Legge 104/92: trasferimento della sede di lavoro
Cassazione: il datore di lavoro deve provare la sussistenza di esigenze aziendali tali da imporsi sulle contrapposte esigenze assistenziali

La Corte di Cassazione con sentenza n. 25379/2016 ha sottolineato il "rilievo prioritario" della tutela della persona disabile, affermando che il trasferimento di un lavoratore che lo assiste può prescindere dal consenso solo se il datore di lavoro provi la sussistenza di "esigenze aziendali effettive così urgenti da imporsi sulle contrapposte esigenze assistenziali".
Tale principio è applicabile anche "quando la disabilità del familiare, che egli (il lavoratore: n.d.r.) assiste, non si configuri come grave".
Tale principio è applicabile anche "quando la disabilità del familiare, che egli (il lavoratore: n.d.r.) assiste, non si configuri come grave".
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