Le responsabilità del neo-amministratore di Srl
Sei il neo-amministratore di una Srl? Gli errori e le irregolarità del tuo predecessore possono divenire tue responsabilità
La successione al vertice di una Srl è vicenda sempre delicata che il nuovo amministratore deve affrontare con estrema cautela. L’avvicendamento diviene questione molto problematica in Srl di medie o piccole dimensioni che siano state gestite, per anni, da un amministratore unico che si è atteggiato a dominus assoluto. A seconda delle ragioni dell’avvicendamento, la gestione lasciata dall’amministratore uscente può essere addirittura ignota a quello subentrante, soprattutto se il primo non abbia avuto modo o non abbia voluto assicurare quanto necessario per un "informato" passaggio di consegne. Quali che siano le ragioni della successione, comunque, la precedente gestione non è mai un fatto neutro, nel senso che esiste la possibilità che il neo-amministratore subentri in una gestione fino ad allora oculata e diligente, ma esiste anche la possibilità opposta: il che comporta immediati obblighi a carico del neo-amministratore.
Il primo dovere del neo-amministratore è quello di verifica della pregressa gestione; ciò deve avvenire nella consapevolezza che non sarà possibile omettere il rilievo di eventuali responsabilità dell’amministratore precedente. Per "verifica" intendo un’indagine sulla situazione aziendale, su quella patrimoniale ed economica, nonché su quella societaria. Dal punto di vista economico e patrimoniale, aspetto che - senza pretesa di esaustività - qui interessa, l’indagine dovrebbe incentrarsi sull’effettiva consistenza delle voci dell’ultimo bilancio approvato (in mancanza, di uno stato patrimoniale aggiornato): crediti, debiti, soprattutto con società collegate, consistenze del magazzino, immobilizzazioni e via dicendo. Ove, ad esempio, fossero individuati crediti particolarmente vecchi che appaiano "parcheggiati" nei bilanci, il neo-amministratore dovrà immediatamente procedere al tentativo di realizzo. Non è escluso che scopra che tali crediti, in realtà, debbano essere portati a perdita o, comunque, svalutati. Lo stato dei debiti, specialmente quelli verso l’erario, pure, dovrebbe essere prontamente valutato, così come le imminenti scadenze fiscali e previdenziali. Sul punto, segnalo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 25875/2010) che ha confermato la condanna di un neo-amministratore per l’omesso versamento di ritenute certificate ai sostituiti d’imposta, il cui termine era scaduto poco dopo l’assunzione della carica, affermando che "l’assunzione della carica di amministratore comporta [...] una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Ove ciò non avvenga, è evidente che colui che [...] assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nel caso in esame, non si trattava di un debito verso l’erario particolarmente remoto o nascosto, poiché si trattava di versamenti dovuti sulla base dell’ultima dichiarazione (presentata nello stesso anno) e quindi bastava, prima di assumere la carica di amministratore, chiedere di visionare la documentazione fiscale più recente. Le verifiche dunque erano assai semplici e coincidevano con i minimi riscontri d’obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica [...]". L’indagine dovrà estendersi, comunque, a tutte le poste di bilancio, ove valutarne correttamente le consistenze e dare pronta informazione all’assemblea dei soci nell’eventualità che la valutazione corretta sia difforme da quella espressa nei precedenti bilanci. Da tale indagine potrebbero, quindi, discendere ulteriori obblighi (di attivazione per il contenimento delle perdite, per eliminare le conseguenze dannose di atti pregressi, etc.).
A questa preliminarissima attività d’indagine - che è talmente urgente da dover essere svolta (ove possibile) prima dell’insediamento nella carica - dovrà seguire, poi, la verifica completa della pregressa amministrazione, sotto tutti i residui aspetti (aziendali, societari etc.), avendo sempre ben presente che l’amministratore subentrante non è mai responsabile della gestione del predecessore, tuttavia, qualora non adempia all’obbligo di rilevare e porre rimedio alle irregolarità eventualmente compiute dai precedenti amministratori, egli diviene, a sua volta, responsabile per violazione degli obblighi di controllo e del dovere di agire con diligenza ed in modo informato (Tribunale di Milano 08.10.2002, Cassazione 23.02.2005, n. 3774).
Là dove, poi, si dovessero riscontrare irregolarità, oltre al dovere di porre in essere gli atti volti alla limitazione dei loro possibili effetti pregiudizievoli, ulteriore obbligo è l’informativa dettagliata all’assemblea dei soci. Sempre la Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 3774/2005, cit.), infatti, ha stabilito che "L'amministratore di una società il quale, succedendo ad altro amministratore e ricevendo una gestione affetta da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l'assemblea dei soci, è responsabile non già dell'attività dei precedenti amministratori che avrebbero realizzato le irregolarità, ma della propria colpevole omissione". L’informativa all’assemblea sulle irregolarità compiute dalla precedente amministrazione, è necessaria anche allo scopo di mettere in grado i soci di deliberare l’eventuale azione di responsabilità contro l’ex amministratore (azione che si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica). Ovviamente, l’azione di responsabilità contro la precedente amministrazione deve sempre essere deliberata dall’assemblea, conseguentemente, sul nuovo amministratore non incombe affatto l’obbligo di promuoverla, bensì solo quello di informare l’assemblea, allo scopo di mettere i soci in condizione di deliberarla.
Come è comprensibile, in caso di avvicendamento al vertice di una Srl, le questioni possono essere molte e molto complesse; questo breve scritto non ha altro scopo che quello di suggerire la massima cautela nell’interesse della società e del neo-amministratore.
Per approfondimenti, contattate lo Studio Legale Di Gregorio.
Il primo dovere del neo-amministratore è quello di verifica della pregressa gestione; ciò deve avvenire nella consapevolezza che non sarà possibile omettere il rilievo di eventuali responsabilità dell’amministratore precedente. Per "verifica" intendo un’indagine sulla situazione aziendale, su quella patrimoniale ed economica, nonché su quella societaria. Dal punto di vista economico e patrimoniale, aspetto che - senza pretesa di esaustività - qui interessa, l’indagine dovrebbe incentrarsi sull’effettiva consistenza delle voci dell’ultimo bilancio approvato (in mancanza, di uno stato patrimoniale aggiornato): crediti, debiti, soprattutto con società collegate, consistenze del magazzino, immobilizzazioni e via dicendo. Ove, ad esempio, fossero individuati crediti particolarmente vecchi che appaiano "parcheggiati" nei bilanci, il neo-amministratore dovrà immediatamente procedere al tentativo di realizzo. Non è escluso che scopra che tali crediti, in realtà, debbano essere portati a perdita o, comunque, svalutati. Lo stato dei debiti, specialmente quelli verso l’erario, pure, dovrebbe essere prontamente valutato, così come le imminenti scadenze fiscali e previdenziali. Sul punto, segnalo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 25875/2010) che ha confermato la condanna di un neo-amministratore per l’omesso versamento di ritenute certificate ai sostituiti d’imposta, il cui termine era scaduto poco dopo l’assunzione della carica, affermando che "l’assunzione della carica di amministratore comporta [...] una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Ove ciò non avvenga, è evidente che colui che [...] assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nel caso in esame, non si trattava di un debito verso l’erario particolarmente remoto o nascosto, poiché si trattava di versamenti dovuti sulla base dell’ultima dichiarazione (presentata nello stesso anno) e quindi bastava, prima di assumere la carica di amministratore, chiedere di visionare la documentazione fiscale più recente. Le verifiche dunque erano assai semplici e coincidevano con i minimi riscontri d’obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica [...]". L’indagine dovrà estendersi, comunque, a tutte le poste di bilancio, ove valutarne correttamente le consistenze e dare pronta informazione all’assemblea dei soci nell’eventualità che la valutazione corretta sia difforme da quella espressa nei precedenti bilanci. Da tale indagine potrebbero, quindi, discendere ulteriori obblighi (di attivazione per il contenimento delle perdite, per eliminare le conseguenze dannose di atti pregressi, etc.).
A questa preliminarissima attività d’indagine - che è talmente urgente da dover essere svolta (ove possibile) prima dell’insediamento nella carica - dovrà seguire, poi, la verifica completa della pregressa amministrazione, sotto tutti i residui aspetti (aziendali, societari etc.), avendo sempre ben presente che l’amministratore subentrante non è mai responsabile della gestione del predecessore, tuttavia, qualora non adempia all’obbligo di rilevare e porre rimedio alle irregolarità eventualmente compiute dai precedenti amministratori, egli diviene, a sua volta, responsabile per violazione degli obblighi di controllo e del dovere di agire con diligenza ed in modo informato (Tribunale di Milano 08.10.2002, Cassazione 23.02.2005, n. 3774).
Là dove, poi, si dovessero riscontrare irregolarità, oltre al dovere di porre in essere gli atti volti alla limitazione dei loro possibili effetti pregiudizievoli, ulteriore obbligo è l’informativa dettagliata all’assemblea dei soci. Sempre la Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 3774/2005, cit.), infatti, ha stabilito che "L'amministratore di una società il quale, succedendo ad altro amministratore e ricevendo una gestione affetta da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l'assemblea dei soci, è responsabile non già dell'attività dei precedenti amministratori che avrebbero realizzato le irregolarità, ma della propria colpevole omissione". L’informativa all’assemblea sulle irregolarità compiute dalla precedente amministrazione, è necessaria anche allo scopo di mettere in grado i soci di deliberare l’eventuale azione di responsabilità contro l’ex amministratore (azione che si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica). Ovviamente, l’azione di responsabilità contro la precedente amministrazione deve sempre essere deliberata dall’assemblea, conseguentemente, sul nuovo amministratore non incombe affatto l’obbligo di promuoverla, bensì solo quello di informare l’assemblea, allo scopo di mettere i soci in condizione di deliberarla.
Come è comprensibile, in caso di avvicendamento al vertice di una Srl, le questioni possono essere molte e molto complesse; questo breve scritto non ha altro scopo che quello di suggerire la massima cautela nell’interesse della società e del neo-amministratore.
Per approfondimenti, contattate lo Studio Legale Di Gregorio.
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