Le strisce blu in città sono illegittime


Gli stalli di sosta a pagamento nelle aree urbane sono consentiti nelle sole aree di parcheggio
Le strisce blu in città sono illegittime

Gli stalli di sosta a pagamento, nelle aree urbane, sono consentiti nelle sole aree di parcheggio, a parte un’eccezione praticamente inapplicabile contenuta nell'art. 6, co. 4 lett. d) del Codice della Strada (“...per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare...”). Eppure i Comuni, violano regolarmente la normativa. Fornendo brevemente alcune importanti definizioni per meglio comprendere l’argomento, la strada è composta dalla carreggiata (su cui transitano i veicoli) e le fasce di pertinenza (ovvero le parti laterali alla carreggiata). Sempre il Codice della Strada (C.d.S.), distingue fra pertinenze di Esercizio e di Servizio; le prime sono parte integrante della strada; le seconde, che sono tutte esterne alla strada, sono destinate in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada, e così elencate: le aree di servizio (es. distributori di carburante, autogrill, ...),  le aree di parcheggio e i fabbricati per la manutenzione delle strade (case cantoniere).

 

In ambito urbano, lo spazio destinato alla sosta prende il nome di fascia di sosta, di fascia di sosta laterale e di Area di parcheggio a seconda che si trovi sulla carreggiata, sulla fascia di pertinenza, oppure sia esterno alla strada. La normativa, quindi, prevede come unici spazi interni alla strada e destinati alla sosta, la fascia di sosta e la fascia di sosta laterale. Alcuni fantasiosi dipendenti della P.A., sostengono che, i veicoli in sosta nelle strade urbane, siano tutti esterni ad essa. Questa teoria (per usare un eufemismo) è in pieno contrasto sia con il dato normativo, sia con la logica poiché l'area di parcheggio è una pertinenza di Servizio, quindi, sempre (e totalmente) esterna all'intera sede stradale e non alla sola carreggiata. Non solo. I comuni – per mere ragioni di cassa –  sono arrivati ad attribuire alle (inevitabili) linee perimetrali degli stalli di sosta a pagamento, un valore che non hanno: quello di margine della carreggiata. Ciò risulta chiaramente dall'art. 141 C.d.S. che, in merito alle strisce di margine della carreggiata, così dispone:
- I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di color BIANCO 
- Le strisce di margine ... POSSONO essere realizzate (SOLO) nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.
Da ciò, risulta chiaro che, le linee perimetrali degli stalli di sosta, non hanno anche il valore di margine della carreggiata. Restringere la carreggiata, significa ridurre  lo spazio destinato alla circolazione. Sono ben evidenti le influenze negative provocate da una riduzione del modulo di corsia, sulla fluidità e sulla sicurezza della circolazione. 
L'art. 7 del C.d.S. contiene la disciplina sulla gestione della sosta a pagamento con specifico riferimento, sia alla determinazione delle Aree, sia all'applicazione delle Tariffe. Nelle aree urbane, il legislatore ha limitato la sosta a pagamento esclusivamente alle aree di Parcheggio
L'attuale formulazione dell'art. 7, comma 6, recita: “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.

 

Alle linee perimetrali degli stalli azzurre, nessuna norma attribuisce valore delimitativo della carreggiata. Inoltre, escludere che si tratti di fasce di sosta, impone sia la segnaletica del divieto di sosta, sia la presenzadella banchina. Del resto, o si ammette che si trovano sulla carreggiata, oppure è innegabile che rendono impossibile la sosta in essa. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte che, nella sentenza errata n. 9676/2007, ha affermato: “la carreggiata, essendo parte integrante della strada, non per forza deve essere delimitata da marciapiedi, muretti, spartitraffico, ecc. ovvero da elementi fissi, ma può esserlo anche dalle strisce blu dei parcheggi, i quali ricadrebbero quindi al di fuori della carreggiata stessa, senza intralciare la circolazione e quindi non violando l'art. 7 C.d.S.”.

 

Per accorgersi di quanto sia errata tale pronuncia, è sufficiente leggere le definizioni di strada e di pertinenza di servizio. In merito alla Responsabilità Amministrativa, si distinguono quella da Provvedimento, da quella da Comportamento. Un comportamento illegittimo è ravvisabile a partire dall'Ordinanza del comandante del corpo della polizia municipale, sino ad arrivare alla compilazione ed alla notifica del verbale sanzionatorio. Stante il fatto che, gli ordini illegittimi NON VANNO ESEGUITI, fra le cause d'illegittimità della sanzione amministrativa, troviamo:
- l'esecuzione di un provvedimento illegittimo
- l'esecuzione illegittima di un provvedimento
La sanzione è illegittima anche quando il comportamento del conducente sia giustificato da un'esimente, non conoscibile (o che, con un comportamento omissivo, non è stata verificata) da chi ha compilato il preavviso di accertamento o verbale sanzionatorio.
Premesso che la legittima collocazione dell'area di parcheggio è il presupposto per la legittimità del richiamo (e non anche della violazione) della presunzione juris et de jure contenuta nel comma 6 dell'art. 157 del C.d.S.. Sostenere l'applicabilità della sanzione per violazione della presunzione juris et de jure, significa non avere capito che cosa è una presunzione giuridica. Quest'ultima, non può mai essere fine a sestessa.

 

L'art. 7 del C.d.S., non contiene presunzioni assolute in tal senso. Nel caso delle aree di parcheggio a pagamento (collocate legittimamente), la sanzione esatta è la seguente:
1) nel caso di totale mancato pagamento, è contenuta nell'art. 7, comma 15, u.p. come – in virtù del cpv. dell'art. 12 delle preleggi –, pur ribadendo l'applicabilità del secondo inciso del 6° comma dell'art. 157 del C.d.S. ha affermato anche la Suprema Corte con sentenza n. 22036/2008 (alla quale, non sono seguite pronunce contrastanti). 
La ragione è che, nei parcheggi a pagamento
a)  non è previsto un limite massimo alla durata della sosta; 
b) l'indicazione dell'orario iniziale, conferma che si tratti di sosta e non di fermata, e consente di verificare se sia stato pagato tutto il dovuto;
c) considerato che, la sua durata non influisce sull'importo della sanzione, in caso di totale mancato pagamento, è assolutamente inutile l'indicazione dell'orario iniziale della sosta.
La maggiore sanzione prevista dal comma 8 dell'art. 157 del C.d.S., è dovuta alla diversa funzione della Zona a disco orario. Utilizzando oltre il consentito il limitato numero di stalli di sosta, se ne preclude ad altri l'utilizzo; provocando un maggior traffico, inquinamento e sinistrosità delle strade.
2) in caso di pagamento parziale (ticket orario scaduto), la soluzione non è negli artt. 7 o 157 del C.d.S. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti infatti parla di sola inadempienza contrattuale con conseguente recupero delle ulteriori somme dovute, ed eventuale penale a carico dell'inadempiente, da fissare con apposito regolamento comunale.

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di Avv. Massimo Pessina

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