Le società consortili


Ecco qual è la disciplina generale delle società consortili in base al nostro ordinamento civilistico
Le società consortili
La norme sulla società Consortile sono dettate dall'art. 2615-ter Codice Civile, il quale recita che "le società previste nei Capi III e seguenti, del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602". Pertanto, la società consortile nel diritto societario domestico è un qualunque tipo di società (con esclusione delle società semplici) che svolge la sua attività perseguendo fini consortili, ovvero svolge un'attività economica - non avendo necessariamente uno scopo di lucro - per i consociati, conseguendo un vantaggio mutualistico, come ad esempio il risparmio nei costi di produzione (approvvigionamento di materie prime o fruizione di un servizio a condizioni più vantaggiose) o di aumento dei prezzi di vendita dei prodotti delle rispettive imprese.
Sono applicabili due tipi di discipline: da un lato quelle che normano la società commerciale adottata (artt. 2291 e seguenti del c.c.) e, dall'altro, quelle che regolano il consorzio. Il consorzio e la società consortile perseguono, pertanto, il medesimo scopo, ma ad esse si applica una disciplina civilistica parzialmente diversa. Alla società consortile si applica, quindi, la disciplina del tipo di società prescelto dalle parti, mentre si deve escludere l’applicabilità delle norme previste per i consorzi. Il legislatore ha, dunque, consentito ai consorzi di assumere la veste societaria prescelta, fermo restando lo scopo consortile.

Mutuando, poi, quanto indicato dall’art. 2612 c.c., la società consortile potrà anche svolgere un’ "attività esterna con i terzi", ma le operazioni devono necessariamente avere, rispetto alla gestione mutualistica, una funzione strumentale e accessoria, poiché, se la gestione lucrativa prevalesse sulla gestione mutualistica, la società perderebbe la connotazione consortile e sarebbe qualificata come società lucrativa in senso stretto.
La disciplina strutturale delle società lucrative crea a volte delle problematiche che, sotto più profili, possono rendere incompatibile l’applicazione delle norme con le finalità consortili. Di qui, l’esigenza di una applicazione flessibile della disciplina societaria, mediante introduzione negli atti costitutivi di clausole contrattuali volte a comporre o superare il potenziale contrasto tra struttura societaria lucrativa e mutualità dell’impresa. Di contro non sono applicabili le norme del tipo societario prescelto che siano palesemente incompatibili con le finalità consortili.

Sotto il profilo fiscale e, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’art. 3, co. 3, ultimo periodo, D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario». Viceversa, nel caso che il mandatario operi con rappresentanza, il negozio giuridico si svolge - anche ai fini iva - direttamente tra il mandante ed il terzo, determinando l’irrilevanza tributaria dell’intercessione. Questo comporterà, per il mandato senza rappresentanza e per i soli fini IVA, di un doppio adempimento del servizio oggetto del rapporto di mandato, ossia dal mandante al mandatario e da quest’ultimo al committente (mandato per la vendita), ovvero dal prestatore al mandatario e da questi al mandante (mandato per l’acquisto). In altre parole, lo schema negoziale del contratto di mandato senza rappresentanza fa sì che il passaggio «interno» del servizio dal mandante al mandatario (o viceversa) venga qualificato come prestazione «assimilata» a quelle di cui al primo comma del citato art. 3 (cd. prestazioni di servizi in senso stretto).

La natura imprenditoriale e la sussistenza di attività prettamente commerciale consentono di confermare che ai fini fiscali esiste una soggettività passiva IRES. Considerando, però, che la società consortile esegue il legittimo "ribaltamento diretto" dei costi sostenuti nei confronti delle società consorziate, previa verifica della loro effettività, congruità ed inerenza rispetto all’attività svolta dalla società consortile nell’interesse delle società consorziate, questi saranno legittimamente addebitati dalla consortile alle società consorziate. Alla fine, la base imponibile è costituita dal reddito complessivo della società, quantificato secondo le regole generali del reddito d’impresa in base al principio di derivazione.
In merito all’applicazione delle varie aliquote IVA, si ricorda che i costi ribaltati mantengono la loro natura originaria e sono, pertanto, soggetti allo stesso trattamento Iva (es. esclusione, imponibilità, extraterritorialità, aliquota ecc.) prima applicato al soggetto ora ribaltante.

Per quanto riguarda il regime IRAP delle società commerciali, non vi sono difformità rispetto alla disciplina ordinaria dell’imposta, per cui la base imponibile è calcolata secondo le regole previste dall’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997.
Considerando che l’operatività oggettiva di una società consortile è disciplinata esclusivamente dall’art. 2615 ter del c.c., da ciò, si può desumere quanto segue.
La società consortile, se svolge una attività limitata al conseguimento di un fine mutualistico a favore dei soci, come ad esempio il risparmio nei costi di produzione, opererà ribaltando i costi funzionali e gestionali della società nei confronti dei propri soci, terminando il proprio risultato di esercizio pari a zero.
Mentre nel caso in cui, anche avvalendosi dell’operato dei propri soci - o anche di terzi - effettuerà un’attività lucrativa per proprio conto, ribaltando solo una parte ai soci, potrà terminare il proprio esercizio in utile. In questo specifico caso la legge prevede delle agevolazioni fiscali, grazie all’introduzione della Legge n. 240/1981 denominata: "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste".
Le principali agevolazioni riguardano l’ambito soggettivo delle provvidenze, la distribuzione di utili e gli utili da reinvestire.

Il mio studio si rende disponibile per fornire ulteriori informazioni al riguardo e per fornire assistenza in merito.

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di Dott. Massimo Agostini

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