Le valutazioni d'azienda ai tempi del COVID
Gli effetti della crisi pandemica non risparmiano neanche le tecniche e le prassi delle valutazioni d’azienda.
La difficoltà principale sta proprio nell’isolare gli elementi correlati all’incertezza delle prospettive di mercato e nell’attribuirvi una corretta ponderazione e collocazione.
La ponderazione o collocazione degli elementi di incertezza starebbe in un approccio di buon senso in equilibrio tra la considerazione che la crisi economica e finanziaria sia l’assunzione di partenza per lo sviluppo dei business plan e l’esclusione astratta tout-court della crisi.
Allo stato attuale non pare che siano state emanate norme ad hoc o principi contabili nell’ambito delle valutazioni d’azienda.
Per contro, il legislatore è intervenuto in maniera straordinaria in tema di redazione dei bilanci, già con riferimento a quelli chiusi al 31/12/2019, definendo le condizioni per la deroga al principio cardine della prospettiva della continuità aziendale.
Per quanto interessa in questa sede si richiama l’art. 38-quater aggiunto in sede di conversione del DL 34/2020 (DL Rilancio) nella L. 77/2020. Il 2° c. stabilisce che “nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31/12/2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, 1° c. n. 1) del codice civile, può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23/02/2020”.
Ai fini di spiegare sotto il profilo tecnico contabile la norma in esame, il documento interpretativo n. 8 (in bozza) emanato dall’OIC – organismo italiano di contabilità – specifica che nei bilanci chiusi al 30/06/2020, ovvero al 31/12/2020 o al 30/06/2021, la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione dei principi contabili nazionali (OIC 11, paragrafo 11 o 22).
“Sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, lo scopo della norma è di evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta comportando”.
Applicando in via analogica le disposizioni transitorie in materia di principi di redazione dei bilanci alle tecniche di valutazione d’azienda, un approccio di buon senso dovrebbe partire dal presupposto che la crisi ha una temporaneità e di conseguenza anche le incertezze sulle prospettive future hanno un limite temporale.
Articolo del: