Le Sezioni Unite sulle "Claims Made"
Responsabilità professionale, efficacia della clausola Claims Made e la sua validità
Con la sentenza 9140/2016 del 6 maggio 2016, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla validità e sulla natura delle clausole claims made. La vicenda si inserisce nell’ambito della responsabilità professionale: un ospedale, condannato per danni, chiama in manleva l’istituto assicurativo, che gli oppone la clausola claims made. A dispetto della specificità dell’episodio, la questione interessa tutti coloro che esercitano un’attività professionale. Infatti, il d.p.r. 137/2012 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’idonea assicurazione per i danni derivati al cliente, pena l’integrazione di un illecito professionale. A ciò bisogna aggiungere che, nella prassi le claims made hanno quasi totalmente soppiantato le tradizionali forme assicurative. In generale, la clausola claims made condiziona la copertura al fatto che la denuncia del sinistro avvenga nel periodo di vigenza della polizza, salvo poi distinguersi in clausole miste o impure, che prevedono la copertura solo se il fatto dannoso e la pretesa risarcitoria siano fatte valere durante la vigenza del contratto; e clausole pure, che coprono tutte le pretese avanzate durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo. Le Sezioni Unite superano definitivamente gli orientamenti giurisprudenziali[1] che affermano la nullità di queste clausole, sull’assunto che la modifica della struttura tipica del contratto di assicurazione comporti l’immeritevolezza della causa del contratto. A giudizio della Corte, però, il punto critico è come qualificare e quali le conseguenze del fatto che la copertura assicurativa sia legata a una barriera temporale che potrebbe far venire meno l’obbligo di manleva, prima della cessazione del rischio che ha indotto l’assicurato a stipularla, considerato che l’eventualità di un’aggressione al suo patrimonio persiste fino alla maturazione della prescrizione. Quanto al primo punto, la preclusione temporale non è una clausola limitativa della responsabilità, ma delimita l’oggetto del contratto, definendo diritti e obblighi. Pertanto, non necessita di approvazione per iscritto, ex art. 1341 c.c. La seconda questione si risolve in uno scrutinio sulla meritevolezza dei singoli patti. Secondo la Corte di Cassazione, le clausole pure non pongono particolari problemi, mentre risultano essere più incerte le impure. Già nel 2014, la Cassazione[2] aveva paventato la possibile mancanza di corrispettività tra il pagamento del premio e il diritto all’indennizzo per il fatto che, se la pretesa è proposta dopo lo scioglimento del contratto, al versamento del premio non corrisponderebbe la copertura. Tale pericolo è però stemperato, secondo le Sezioni Unite, per le polizze che estendono la garanzia anche al rischio pregresso, che andrebbe a controbilanciare la mancanza di sinallagmaticità tra il pagamento del premio e il diritto all’indennizzo, nell’ultimo periodo del rapporto. Il deficit di corrispettività si avrebbe, però, nel caso in cui l’assicurato sia un esordiente che, come tale, non ha interesse alla copertura del rischio pregresso e, allora, qui l’esito positivo del giudizio di idoneità causale non sarebbe scontato. Un ulteriore profilo critico si potrebbe avere laddove risulti applicabile la disciplina del Codice del Consumo. Infatti, siffatte polizze potrebbero essere incompatibili con l’art. 36 d.lgs. 206/05, poiché fonte potenziale di un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi". Se è vero che appare remota l’applicazione del d.lgs. 206/05, la Cassazione sottolinea la doverosità di un attento vaglio sulla meritevolezza della clausola, perché questa nasce spesso in un contesto di asimmetria informativa delle parti. Quanto alla mancanza di meritevolezza del patto claims made, essa comporterebbe la nullità della sola clausola, con applicazione dell’art. 1917 c.c. Infine, la Cassazione censura l’incongruenza della previsione dell’obbligo di copertura assicurativa per il professionista non accompagnato dal corrispondente obbligo a contrarre per le società assicuratrici, che rimangono libere nell’an e nel quomodo. La lacuna potrebbe portare a negare la validità della clausola claims made in quanto, implicando un buco di copertura, esporrebbe il danneggiato al rischio di non vedere risarcite le sue ragioni, vanificando così la ratio dell’obbligo di copertura assicurativa.
[1] Sent. Trib. Bologna 3318/2002, Trib. Genova del 8/04/2008.
[2] C. 3622/14.
[1] Sent. Trib. Bologna 3318/2002, Trib. Genova del 8/04/2008.
[2] C. 3622/14.
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