Le sanzioni per lavoro nero
Con il D.Lgs. 151/2015 vengono modificare ed inasprite le sanzioni che servono al contrasto del lavoro in nero
Con il D.Lgs. 151/2015, art.22, vengono modificare ed inasprite le sanzioni che servono al contrasto del lavoro in nero.
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, scaglionata in base al numero di giorni di impiego del lavoratore in nero:
• da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro.
• da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro.
• da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare la violazione accertata ed ottenere una sostanziale riduzione delle sanzioni, grazie alla procedura della diffida.
Per accedere a tale procedura è necessario che:
- i lavoratori irregolari, oggetto di accertamento, siano ancora in forza presso il datore di lavoro;
- il lavoratore venga regolarizzato con contratto di lavoro subordinato:
• a tempo indeterminato full-time;
• a tempo indeterminato part-time, con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno;
• a tempo determinato, full-time, con durata non inferiore a 3 mesi;
• mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, scaglionata in base al numero di giorni di impiego del lavoratore in nero:
• da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro.
• da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro.
• da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare la violazione accertata ed ottenere una sostanziale riduzione delle sanzioni, grazie alla procedura della diffida.
Per accedere a tale procedura è necessario che:
- i lavoratori irregolari, oggetto di accertamento, siano ancora in forza presso il datore di lavoro;
- il lavoratore venga regolarizzato con contratto di lavoro subordinato:
• a tempo indeterminato full-time;
• a tempo indeterminato part-time, con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno;
• a tempo determinato, full-time, con durata non inferiore a 3 mesi;
• mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
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