Le prime indicazioni INAIL sul lavoro agile


L’Inail rende note le istruzioni operative relative all'obbligo assicurativo per i lavoratori in modalità Smart Working
Le prime indicazioni INAIL sul lavoro agile
Con la circolare 48 del 2/11/2017, l’INAIL rende note le attese istruzioni operative relative all'obbligo assicurativo per i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in modalità smart working.
Come si ricorderà, il Lavoro agile o smart working è entrato in vigore lo scorso 14 giugno e consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, dove la prestazione lavorativa è eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ciò nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro, consentendo così al lavoratore di conciliare le esigenze lavorative con quelle di vita, al fine di incrementare la produttività individuale e, al contempo, la competitività dell’azienda.
L’Istituto precisa che indipendentemente dalle modalità di esercizio della prestazione lavorativa i requisiti per la ricorrenza dell’obbligo assicurativo rimangono quelli previsti dal T.U., ossia requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate).
La classificazione tariffaria dovrà coincidere con quella individuata per la medesima lavorazione svolta in azienda. Di conseguenza anche la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio continuerà ad essere quella relativa alla retribuzione effettivamente percepita, nel rispetto dei minimali di legge.
Il lavoratore agile sarà pertanto tutelato contro gli infortuni causati da un rischio connesso alla prestazione lavorativa occorsi mentre presta la propria attività al di fuori dei locali aziendali, ed inoltre sarà tutelato anche contro gli infortuni connessi alle attività accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle sue mansioni.
Per quanto riguarda invece la tutela degli infortuni in itinere, ossia quelli accorsi durante il tragitto casa e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’azienda, viene precisato che la stessa spetterà al lavoratore agile solo quando la scelta del luogo della prestazione dipenda da esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità di conciliare la vita privata con quella lavorativa e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il datore di lavoro dovrà fornire al lavoratore agile un’adeguata informazione circa l’uso corretto delle apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali.
Infine, i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia se il dipendente è già assicurato per le medesime attività che svolgerà anche in modalità agile e che quindi non determinano una variazione del rischio.
Dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del Lavoro sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di smart working. Tale comunicazione è necessaria per consentire un monitoraggio da parte dell’istituto della diffusione del lavoro agile e sui relativi effetti sul piano assicurativo in vista di un possibile aggiornamento dei rischi assicurati.

Articolo del:


di Mario Massimo D'Azeglio

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse