Le SS.UU. decidono sulla colpa medica


Le Sezioni Unite della Cassazione Penale dirimono un contrasto giurisprudenziale sull'ambito applicativo della non punibilità
Le SS.UU. decidono sulla colpa medica
Il comma 1 dell’art. 3 l. n. 189/12 (c.d. ‘Legge Balduzzi’) aveva introdotto una fattispecie di non punibilità in favore dell’esercente la professione sanitaria in caso di colpa lieve per imperizia (ferma restando la punibilità in caso di responsabilità per colpa grave e lieve per imprudenza o negligenza), qualora questi, nello svolgimento della propria attività, si fosse attenuto a ‘linee guida’ ed a ‘buone pratiche’ accreditate dalla comunità scientifica.
L’art. 6 della l. n. 24/17 (c.d. l. ‘Legge Gelli - Bianco), nell’introdurre nel codice penale - a mezzo dell’art. 6 - il nuovo art. 590 sexies, ha espressamente abrogato il su menzionato comma 1, escludendo una responsabilità colposa per la sola imperizia qualora, dall’esercente la professione sanitaria, siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o, in loro mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida siano adeguate alla specificità del caso concreto.
In sede di applicazione processuale è sorto tuttavia un contrasto giurisprudenziale su quale delle due norme fosse la più favorevole e quindi applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p., ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 590 sexies c.p. e, in definitiva, sull’ambito applicativo della non punibilità sancita dal predetto articolo.
All’interno della stessa Quarta Sezione Penale della S.C. di Cassazione (competente in materia di reati colposi) si sono confrontati, in estrema sintesi, due indirizzi.
Secondo la sent. n. 28187/17, Tarabori, la previgente disciplina dell’art. 3 comma 1 l. 189/12 sarebbe più favorevole, escludendo "la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell’attribuzione dell’addebito, dettando al contempo una nuova ed articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni".
Al contrario, secondo la più recente pronuncia n. 50078/17, Cavazza, apparirebbe più favorevole il nuovo art. 590 sexies c.p., prevedendo questo "una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico - assistenziali adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa".
Il Presidente della Quarta Sezione aveva allora sollecitato di ufficio l’assegnazione alle Sezioni Unite la discussione di un ricorso in favore di un neurochirurgo imputato di lesioni colpose, al fine di dirimere l’insorto contrasto.
Il Presidente delle SS.UU. ravvisava la sussistenza del un contrasto e, per l’effetto, degli estremi per l’assegnazione del ricorso alle SS.UU. medesime.
La pubblica udienza si è tenuta il 21 dicembre 2017 e, dalla lettura della informazione provvisoria rilasciata dalla Corte, la soluzione adottata dai Giudici di legittimità appare la seguente.
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico - chirurgica:
1) se l’evento si è verificato per colpa lieve o grave da negligenza o imprudenza;
2) se l’evento si è verificato per colpa lieve o grave da imperizia: A) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee - guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico - assistenziali, B) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
3) se l’evento si è verificato per sola colpa grave da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto o rispettato le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
Da una prima lettura si può osservare come le SS.UU. abbiano reintrodotto una gradazione della colpa per la sola imperizia (gradazione non prevista dall’art. 590 sexies c.p.), in quanto, in caso di rispetto delle linee guida o delle buone pratiche, il medico è sanzionabile soltanto quando abbia commesso un errore rimproverabile con colpa grave (e, quindi, non lieve).
In quest’ultimo caso, oltretutto, si dovrà tenere in debito conto - nell’applicazione pratica della fattispecie astratta - del grado di rischio e delle difficoltà tecniche dell’intervento medico.
In ciò la pronuncia esaminata riprende e valorizza le conclusioni della sentenza Tarabori nella quale si richiamava l’applicabilità anche in ambito penale dell’art. 2236 c.c. (in virtù del quale il prestatore d’opera, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave) per quelle "situazioni tecnico - scientifiche nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose dall’urgenza", che quindi "implicano un diverso e più favorevole metro di valutazione". In questi casi, il principio espresso dal citato art. 2236 c.c. potrebbe ben trovare applicazione pure nel giudizio penale come "regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà".

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di Avv. Carlo Delfino

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