Le unioni civili


"Costituzione. Analogie con il matrimonio e aspetti patrimoniali"
Le unioni civili
Di recente è stata approvata la legge 20.05.2016 n. 76 avente ad oggetto "La Regolamentazione delle Unioni Civili" e "La disciplina delle Convivenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21.05.2016 ed entrata in vigore in data 5.06.2016.
Tale riforma del diritto di famiglia ha formalmente riconosciuto per la prima volta rilevanza e tutela giuridica a diritti civili fondamentali della persona, che sino ad ora erano rimasti privi di riconoscimento giuridico.
In forza della citata novella, oggi, a fianco del cd. matrimonio tradizionale che conferisce alle parti contraenti lo status di "coniuge", sono stati istituiti due ulteriori modelli di famiglia formalmente tutelati dal nostro ordinamento:
- l'unione civile che si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e che conferisce lo stato di "unito civilmente";
- la convivenza di fatto tra due persone eterosessuali (oppure omosessuali) maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità e adozione, da matrimoni o altra unione civile, per cui è prevista la sola iscrizione anagrafica.

Per quanto concerne in particolare la costituzione delle Unioni Civili, sono previste le stesse cause impeditive in vigore per il coniugio (tra cui l'esistenza di altro matrimonio o unione civile, l'interdizione per una delle parti per infermità di mente, la condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte, ecc.), il cui verificarsi comporta pertanto la nullità dell'unione civile.
Anche sotto il profilo patrimoniale l'equiparazione tra matrimonio e unione civile è pressocché piena. Al pari dei coniugi le parti dell'unione civile possono infatti scegliere una diversa convenzione patrimoniale, trovando per essi piena applicazione, oltreché le regole della comunione legale, anche quelle sul fondo patrimoniale, della comunione convenzionale, della separazione dei beni e dell'impresa familiare.
Le parti unite civilmente (e non divorziate) potranno inoltre beneficiare degli stessi diritti successori attribuiti al coniuge, acquisendo pertanto, in caso di decesso del partner, la qualifica di successore legittimo.

Articolo del:


di Avv. Mariagrazia Serato

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse