Legge 3/2012 salva suicidi: cos'è e quali sono i costi da sostenere


La Legge 3/2012 pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento offrendo al debitore la possibilità di pagare a rate sia i creditori che gli avvocati incaricati
Legge 3/2012 salva suicidi: cos'è e quali sono i costi da sostenere

Spesso chi ha debiti, per ingenuità, per orgoglio o per vergogna, aspetta molto tempo prima di rivolgersi ad un professionista, con la speranza di risolvere in modo autonomo la propria situazione di crisi. Purtroppo in questi casi l’unico modo per uscire dal vortice dei debiti è affrontare il problema, informarsi sulle possibili strade da intraprendere e chiedere aiuto ad un esperto del settore.

Se stai leggendo questo articolo probabilmente qualcuno ti ha parlato o ti ha consigliato di utilizzare la legge 3 /2012 per risolvere i tuoi problemi di debito/sovraindebitamento.

Nella speranza di farti apprendere nuovi contenuti e/o chiarirti i dubbi sull’argomento, oltre ad augurarti una buona lettura, ti invito a contattarmi per formulare eventuali domande.

Legge 3/2012: cos’è

Introduzione all’argomento

La Legge 3/2012 consente, alle persone fisiche, ai professionisti e agli imprenditori non fallibili che si trovano in stato di sovraindebitamento la possibilità di ridurre debiti. Ad esempio un debito di € 30.000,00 può essere ridotto a metà (€ 15.000,00) e pagato a rate mensili di € 200,00.

Supponendo che il debitore abbia richiesto 5 finanziamenti e ognuno di questi preveda un rimborso mensile di € 200,00 per un esborso totale di € 1.000,00 e che, con uno stipendio di € 1.200,00 oltre alle suddette rate debba pagare altre spese (canone di locazione, spese mediche, mantenimento ecc.) com’è possibile onorare tutti i debiti e sostenere le spese per la sopravvivenza?

Scontata è la risposta: impossibile!

La legge salva suicidi permette al debitore di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti pagando quello che effettivamente può pagare. La procedura di sovraindebitamento, infatti, tiene conto dei costi per la sopravvivenza che, quindi, devono essere necessariamente garantiti a prescindere dall’entità del debito.

In altri termini, il piano di ristrutturazione dei debiti depositato in Tribunale è approvato solo se può assicurare la dignitosa sopravvivenza al debitore e a tutta la sua famiglia in quanto, oltre alla percentuale dovuta ai creditori, stabilisce l’entità dei costi destinati al sostentamento.

Definizione

L’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012 definisce il Sovraindebitamento come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Il sovraindebitamento non è altro che la condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti per insufficienza di risorse economiche disponibili. Tale situazione può derivare da eventi imprevisti (es. perdita del posto di lavoro, motivi di salute) o dall’eccessivo e ingiustificato ricorso al credito.

È bene evidenziare che la “la legge salva suicidi” non è un rimedio a cui ricorrere ogni volta in cui il peso dei debiti diventa insostenibile poiché l’accesso è consentito solo a chi possiede determinati requisiti.

A chi è rivolta

L’accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012 è consentito a tutti coloro che non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare. Nello specifico, i soggetti non fallibili (non soggetti né assoggettabili alla procedura fallimentare) sono:

  • i consumatori, ossia i debitori civili che non esercitano attività di impresa (es. lavoratore, pensionato, disoccupato);

  • imprenditori commerciali non fallibili per mancanza di requisiti (imprenditori sotto soglia: attivo patrimoniale <=300.000 + ricavi <=200.000 + debiti <= 500.00) nei tre esercizi precedenti l’istanza di fallimento;enti non commerciali;

  • imprenditori agricoli;

  • lavoratori autonomi e associazioni professionali;

  • start up innovative di cui all’art. 31, D.L. n. 179/2012.

I vantaggi

Il debitore può ottenere una riduzione dei debiti con possibilità di pagarli nel tempo attraverso un’unica rata mensile. In altre parole, anziché pagare più rate, ognuna delle quali è destinata al rimborso di un singolo creditore, il debitore in difficoltà può vedersi riconosciuto il diritto di unire tutte le anzidette rate in un’unica “uscita mensile”.

Questo risultato è ottenuto attraverso la diminuzione degli importi delle singole esposizioni debitorie (laddove possibile) e stabilendo la percentuale di reddito da utilizzare per il sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Attraverso la legge 3/2012 è inoltre possibile sospendere le azioni esecutive (pignoramento dello stipendio/pensione, aste immobiliari) e bloccare le trattenute derivanti dalle cessioni volontarie. Per ottenere questi benefici occorre dimostrare di essere un debitore incolpevole.

Con estrema semplificazione del concetto di “meritevolezza” si può dire che il debitore ha il diritto di accedere ai vantaggi offerti dalla procedura solo dimostrando che nel momento in cui richiedeva un finanziamento era perfettamente in grado di poterlo onorare e che, solo successivamente e a causa di eventi imprevisti, come la perdita del posto di lavoro o la riduzione dello stipendio, veniva costretto all’ interruzione dei pagamenti.

Chiaramente sono esclusi dalla procedura tutti coloro che, volontariamente e senza giustificato motivo, hanno creato la situazione di sovraindebitamento.

Le fasi della procedura

Le fasi della procedura possono essere così suddivise:

  1. Raccolta dei documenti: per valutare se il debitore possa accedere alla procedura e se il piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia fattibile occorre ricostruire la “storia del debito” descrivendo dettagliatamente i fatti e i motivi che hanno condotto il debitore allo stato di sovraindebitamento. A tal fine, oltre alla raccolta dei contratti, di eventuali atti giudiziari notificati e delle carte comprovanti le spese sostenute è necessario fornire informazioni dettagliate riguardo la situazione familiare, i redditi percepiti e i beni di proprietà.

  2. Predisposizione di un piano: la legge 3/2012 prevede differenti procedure, quindi, per prima cosa è necessario affidarsi ad un esperto del settore per un consiglio sulla strategia più adatta al caso concreto. Ovviamente la via per ottenere maggiori vantaggi può essere individuata solo all’esito di un’accurata analisi dei documenti raccolti;

  3. Nomina del gestore: il debitore, anche autonomamente, può richiedere all’Organismo di Composizione della Crisi la nomina del Gestore. Solo nella fase successiva è necessaria l’assistenza di un Avvocato, tuttavia, è consigliabile, per via della complessità della procedura rivolgersi, fin dall’inizio, ad un legale esperto in materia.

  4. Deposito del Piano in Tribunale: A seguito della verifica, da parte del Gestore nominato, della sussistenza dei requisiti di legge e della sostenibilità della procedura, il piano viene trasmesso al Tribunale per la valutazione del Giudice.

I costi

  • La nomina del Gestore

Per accedere alla procedura è necessaria la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento. La nomina può essere richiesta con due modalità differenti:

  1. Con il deposito di un’apposita istanza alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente. In questo caso i costi previsti sono limitati al pagamento di un contributo unificato pari a € 98,00 e di una marca da bollo di € 27,00 euro. Tale modalità di nomina, ad oggi è un’ipotesi residuale, infatti, laddove all’interno del Tribunale sia stato costituito un Organismo occorre rivolgersi a quest’ultimo.

  2. Direttamente all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Solitamente l’Organismo ha la propria sede presso l’Ordine degli Avvocati o dei Commercialisti del luogo di residenza del debitore. In tale ipotesi è l’Organismo stesso a provvede a nominare, tra i professionisti che ne fanno parte, chi svolgerà la funzione di Gestore e i costi si aggirano intorno a € 200,00.

  • Onorari dell’Organismo di Composizione della Crisi

L’onorario dell’Organismo di Composizione della Crisi varia a seconda del caso presentato poiché viene calcolato su una percentuale dell’attivo (ad es. redditi, beni di proprietà, quote societarie) e una percentuale del passivo (i debiti) oltre le spese generali.

I criteri per la determinazione sono stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 202 del 2014 che all’art. 15 prevede la possibilità di acconti sul compenso finale. È possibile, tuttavia, concordare nella fase iniziale i compensi dovuti e distribuire gli stessi all’interno del piano.

In altri termini, talvolta, anziché corrispondere un acconto per iniziare la procedura - a prescindere dall’esito, positivo o negativo, della stessa - con le opportune accortezze, il difensore del debitore e l’OCC stabiliscono che l’onorario del Gestore sia percepito solo in prededuzione. In quest’ultima ipotesi si viene a determinare una sorta di compenso sul risultato raggiunto.

  • Compenso avvocato

Il compenso dell’avvocato invece, è determinato sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 che all’art 19 stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate

Ovviamente in base alla complessità del caso sarà previsto un differente onorario, tuttavia, ai fini della determinazione dello stesso si tiene conto anche dell’art 21 d.m. n. 55 del 2014 il quale prevede che “Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo all’entità del passivo del cliente debitore”.

Come per il Gestore, anche l’onorario dell’avvocato di fiducia può essere “spalmato” all’interno del piano di ristrutturazione dei debiti. In ogni caso è consigliabile concordare in anticipo e per iscritto tutti i costi prima di intraprendere la procedura.

In conclusione legge n. 3/2012 è una procedura complessa che, a determinate condizioni, consente di superare lo stato di sovraindebitamento. L’aiuto di un professionista esperto è fondamentale per valutare se la “legge salvasuicidi” sia lo strumento adatto a risolvere il problema, poiché in assenza dei requisiti di legge le proposte presentate non verranno accolte.

È bene precisare, inoltre, che oltre ai costi anche i tempi sono variabili e che lo spirito collaborativo o meno del debitore potrebbe fare la differenza.

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di Avv. Debora Castellani

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