Leasing, quando c’è la restituzione dei canoni?


La restituzione dei canoni dipende a seconda che il leasing sia configurabile come di "godimento" o "traslativo"
Leasing, quando c’è la restituzione dei canoni?
I contratti di leasing si differenziano nella sostanza a seconda dello scopo e delle caratteristiche del bene oggetto del contratto.
La questione, affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite già nel 1993, è oggetto di una recente ed interessante Sentenza della Corte di Appello di Napoli (n. 723 del 16/2/2017).
Il leasing finanziario, secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite (Sentenza n. 65 del 7/1/1993) si differenzia in "leasing di godimento" ed in "leasing traslativo". Nel primo caso la forma è "caratterizzata da una stretta inerenza del contratto alle finalità dell’impresa" ed ha durata "pari all’obsolescenza tecnico-economica del bene", quindi il bene perde il proprio valore al termine del contratto; nella seconda fattispecie la durata del contratto è inferiore al tempo di obsolescenza del bene e non rileva neppure la figura soggettiva dell’imprenditore.
Nel leasing di godimento, secondo la statuizione della Suprema Corte ripresa dalla Corte d’Appello di Napoli, trova applicazione il dettato dell’art. 1458 c.c. che prevede "La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.". Ne consegue che la società di leasing concedente mantiene il diritto di trattenere tutti i canoni percepiti in forza di contratto, in quanto la pattuizione ha funzione di finanziamento.
Differentemente, nel leasing traslativo il valore del bene al termine del contratto è superiore al prezzo contrattualmente pattuito per l’opzione di riscatto.
Ciò comporta che, nel leasing traslativo, i canoni periodici "scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto" e in questo caso risulta applicabile al contratto di leasing, in analogia, il dettato dell’art. 1526 c.c. relativo alla vendita con riserva di proprietà: "Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti." .
La Corte d’Appello di Napoli, quindi, ha ritenuto che la società di leasing, la quale aveva ricevuto in restituzione un bene a seguito di inadempimento relativo al mancato versamento dell’importo stabilito per l’opzione di acquisto (riscatto) del bene stesso che aveva un valore residuo notevolmente superiore al prezzo dell’opzione, debba restituire al locatario l’importo "determinato detraendo dalle rate riscosse" il valore residuo del bene (nel caso in fattispecie l’azione era stata promossa da un Curatore fallimentare).

(dott. Daniele Gronich)

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