia di €. 5.000,00 (solo per lavoratori autonomi occasionali).

Pertanto, conclude il Ministero, "anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all’applicazione della relativa maxisanzione".

Fattispecie alla quale sarà tutt’al più applicabile la meno onerosa normativa - e le conseguenti sanzioni - per lavoro irregolare.

Articolo del:


di dott. Antonio Gianni Baldon

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