Le vendite fallimentari


L'art 107 l.f.
Gli obblighi in capo al Curatore. Il Futuro: Le vendite telematiche obbligatorie
Le vendite fallimentari
L'art. 107 l.f
In tema di modalità delle vendite l'art. 107 l.f. afferma che "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati."
Da ciò deriva che il Curatore possa rivolgersi sia per le vendite di beni mobili che di beni immobili a soggetti specializzati, che potranno far conseguire alla procedura vantaggi in termini di realizzo dell'attivo dovuti essenzialmente a due fattori:
a) maggiore capacità di marketing di detti soggetti
b) migliore organizzazione di detti soggetti che sono strutturati unicamente per gesire la fase della ricerca degli acquirenti, della raccolta delle offerte, e tutta la fase della vendita.

Gli obblighi in capo al Curatore
Ciò non deve far pensare a una diminutio del ruolo del Curatore che resta l'unico responsabile in ogni ordine e grado di fronte a creditori (e terzi) delle vicende derivanti dalla vendita.
Inoltre egli dovrà compiere tutti gli adempimenti ulteriori: ad esempio a titolo non esaustivo deve: - redigere il bando di vendita,
- controllare la documentazione presentata dagli acquirenti al fine di permetterne la partecipazione effettiva all'asta telematica,
- richiedere tutte le autorizzazioni necessarie
- redigere i verbali, procedere a richiedere al Giudice la cancellazione dei gravami ipotecari.
Alcuni vantaggi appaiono comunque evidenti.
Ci si riferisce alla circostanza che l'asta svolgendosi integralmente con modalità on line non pone mai i possibili acquirenti in contatto fisico tra loro, acquirenti che comunque per poter partecipare all'asta debbono identificarsi con un codice cifrato, e debbono essere ammessi a partecipare, soprattutto nelle aste immobiliari, dal Curatore medesimo.
D'altra parte il Curatore delegando tale attività potrà gestire in modo più efficiente gli asset della procedura e concentrarsi su altre aree che richiedono la competenza più specifica del Curatore stesso.
Tali intermediari specializzati inoltre generalmente operano senza costi per la procedura, permettendo in astratto di pubblicizzare in tutto il mondo i beni oggetto di vendita, tramite l'invio di newsletter o l'utilizzo di banner su social network e altre forme di marketing diretto, addebitando il loro compenso all'acquirente interessato.

Il Futuro: le vendite telematiche obbligatorie
Tali vantaggi informativi sono stati riconosciuti dal legislatore che ha introdotto due innovazioni fondamentali:
a) la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (sia per i beni mobili che per i beni immobili sia oggetto di esecuzioni individuali che di procedure concorsuali, ci cui nel presente articolo non ci occuperemo)
b) la scelta di rendere obbligatoria a breve la modalità delle vendite telematiche. L'art. 569 comma 4 prevede la possibilità di ricorrere alla vendita telematica, e il D.M 32/2015 ne precisa le modalità di svolgimento, intendendo che si ha vendita telematica quando vi è una specifica piattaforma messa a disposizione dal gestore della vendita.
Tale piattaforma come mostrato sopra ha la funzione di consentire al referente della procedura di validare o rifiutare le offerte, di avviare la gara tra gli offerenti di decretare l'aggiudicazione, di predisporre i relativi verbali
L'obbligatorietà di tali vendite è previste dal novantesimo giorno successive alla pubblicazione in G.U. del D.M. 05.12.2017 (che ha accertato la piena funzionalità del portale). Tale pubblicazione essendo avvenuta in data 10.01.2018 detta obbligatorietà decorrerà dal 10.04.2018.
Comunque anche l'introduzione di detta innovazione a parere di chi scrive, almeno in certe circostanze, non farà perdere la convenienza per le procedure a rivolgersi ad intermediari specializzati proprio per la loro maggiore capacità (a costi praticamente nulli) di reperire potenziali acquirenti che la Curatela non sarebbe in grado da sola di reperire, sempre tenendo ben presente il fine ultimo del Curatore che è il maggior realizzo dell'attivo e della migliore soddisfazione dei creditore concorsuali.


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di Costantino Gai

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