Le quote di legittima


Coniuge, figli e genitori possono pretendere una parte dell'eredità del defunto, qualunque cosa dica il testamento? E quali sono le varie ipotesi?
Le quote di legittima
Ogni persona può liberamente disporre della sorte del proprio patrimonio dopo la morte redigendo un testamento.
Tuttavia, tale libertà trova dei limiti nell’ipotesi in cui, al momento della scomparsa, il de cuius lasci dietro di sé il coniuge e/o dei parenti in linea retta: i figli e i genitori.
Per legge infatti, queste persone hanno diritto ad una porzione del patrimonio ereditario, e qualora pertanto il defunto nelle sue disposizioni testamentarie avesse trascurato questi diritti, gli interessati hanno la possibilità di farli valere ricorrendo ad un’azione giudiziaria chiamata "azione di riduzione". Con essa, infatti, si domanda che le scelte del defunto siano ridimensionate al fine di lasciare libera quella quota del patrimonio che era destinata alle categorie di eredi descritti, definiti "legittimari". Tale azione può essere estesa anche alle donazioni eseguite in vita dal de cuius, se a loro volta hanno danneggiato così tanto il suo patrimonio da ledere i diritti dei legittimari.
Le parti del patrimonio del defunto destinate per legge ai soggetti citati sono definite "quote di legittima". Ma a quanto ammontano le quote di legittima? Per saperne di più dobbiamo spulciare gli articoli dal n. 536 al n. 548 del codice civile.
Dobbiamo distinguere l’ipotesi in cui il caro estinto abbia lasciato dietro di sé il coniuge (anche quando i due fossero stati separati, purché a carico di costui o costei non vi sia stato l’addebito della colpa della separazione) da quella in cui egli fosse invece celibe/nubile, divorziato o vedovo. Iniziamo da quest’ultima ipotesi.
In assenza di un coniuge, gli unici legittimari sono i figli. In caso di figlio unico, egli gode di una quota di legittima pari al 50% del patrimonio lasciato dal defunto; se invece fossero due o più, a tutti loro spettano due terzi del patrimonio da suddividersi in parti uguali. Appare superfluo ricordare che non esiste differenza alcuna fra figli nati dentro e fuori dal matrimonio nonché fra costoro e i figli adottivi.
Se oltre al coniuge non vi sono nemmeno figli, allora le quote di legittima sorgono per i genitori del defunto (o altri eventuali ascendenti), per un ammontare pari a un terzo del patrimonio, da suddividersi in parti uguali.
Cosa succede, invece, se il de cuius ha lasciato un vedovo o vedova? In caso di assenza di figli e ascendenti, al coniuge spetta una quota di legittima pari al 50% dell’asse ereditario.
Se però concorre un unico figlio, a entrambi spetta una quota di legittima pari a un terzo; qualora invece concorrano due o più figli, a costoro spetta una quota di legittima pari alla metà del patrimonio del de cuius (da suddividere in parti uguali) mentre un quarto spetta al coniuge.
Se infine il defunto non ha lasciato figli ma oltre al coniuge ha lasciato degli ascendenti, al primo spetta una quota di legittima pari al 50% del patrimonio e ai secondi il 25% da suddividere in parti uguali.
Va inoltre ricordato che, in ogni ipotesi, al coniuge spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale (qualora inclusa nell’asse ereditario) inclusi tutti i mobili e gli arredi.
C’è però un’eccezione importante ai diritti del coniuge, cui abbiamo già accennato. Se i due erano separati e al superstite è stata addebitata dal giudice la colpa della separazione, la quota di legittima cui avrà diritto consisterà solamente in un assegno vitalizio di entità conforme agli alimenti che gli erano stati eventualmente riconosciuti.
Ricordiamo, infine, che il disegno di legge sulle unioni civili, attualmente in corso di esame parlamentare, prevede per coloro che sottoscrivono tale contratto una totale parificazione dei diritti successori riconosciuti al coniuge.








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di Giuseppe Aymerich

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