Le regole del CTS applicabili da subito


Secondo il Codice del Terzo settore ci sono alcune regole applicabili da subito, in attesa dell'operatività del Rubts
Le regole del CTS applicabili da subito
Redazione del bilancio di esercizio e pubblicazione annuale obbligatoria sul proprio sito internet degli emolumenti ad amministratori e dirigenti non sono in alcun modo condizionate dall'operatività del Registro unico nazionale (Runts). Quanto ai Centri di servizio per il volontariato (Csv) già istituiti sulla base della previgente normativa, sempre secondo la lettera direttoriale prot. 34/0012604 dello scorso 29 dicembre diramata dal Ministero del lavoro, continueranno a svolgere i loro compiti fino al loro accreditamento o all’accreditamento come Csv di altro ente, in attesa della costituzione del nuovo Organo nazionale di controllo (Onc).

Bilancio
Devono considerarsi immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del terzo settore (Ets), con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle disposizioni dedicate rispettivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale (artt.32 e 35 del Cts), nei confronti delle quali sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale. In questo caso, poiché si tratta di elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dalla costituzione dell'ente, ove questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 117/2017.
Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 Cts: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Tuttavia, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, oltre a dover tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c., dovranno redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.

Comunicazione emolumenti
L'applicazione della norma di cui all'art. 14,comma 2, Cts riguardante l'obbligo (da parte di enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro annui) di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale previsto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.
In sintesi, devono essere considerate immediatamente applicabili le disposizioni in materia di:
- requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore dedicati alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
- bilancio di esercizio nelle more dell’operatività del Runts gli enti sono comunque tenuti alla redazione del bilancio di esercizio (art. 13 Cts) anche se attualmente manchi la nuova modulistica (che sarà adottato con decreto ministeriale);
- pubblicazione degli emolumenti e dei compensi, che deve ritenersi slegato dall’operatività del Runts l’obbligo di pubblicazione annuale sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art.14, comma 2).
Diversamente, l'art. 14 del Cts prevede per gli enti del terzo settore di maggiori dimensioni l'obbligo di adottare il bilancio sociale, da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro. La conformità alle linee guida rappresenta un elemento pregnante, ove si consideri che l'organo di controllo dell'ente del terzo settore dovrà fornirne specifica attestazione. Fino all'emanazione di tali linee guida, pertanto, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del terzo settore assuma carattere facoltativo.


Articolo del:


di Pagamici Bruno

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